TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2012-02-13, n. 201200147
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Testo completo
N. 00147/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00446/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 446 del 2010, proposto da:
-OMISSIS-., rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Buffon, con domicilio eletto presso Manuela Buffon Avv. in Reggio Calabria, via C. Portanova Dir. Rausei N. 120;
contro
U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Reggio Calabria, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
nei confronti di
Salerno-Reggio Calabria Societa' Consortile Per Azioni, -OMISSIS- Costruzioni S.p.A.;
per l'annullamento
-- del provvedimento di cui alla nota della Prefettura di Reggio Calabria – UTG, del 4.05.2010, prot. n. 0029461 (all. n.1), comunicato il 7.05.2010 alla “Salerno-Reggio Calabria - Società Consortile per Azioni” (di seguito, per brevità, solo “SA-RC S.c.p.A.”) che, a sua volta, in data 11.05.2010, l’ha trasmesso alla “-OMISSIS-(per brevità, solo “-OMISSIS-”), con cui si dava atto essere stata emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria, informativa di carattere interdittivo, ai sensi dell’art. 10 DPR 252/1998, nei confronti della -OMISSIS-. (all. n.2);
-- della comunicazione inviata dalla -OMISSIS-, con raccomandata AR del 12.05.2010 e ricevuta il 15.05.2010 (all. n.3) con la quale, preso atto dell’informazione interdittiva resa dalla Prefettura ai sensi dell’art. 10 del DPR 252/1998, dichiarava l’intervenuta risoluzione di diritto di ogni rapporto contrattuale intercorrente con la -OMISSIS-. e, in particolare, degli ordini di fornitura n. CS090000378/1069 del 22.09.2009 e n. CS090000378/1069, con espressa riserva di applicare la penale prevista, a titolo di liquidazione dei danni;
-- della nota nr. 20102-09 AP/AFF/am/SR2 del 23.10.2009 (all. n.4) con la quale la SA-RC S.c.p.A., aveva indirizzato alla Prefettura la richiesta di informazioni di cui all’art. 10 del DPR 252/1998, con riferimento al contratto di subfornitura stipulato con la -OMISSIS-. per l’importo di ¿ 20.000,00;
-- del procedimento amministrativo avviato dal Ministero dell’Interno-Prefettura di Reggio Calabria per l’acquisizione degli elementi atti alla censurata informativa;
-- di ogni altro atto connesso, presupposto, precedente e consequenziale..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2012 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’odierno giudizio, parte ricorrente impugna gli atti ed i provvedimenti con i quali è stata dichiarata a suo carico la sussistenza di rischi di condizionamento dell’impresa ai sensi dell’art. 10 del DPR 252/1998 ed è stata disposta la risoluzione di contratti in essere con le parti odierne controinteressate.
Con articolati motivi di gravame, dedotti in ricorso e riproposti nei motivi aggiunti, deduce l’illegittimità delle informative prefettizie e degli accertamenti operati dalle Forze dell’Ordine per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Più precisamente, la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 4 del D.Lvo n. 490/1994 e dell’art. 10 del DPR n. 252/1998, la violazione/falsa applicazione della circolare n. 559/1998, con espresso riferimento all’inapplicabilità, alla fattispecie de qua, della disposizione di cui all’art. 10 DPR 252/1998, considerato che il valore complessivo del subcontratto in ordine al quale l’informativa è stata emessa (intercorso tra la -OMISSIS-. e la -OMISSIS- S.p.A.) era di € 16.873,50, al di sotto della cd. soglia comunitaria. Con il secondo motivo, ha rilevato che i provvedimenti impugnati avrebbero dovuto ritenersi viziati da eccesso di potere per carenza di istruttoria – travisamento dei fatti - contraddittorietà e irragionevolezza – difetto di motivazione, contestando, in fatto e diritto, le ragioni addotte dalla P.A., che ritiene di aver confutato con documentazione versata in atti.
Ha poi chiesto la condanna, in via solidale e/o ciascuno dei resistenti per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni cagionati a seguito della risoluzione contrattuale determinata dall’ informativa richiesta e poi rilasciata dalla Prefettura di Reggio Calabria.
Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, a difesa degli atti impugnati, e hanno chiesto il rigetto del gravame.
Con ordinanza nr. 207 del 28 luglio 2010, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare (ordinanza confermata in appello: v. ord. 5130/2010 della VI Sez. del Consiglio di Stato).
Le parti hanno scambiato memorie.
Alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
I) Secondo la giurisprudenza, in tema di informative antimafia interdittive ai sensi dell’art. 10 comma 7 lett. “c”, del DPR 252/98 è necessario e sufficiente, ai fini della loro adozione, la concomitanza di un quadro di oggettiva rilevanza, dal quale desumere elementi che, secondo un giudizio probabilistico, o anche secondo comune esperienza, possano far presumere non una attuale ingerenza delle organizzazioni mafiose negli affari, ma una effettiva possibilità che tale ingerenza sussista o possa sussistere (ex multis, da ultimo, Consiglio Stato , sez. VI, 3 marzo 2010, n. 1254; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 1 marzo 2010 , n. 248; TAR Reggio Calabria, 20 ottobre 2010, nr. 943).
In tal senso, a titolo esemplificativo, è stata ritenuta rilevante la circostanza che un numero congruo di dipendenti di una Cooperativa sociale sia direttamente ricollegato o ricollegabile a sodalizi criminali operanti nel territorio e che tali sodalizi siano essenzialmente omogenei tra loro (TAR Reggio Calabria, 23 marzo 2011, nr. 192); sono state ancora ritenute rilevanti fattispecie nelle quali venivano accertati interessi comuni nella gestione di affari (Consiglio di Stato, sez. VI, 14 aprile 2009 , n. 2276), offerte di lavoro rivolte dall’imprenditore a soggetto controindicato (TAR Reggio Calabria 7 aprile 2009, nr. 224), una stratificata situazione di parentele dirette tra gli amministratori della società e partecipanti di organizzazione camorristica tratti in arresto (Consiglio di Stato, sez. IV, 02 ottobre 2006 , n. 5753), compartecipazioni sociali o societarie (TAR Reggio Calabria, 20 ottobre 2010, nr. 943; TAR Reggio Calabria, 28 gennaio 2011, nr. 66; Consiglio di Stato, sez. VI, 21 ottobre 2005 , n. 5952), più situazioni tra quelle descritte concorrenti tra loro (TAR Reggio Calabria, 28 gennaio 2011, nr. 66, che tratta una fattispecie nella quale due soci accomandatari dell’impresa ricorrente versavano in una serie di stretti legami parentali con soggetti pluripregiudicati, l’impresa era socia accomandataria di altra impresa attinta da certificazione antimafia, un altro socio accomandatario risultava gravato da più precedenti penali).
Questo Tribunale ha anche avuto modo di chiarire che nell’analisi del contesto imprenditoriale, vanno tenuti presenti la dimensione ed il contesto aziendale (TAR Reggio Calabria, 19 novembre 2010, nr. 1339) ed altri elementi obiettivi, quali la eventuale disponibilità di mezzi dell’impresa, una condizione di interrelazioni tra i soggetti frequentati, qualora risultino, ad esempio, essere tutti affiliati ad una medesima famiglia o contesto mafioso, e dunque associati o