Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-04-17, n. 201501982

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-04-17, n. 201501982
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201501982
Data del deposito : 17 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09635/2014 REG.RIC.

N. 01982/2015REG.PROV.COLL.

N. 09635/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9635 del 2014, proposto da D D, rappresentata e difesa dall'avv. P B, con domicilio eletto presso il sig. Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria 2;

contro

G L S, rappresentato e difeso dall'avv. G V N, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria 2;

nei confronti di

Comune di Bari;
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bari, Ufficio Centrale Elettorale di Bari, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati con questa in Roma, Via dei Portoghesi 12;
A D, rappresentato e difeso dagli avv. Ignazio Lagrotta ed Emilio Toma, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Via Lovanio 16 Scala B;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Puglia – Bari - Sezione I, 28 novembre 2014 n. 1470..

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei sigg. G L S e A D, oltre che del Ministero dell'Interno, dell’U.T.G. - Prefettura di Bari e dell’Ufficio Centrale Elettorale di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 marzo 2015 il Cons. N G e uditi per le parti gli avvocati P B, G V N, Ignazio Lagrotta, Emilio Toma e l'Avvocato dello Stato Federico Di Matteo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 Il sig. G L S, quale candidato alla carica di consigliere comunale del Comune di Bari per la lista n. 24 (“Movimento Politico Schittulli”), collegata al candidato sindaco sig. Domenico Di Paola, nelle elezioni amministrative tenutesi in data 25 maggio 2014 - 8 giugno 2014, nonché in qualità di cittadino elettore, proponeva ricorso al T.A.R. per la Puglia impugnando il relativo atto di proclamazione degli eletti di cui al verbale dell’Ufficio centrale elettorale del 1° agosto 2014, oltre alla successiva delibera di Consiglio Comunale di convalida delle elezioni.

L’impugnativa veniva proposta nella parte in cui un seggio consiliare era stato attribuito al raggruppamento di liste facenti capo al candidato sindaco non eletto sig.ra D D, e indi assegnato a quest’ultima in forza della previsione di cui all’art. 73, comma 11, del d.lgs. n. 267/2000.

Parte ricorrente deduceva che tale raggruppamento non aveva superato la soglia di sbarramento del 3 per cento dei voti validi prevista dall’art. 73, comma 7, del citato T.U., come sarebbe stato necessario per accedere alla ripartizione dei seggi consiliari;
e che il seggio in contestazione sarebbe stato, di riflesso, di pertinenza della lista “Movimento Politico Schittulli”, e quindi da assegnare a lui medesimo quale candidato consigliere risultato primo dei non eletti, collocato al terzo posto della relativa graduatoria di lista.

In resistenza al ricorso si costituiva in giudizio la controinteressata sig.ra D, che deduceva l’infondatezza delle censure avversarie e domandava la reiezione del gravame.

Si costituivano, inoltre, l’U.T.G. - Prefettura di Bari e il locale Ufficio centrale elettorale, che eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva chiedendo, pertanto, di essere estromessi dal giudizio.

Interveniva infine ad adiuvandum il sig. A D, nelle qualità di cittadino elettore del Comune, delegato dell’associazione Movimento Politico “Forza Italia” alla presentazione delle liste nei comuni della Regione Puglia, nonché di vice coordinatore vicario regionale di “Forza Italia” e deputato nazionale eletto nella circoscrizione Puglia, deducendo argomenti a favore dell’accoglimento del ricorso.

2 All’esito del giudizio il Tribunale adìto, con dispositivo n. 1405 del 20 novembre 2014 e successiva sentenza 28 novembre 2014 n. 1470, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Amministrazione statale intimata, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava in parte qua gli atti impugnati, correggendo i risultati elettorali e proclamando eletto alla carica di consigliere comunale il sig. S in luogo della sig.ra D.

3 Seguiva da parte di quest’ultima la proposizione del presente appello avverso il dispositivo di tale decisione, seguito da motivi aggiunti dopo la pubblicazione integrale della relativa sentenza.

L’appellante, riprese le proprie difese già illustrate in prime cure, si doleva dell’avvenuto accoglimento del ricorso avversario insistendo sulla sua infondatezza, e sottoponeva a critica le argomentazioni esposte dal primo Giudice.

Resisteva invece all’appello l’originaria ricorrente che, a sua volta, ne contestava il fondamento.

Si costituivano anche in questo grado tanto il sig. Distaso, che domandava la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, quanto l’Amministrazione statale, nuovamente intimata in giudizio, che tornava ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva chiedendo di essere estromessa dal processo.

L’appellante con successiva memoria insisteva sulle proprie censure avverso la sentenza in contestazione.

L’originaria ricorrente depositava uno scritto di replica.

Alla pubblica udienza del 31 marzo 2015 la causa è stata infine trattenuta in decisione.

4a La Sezione deve rilevare in via preliminare la carenza di legittimazione passiva dell’Amministrazione statale nuovamente intimata in giudizio e la necessità della sua conseguente estromissione dalla causa, giusta l’apposita eccezione sollevata dalla medesima.

In tal senso ha già provveduto il primo Giudice con la sentenza in epigrafe. E nondimeno l’appellante ha notificato anche ad essa il proprio gravame, senza peraltro muovere contestazioni di sorta avverso il capo di sentenza che aveva già sancito la sua estraneità alla controversia, il quale nel frattempo è divenuto definitivo.

Le relative statuizioni, dunque, non possono che essere senz’altro confermate. Per completezza si evidenzia l’Amministrazione dell’interno e gli organi straordinari che intervengono nel procedimento elettorale non sono parti del giudizio come stabilito univocamente dall’art. 130, co. 3, C.P.A. e riconosciuto da univoca giurisprudenza (cfr. ex plurimis e da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 19 giugno 2012, n. 3557).

4b In via preliminare, ancora, deve essere rilevata l’inutilizzabilità delle note d’udienza tardivamente prodotte in giudizio dalla difesa del signor S in data 28 marzo 2015, in violazione del termine perentorio prescritto dal combinato disposto degli artt. 73, comma 1, e 131, comma 2, del C.P.A. (cfr. ex plurimis e da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 7 novembre 2012, n. 5649;
12 giugno 2012, n. 3439).

I contenuti di tale scritto non potranno pertanto essere presi in considerazione.

5 Tanto premesso, l’appello è infondato.

5a La controversia riguarda l’interpretazione del comma 7 dell’art. 73 del d.lgs. n. 267/2000, a norma del quale: “ Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia ”.

La contrapposizione tra le parti verte sulla prima parte della norma, concernente l’individuazione del concreto risultato elettorale da raffrontare al “ 3 per cento dei voti validi ” al fine di verificare se le liste di volta in volta da considerare abbiano raggiunto, o meno, la soglia di sbarramento prescritta, ossia il quorum necessario per accedere alla ripartizione dei seggi.

Quanto alla seconda grandezza del raffronto appena detto, e segnatamente ai “ voti validi ” sulla cui base occorre calcolare la soglia del 3 per cento, questa è stata individuata dalla Commissione elettorale nel totale dei “ voti validi espressi a favore dei candidati alla carica di sindaco ”, seguendo in ciò il criterio interpretativo esposto nelle istruzioni del Ministero dell’Interno.

5b Conviene altresì ricordare, in punto di fatto :

- che i voti validi complessivamente attribuiti ai candidati alla carica di sindaco sono stati n. 179.065;

- che la sig.ra D, in particolare, ha conseguito n.

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