Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-01-15, n. 202400463
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Testo completo
Pubblicato il 15/01/2024
N. 00463/2024REG.PROV.COLL.
N. 04009/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4009 del 2023, proposto dalla dottoressa D'NT IN in qualità di titolare della Farmacia Europa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Lucio Iannotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Farmacia San PI s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina, 121;
il Comune di AL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Casertano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Comune di RS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Nerone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Saturno, con domicilio eletto presso lo studio Regione Campania Ufficio di rappresentanza, in Roma, via Poli, 29;
dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 00945/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Farmacia San PI s.n.c. e del Comune di AL e del Comune di RS e di Regione Campania;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto da Farmacia Maria SS. di AL S.a.s. del Dott. Aurisicchio Silvestro & C.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2023 il Cons. NT Massimo Marra e sentiti i difensori delle parti, come da verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo (rubricato al numero di R.G. 1831/2022), proposto dinanzi al TAR per la Campania, sede di Napoli, la Farmacia Maria S.S di AL s.a.s. (di seguito chiamata Farmacia AL) e la Farmacia S. PI s.n.c. impugnavano il decreto n. 162 del 31 marzo 2022, a mezzo del quale la Regione Campania aveva autorizzato il trasferimento della sede farmaceutica n. 9 (Farmacia Europa) di RS ubicata al viale Europa n. 48, ai nuovi locali nel territorio del Comune di AL, al viale Europa, n. 148.
Veniva, altresì, impugnata la nota n. 29876 del 17 giugno 2021, trasmessa alla Regione Campania, con cui il Sindaco di RS attestava che i nuovi locali insistenti sul territorio del Comune di AL avevano accesso da viale Europa civico 118, facente parte dell’ambito territoriale di RS, rientranti quindi nell’ambito territoriale la sede farmaceutica n. 9; nonché vari atti prodromici e consequenziali.
Nel predetto ricorso introduttivo la Farmacia AL e la Farmacia S. PI eccepivano vizi procedimentali e doglianze di difetto di motivazione e di irragionevolezza in ordine al fatto che il trasferimento delle sedi farmaceutiche deve avvenire nella sede ricompresa nel territorio comunale (art.1 della legge n 475 del 1968).
2. Con il successivo ricorso per motivi aggiunti (afferente sempre al numero di R.G. 1831/2022), venivano censurati gli atti depositati dalla Regione Campania in data 21 aprile 2022, tra cui il certificato di idoneità igienico sanitario, rilasciato dalla Asl di Caserta in data 9 febbraio 2022, prot. 10402/1734, oltre alla attestazione del Sindaco di RS, deducendo il vizio di illegittimità derivata.
3. Successivamente, il Comune di AL proponeva autonomo ricorso, rubricato al numero di R.G. 2799/2022, con il quale chiedeva l’annullamento di ulteriori atti premessi e connessi al D.D. n. 162 del 31 marzo 2022, lamentando la violazione dei principi in materia di trasferimento delle sedi farmaceutiche.
4. Con la sentenza n. 945 del 12 dicembre 2022 il TAR Campania, sezione III, previa riunione dei ricorsi (nn. R.G. 1831 del 2022 e 2799 del 2022), li accoglieva e, per l’effetto, annullava il D.D. n. 162 del 31 marzo 2022 della Regione Campania, condannando alle spese la Regione Campania, il Comune di RS e IN D’NT.
5. Avverso tale decisione la dott.ssa IN D’NT, n.q. di titolare della Farmacia Europa, ha proposto appello, affidato a due motivi di censura.
Si sono costituiti in giudizio la Regione Campania ed il Comune di RS, chiedendo l’accoglimento del gravame.
Il Comune di