Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-07-18, n. 202307052

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-07-18, n. 202307052
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307052
Data del deposito : 18 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/07/2023

N. 07052/2023REG.PROV.COLL.

N. 04623/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4623 del 2022, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato G L, con domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, Via Salvo d’Acquisto, n. 5 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, in persona del Prefetto pro tempore e il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania – Napoli, Sezione I, -OMISSIS- resa tra le parti, non notificata ed avente ad oggetto la richiesta di annullamento dell’informativa interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Napoli emessa nei confronti dell’appellante;


visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e del Ministero dell’interno;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 luglio 2023 il consigliere Luca Di Raimondo e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Nel giudizio di primo grado definito con la sentenza oggetto del presente appello, la -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento dell’informazione interdittiva antimafia prot Cat. -OMISSIS-/ANT/AREA1^ del -OMISSIS- con il quale la Prefettura di Napoli informava che “ nei confronti della società -OMISSIS- c.f./p.va n. -OMISSIS-, con sede in -OMISSIS-(CE), dei soggetti di cui all’art. 85 D.Lgs. 159/2011 e conviventi, sussistono, allo stato degli accertamenti, le situazioni di cui all’art. 84, comma 4 e all’art. 91, comma 6, del D.Lgs. 6/9/2011, n.° 159 ”.

Con sentenza -OMISSIS-, il Tar Napoli ha rigettato il ricorso.

2. Per la riforma della citata decisione ha proposto appello la -OMISSIS-con ricorso notificato il 25 maggio 2022 e depositato il 7 giugno successivo.

Il primo giudice, nell’alveo dei canoni ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza in applicazione della normativa applicabile per l’esame dei provvedimenti di informativa antimafia, attestanti i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto imprenditoriale come quello per cui è causa, ha stabilito che le risultanze documentali emerse in rilievo nell’istruttoria compiuta dall’Amministrazione procedente rivelano fondati elementi su cui è basato il provvedimento gravato in prime cure , con riguardo particolare ai seguenti aspetti, da valutare secondo una visione unitaria, ritenuti ragionevolmente indicativi per supportare il provvedimento antimafia sulla scorta delle risultanze dell’attività investigativa dalle Forze di Polizia, con riferimento al marito dell’unica socia della -OMISSIS-, signor -OMISSIS-, nei cui confronti è stato accertato che:

I) in data 15.7.2019 è stato attinto dall'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari n. 324/19, emessa il 5.7.2019 dal GIP presso il Tribunale di Napoli nell'ambito del procedimento n. 29274/10 - operazione "DOMA" - per reati ostativi ai fini antimafia;

II) in data 18.06.2020 l' A.G. procedente ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari sottoponendolo al divieto di dimora nelle province di Napoli e Caserta. All'atto della notifica -OMISSIS- ha fissato la propria dimora a Perugia presso l'abitazione del cognato B L;

III) in seno al predetto procedimento penale è stato rinviato a giudizio per i reati p. e. p. dagli artt. 81 comma 2, 110, 512 bis e 416 bis comma 1 c.p. per avere agito da prestanome della famiglia -OMISSIS-, consentendo a quest'ultima l'elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, nonché agevolando la commissione dei reati di riciclaggio o reimpiego e con l'aggravante di aver agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata "clan dei casalesi", fazione "-OMISSIS-".

Nel rigettare il ricorso, il Tar ha richiamato, attribuendo ad esso particolare rilievo, un passaggio dell’atto impugnato, in cui l’Amministrazione procedente sottolinea la circostanza che “ i cennati rapporti di familiarità e le cointeressenze societarie evidenziate, rilevanti quali elementi indiziari e sintomatici di permeabilità a forme di condizionamento dell’attività imprenditoriale, impongono, in un’ottica di prevenzione e per le finalità del provvedimento antimafia, di valutare la sussistenza del pericolo delle infiltrazioni malavitose nella società in questione, pericolo che nella fattispecie è da ritenersi univoco, concreto ed attuale ”.

L’appellante affida il proprio gravame ad un unico motivo di censura, con il quale ripropone in chiave critica rispetto alla sentenza impugnata le doglianze svolte in primo grado, lamentando:

Errore nel giudicare della appellata sentenza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 12-bis del dlgs. 30 dicembre 1992 n. 502 con succ. integr. E modif., in relazione all’art. 33, comma 1 Cost.; difetto di istruttoria e di motivazione; irragionevolezza, illogicità manifesta, contraddittorietà; eccesso di potere. ”: la tesi di fondo su cui si impernia l’impugnativa fa leva sulla lamentata erroneità della sentenza, che ha attribuito valenza esclusiva e determinante al rapporto di coniugio tra la signora -OMISSIS-, socia unica della -OMISSIS-, ed il signor -OMISSIS-, colpito da provvedimenti restrittivi della libertà personale (arresti domiciliari poi sostituiti dall’obbligo di dimora) e da un decreto di rinvio a giudizio per reati volti ad agevolare le attività criminose di un potente clan camorristico, che agisce anche nel territorio casertano.

Con atto depositato il 24 giugno 2022, si sono costituiti in giudizio l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e il Ministero dell’interno, che il 29 maggio 2023 hanno depositato memoria ex articolo 73 c.p.a., con cui resistono all’appello.

All’udienza del 6 luglio 2023t la causa è stata trattenuta in decisione.

3. L’appello è infondato e la sentenza impugnata deve essere confermata, potendo il Collegio prescindere dalla valutazione di possibili profili di inammissibilità del gravame perché notificato alle Amministrazioni appellate presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato e non presso l’Avvocatura Generale dello Stato ( ex multis , Consiglio di Stato, Sezione III, 21 maggio 2021, n. 3880, Sezione IV, 21 gennaio 2021, n. 651), e dalla necessità di disporre il rinnovo della notifica, a mente di quanto disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza 9 luglio 2021, n. 148, considerata la costituzione dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e del Ministero dell’interno, che ha efficacia sanante.

Prima di esaminare i singoli mezzi di doglianza, si rende opportuno ricostruire i canoni ermeneutici entro cui si sviluppa correttamente l’esercizio del sindacato di legittimità nella materia disciplinata dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Da questo punto di vista, osserva il Collegio che la ratio della normativa è proprio quella di evitare il “rischio” di contaminazione con la criminalità organizzata, che può verificarsi anche senza la necessaria ed immediata connivenza (contiguità soggiacente) dell’operatore economico oggetto di interesse da parte delle organizzazioni malavitose (in tema, la giurisprudenza ha più volte affermato che “ la pluralità ed eterogeneità

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