Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-09-21, n. 201504379
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N. 04379/2015REG.PROV.COLL.
N. 04919/2014 REG.RIC.
N. 08139/2014 REG.RIC.
N. 08162/2014 REG.RIC.
N. 08164/2014 REG.RIC.
N. 08217/2014 REG.RIC.
N. 08219/2014 REG.RIC.
N. 08221/2014 REG.RIC.
N. 08138/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4919 del 2014, proposto da:
Dexia Crediop Spa, Banca Nazionale del Lavoro Spa, Banca del Monte dei Paschi di Siena Spa, Unicredit Spa, Intesa San Paolo Spa, Banco di Sardegna Spa, Assicurazioni Generali Spa, rappresentate e difese dall'avv. F M, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero Affari Regionali e Autonomie Locali, Ministero per i Beni e le Attivita’Culturali e del Turismo, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Istituto per il Credito Sportivo, rappresentato e difeso dagli avv. R C, G F, con domicilio eletto presso Fonderico Studio Bonura- in Roma, c.so Vittorio Emanuele II, 173;Banca d'Italia, Coni- omitato Olimpico Nazionale Italiano, Coni Servizi Spa, Cassa Depositi e Prestiti Spa;
sul ricorso numero di registro generale 8139 del 2014, proposto da:
Banca del Monte dei Paschi di Siena Spa, rappresentata e difesa dall'avv. F M, con domicilio eletto presso F M in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
contro
Istituto per il Credito Sportivo, rappresentato e difeso dagli avv. G F, R C, con domicilio eletto presso Fonderico Studio Bonura- in Roma, c.so Vittorio Emanuele II, 173;Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero Affari Regionali e Autonomie Locali, Ministero per i Beni e le Attivita’Culturali e del Turismo, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'avv. Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Banca d'Italia;
sul ricorso numero di registro generale 8162 del 2014, proposto da:
Banca Nazionale del Lavoro Spa, rappresentata e difesa dall'avv. F M, con domicilio eletto presso F M in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
contro
Istituto per il Credito Sportivo, rappresentato e difeso dagli avv. R C, G F, con domicilio eletto presso Fonderico Studio Bonura- in Roma, c.so VittorioEmanuele II, 173;Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero Affari Regionali e Autonomie Locali, Ministero per i Beni e le Attivita’Culturali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'avv. Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Banca d'Italia;
sul ricorso numero di registro generale 8164 del 2014, proposto da:
Assicurazioni Generali Spa, rappresentatoa e difesa dall'avv. F M, con domicilio eletto presso F M in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
contro
Istituto per il Credito Sportivo, rappresentato e difeso dagli avv. G F, R C, con domicilio eletto presso Fonderico Studio Bonura- in Roma, c.so Vittorio Emanuele II N.173;Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero Affari Regionali e Autonomie Locali, Ministero per i Beni e le Attivita’Culturali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'avv. Avvocatura, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Banca d'Italia;
sul ricorso per decreto ingiuntivo numero di registro generale 8217 del 2014, proposto da:
Intesa San Paolo Spa, rappresentata e difesa dall'avv. F M, con domicilio eletto presso F M in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
contro
Istituto per il Credito Sportivo, rappresentato e difeso dagli avv. R C, G F, con domicilio eletto presso Fonderico Studio Bonura- in Roma, c.so Vittorio Emanuele II N.173;Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero Affari Regionali e Autonomie Locali, Ministero per i Beni e le Attivita’Culturali e del Turismo, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'avv. Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Banca d'Italia;
sul ricorso numero di registro generale 8219 del 2014, proposto da:
Unicredit Spa, rappresentata e difesa dall'avv. F M, con domicilio eletto presso F M in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
contro
Istituto per il Credito Sportivo, rappresentato e difeso dagli avv. R C, G F, con domicilio eletto presso Fonderico Studio Bonura- in Roma, c.so Vittorio Emanuele II,173;Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero Affari Regionali e Autonomie Locali, Ministero per i Beni e le Attivita’Culturali e del Turismo, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'avv. Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Banca d'Italia;
sul ricorso numero di registro generale 8221 del 2014, proposto da:
Banco di Sardegna Spa, rappresentata e difesa dall'avv. F M, con domicilio eletto presso F M in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
contro
Istituto per il Credito Sportivo, rappresentato e difeso dagli avv. G F, R C, con domicilio eletto presso Fonderico Studio Bonura- in Roma, c.so Vittorio Emanuele II, 173;Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero Affari Regionali e Autonomie Locali, Ministero per i Beni e le Attivita’Culturali e del Turismo, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'avv. Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Banca d'Italia;
sul ricorso numero di registro generale 8138 del 2014, proposto da:
Dexia Crediop Spa, rappresentata e difesa dall'avv. F M, con domicilio eletto presso F M in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
contro
Istituto per il Credito Sportivo, rappresentato e difeso dagli avv. R C, G F, con domicilio eletto presso Fonderico Studio Bonura- in Roma, c.so Vittorio Emanuele II, 173;Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero Affari Regionali e Autonomie Locali, Ministero per i Beni e le Attivita’Culturali e del Turismo, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'avv. Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Banca d’Italia;
per la riforma:
quanto al ricorso n. 4919/2014:
della sentenza del TAR Lazio n. 5204/2014, avente ad oggetto impugnativa decreto interministeriale 4 aprile 2013 di annullamento d’ufficio atto di approvazione dello statuto dell’istituto del credito sportivo;
quanto al ricorso n. 8139 del 2014:
della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I n. 05857/2014, resa tra le parti, concernente annullamento delibere di distribuzione degli utili e atto di approvazione statuto istituto di credito sportivo;
quanto al ricorso n. 8162 del 2014:
della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I n. 05861/2014, resa tra le parti, concernente annullamento delibere distribuzione utili e atto di approvazione statuto istituto di credito sportivo;
quanto al ricorso n. 8164 del 2014:
della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I n. 05860/2014, resa tra le parti, concernente annullamento delibere di distribuzione degli utili e atto di approvazione statuto istituto credito sportivo;
quanto al ricorso n. 8217 del 2014:
della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I n. 05862/2014, resa tra le parti, concernente annullamento delibere di distribuzione degli utili e atto di approvazione statuto istituto credito sportivo;
quanto al ricorso n. 8219 del 2014:
della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I n. 05858/2014, resa tra le parti, concernente annullamento delibere di distribuzione degli utili e atto di approvazione statuto istituto credito sportivo;
quanto al ricorso n. 8221 del 2014:
della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I n. 05865/2014, resa tra le parti, concernente annullamento delibere di distribuzione degli utili e atto di approvazione statuto istituto credito sportivo;
quanto al ricorso n. 8138 del 2014:
della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I n. 05864/2014, resa tra le parti, concernente annullamento delibere di distribuzione degli utili e atto di approvazione statuto istituto credito sportivo.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Ministero Affari Regionali e Autonomie Locali, di Ministero per i Beni e le Attivita’Culturali e del Turismo, di Ministero dell'Economia e delle Finanze, di Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, di Istituto per il Credito Sportivo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore per l'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2015 il Cons. A M e uditi per le parti gli avvocati M, C, Fonderico e l'avv. dello Stato Arena;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Appare utile, per ragioni di logica sistemazione, effettuare una preliminare precisazione.
Dei ricorsi in appello indicati in epigrafe occorre distinguere:
a) “un primo giudizio”, costituito dal ricorso in appello n.4919/2014, avente ad oggetto la sentenza del Tar Lazio n.5204/2014, che respinge il ricorso di prime cure n. 4030/20123, proposto da Dexia Crediop, Banca Nazionale del Lavoro, Banca del Monte dei Paschi di Siena, Unicredit, Intesa San Paolo, Banco di Sardegna e Assicurazioni Generali, avverso il decreto ministeriale recante annullamento, ex art.21 nonies legge n. 241/90, della direttiva 14/12/2014, nonché del decreto 4 agosto 2005, di approvazione dello statuto dell’Istituto Credito Sportivo;
un “secondo giudizio”, costituito da altri sette ricorsi appelli (come in epigrafe indicati) di eguale contenuto, presentati avverso altrettante sentenze, anch’esse di eguale contenuto, con cui sono stati definiti i singoli ricorsi di primo grado proposti dalle imprese bancarie e assicurative sopra menzionate, avverso la delibera n. 424 del 13/9/2013 dei Commissari straordinari dell’ICS di annullamento delle delibere di distribuzione degli utili nonché avverso il decreto interministeriale 6/3/2013 già impugnato collettivamente dalle predette società col ricorso n. 4030/2013.
Tanto premesso, le società qui appellanti partecipano per quote diverse al “ fondo di dotazione” dell’Istituto per il Credito Sportivo (in seguito ICS), istituto di credito di diritto pubblico a gestione autonoma, istituito con legge del 24/12/1957 (la n. 1295) e operante nel settore del credito per lo sport e le attività culturali.
In particolare, lo statuto del 1984 e quello del 2002 prevedevano che il patrimonio fosse costituito dal “ fondo di dotazione “, dal “ fondo di garanzia” (conferito dal CONI);dal “fondo di riserva ordinaria”, da eventuali “ riserve straordinarie”e dal c.d. “fondo ex lege 50/83”(detto anche fondo patrimoniale). Quest’ultimo fondo, istituito con legge 18 febbraio 1983 n.50, è alimentato costantemente dal versamento da parte del CONI con l’aliquota del 2% (inizialmente 3%) calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici.
In data 14 dicembre 2004 il Ministero dei Beni e delle Attività culturali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottava una direttiva, sulla cui base era poi emanato, in data 4 agosto 2005, il decreto di approvazione dello statuto dell’Istituto del Credito Sportivo.
Detto statuto modificava l’assetto patrimoniale dell’Ente, che veniva così costituito:
dal “capitale”, che sostituisce il “fondo di dotazione”;b) dal “ fondo di riserva ordinaria”;c) dalle riserve statutarie e straordinarie. Inoltre il “ fondo di garanzia” e il “fondo ex lege n.50/83”, indicati come “fondi apportati”, vengono espunti dal patrimonio e considerati semplici prestiti patrimoniali. Infine lo statuto modifica la quota dell’utile conseguito ai partecipanti privati e attribuisce a questi un diritto di recesso.
Successivamente l’Istituto era fatto oggetto di una procedura di commissariamento governativo;e i Commissari straordinari, in relazione alle modifiche statutarie del 2005, inviavano il 20 marzo 2012 una segnalazione alle Autorità ministeriali competenti per un intervento sugli atti relativi all’approvazione dello statuto del 2005.
La Presidenza del Consiglio investiva della problematica l’Avvocatura dello Stato, che rendeva, in data 2 agosto 2012, il relativo parere, a mezzo del quale veniva sottolineato lo squilibrio economico-patrimoniale oltreché istituzionale derivante dall’approvazione dello statuto del 2005 e si consigliava l’annullamento ex tunc del provvedimento approvativo dello statuto stesso, fonte della ritenuta alterazione.
Veniva quindi avviato un procedimento in autotutela ex art. 21 nonies legge n.241/90, del quale veniva data comunicazione alle parti ricorrenti, che avevano modo di controbattere alle contestazioni.
Infine, in data 4 aprile 2013 alle suindicate Società veniva notificato il decreto interministeriale 6 marzo 2013 adottato dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante “annullamento d’ufficio della direttiva 14 dicembre 2004 e del decreto 4 agosto 2005 di approvazione dello Statuto dell’Istituto per il Credito Sportivo”.
La società Dexia Crediop spa, la società Banca Nazionale del Lavoro spa, la società Banca del Monte dei Paschi di Siena spa, la società Banca Unicredit spa, la società Intesa San Paolo spa, la società Banco di Sardegna s.pa e la società Assicurazioni Generali spa, con ricorso introduttivo rubricato al n. 4030/2013 e motivi aggiunti, hanno impugnato il provvedimento in autotutela suindicato innanzi al TAR del Lazio, che, con sentenza n. 5204/2014, ha respinto il proposto gravame, ritenendolo infondato.
Avverso tale decisum sono insorte, con l’appello 4919/2014 all’esame le Società suindicate, deducendone la erroneità sotto vari profili, rubricati in gravame sub 1), 2), 3), 4) e 5) e così sinteticamente riassumibili:
a) il primo giudice, in relazione al vizio procedimentale relativo alla non corrispondenza fra la contestazione contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento finale di annullamento, ha reso una statuizione del tutto contraddittoria;
b) la statuizione di inammissibilità di alcune doglianze del ricorso di prime cure, resa dal TAR sull’erroneo rilievo che parte ricorrente non avrebbe censurato i provvedimenti impugnati nella parte in cui rivelano l’eccesso di potere di cui sarebbero stati affetti, è da ritenersi erronea perché smentita dalle “carte”;
c) il fondo ex lege n.50/83 non è un elemento patrimoniale e, in particolare, non costituisce un fondo di partecipazione al pari delle altre componenti del fondo di dotazione. Riveste invece la natura di fondo di rotazione, utilizzato per la concessione del credito agevolato, senza aver nulla a che fare con la distribuzione degli utili conseguiti da ICS;
d) inconferente è il richiamo agli aiuti di Stato fatto dal TAR posto che, in relazione alla natura del fondo di cui alla legge n.50/83, non è configurabile alcuna ipotesi di intervento statale a favore delle società private qui appellanti;
e) nella specie si è concretizzata la violazione dell’art.21 nonies legge n. 241/1990, posto che il provvedimento di annullamento di ufficio è intervenuto ben oltre il ragionevole lasso di tempo previsto dalla suindicata norma della legge sul procedimento, oltreché con riferimento anche all’art.136 della legge n.311/2004 ed inoltre non sarebbe stato valutato l’affidamento insorto in capo alle società interessate al mantenimento degli atti annullati.
Le appellanti hanno quindi concluso con una domanda di risarcimento dei danni patiti e patiendi, con riferimento all’andamento borsistico dei loro titoli ed anche all’immagine.
Si sono costituite le Amministrazioni statali intimate, oltreché l’ICS, che hanno contestato la fondatezza dei motivi di appello, di cui hanno chiesto la reiezione.
Successivamente i Commissari straordinari hanno adottato la deliberazione n. 424 del 13 settembre 2013, con la quale, sempre ai sensi dell’art.21 nonies della legge n.241/90, hanno disposto l’annullamento delle delibere del Consiglio di amministrazione dell’ICS del mese di aprile degli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, recanti l’approvazione dei bilanci relativi agli esercizi degli anni immediatamente precedenti, limitatamente alla ripartizione degli utili, in quanto affette da illegittimità derivante dall’adottato decreto interministeriale del 6/3/2013.
Con lo stesso atto veniva altresì approvata la rideterminazione, ora per allora, della ripartizione degli utili relativi agli esercizi dal 2005 al 2010, “in attuazione dei criteri fissati dall’art. 31 dello Statuto 2002, ora vigente, e della prassi consolidata (come indicato nella voce 1 del prospetto allegato)”.
Ciascuna delle società suindicate ha proposto singolarmente ricorso innanzi al TAR del Lazio, con l’impugnazione sia del provvedimento commissariale dell’ICS sopra indicato, sia, quale atto presupposto, del decreto interministeriale del 6/3/2013, di annullamento della direttiva del 14/12/2004 e del decreto di approvazione dello statuto dell’ICS del 4 agosto 2005 (già impugnato collettivamente in sede di “primo giudizio”).
L’adito Tribunale amministrativo ha definito con altrettante sentenze, meglio specificate in epigrafe, i vari gravami, ritenendoli, in parte, infondati e dichiarandoli, per altra parte inammissibili: in particolare, relativamente alla avvenuta contestazione giudiziale della disposta ripartizione degli utili, è stata ravvisata la violazione di una posizione giuridica di diritto soggettivo, con conseguente devoluzione della giurisdizione al giudice ordinario.
Avverso le sentenze (7) sono stati proposti dalle sette società ricorrenti altrettanti appelli (con i numeri riportati in epigrafe), aventi il medesimo contenuto, con la deduzione, a carico delle pronunzie assunte, di profili di erroneità così di seguito riassumibili:
nella parte indicata sub I di ogni ricorso in appello, in relazione all’atto presupposto (il decreto del 6 marzo 2013, di annullamento del decreto di approvazione dello statuto del 2005), di cui il Tar si è occupato nella prima parte della sentenza, vengono dedotte ai punti 1- 15 censure di eccesso di potere e di violazione di legge sotto vari profili, sostanzialmente riproduttive delle critiche già fatte valere, sempre nei confronti dell’atto presupposto più volte citate citato, con il gravame proposto collettivamente dalle medesime società bancarie e assicurative indicate;
b) nella seconda parte dell’appello, rubricata sub II, con riferimento ai vizi propri della delibera ICS impugnata, sono dedotti sotto i numeri 1-5 vari vizi di legittimità così declinati:
- errore di fatto, rivelandosi errata la statuizione di difetto di giurisdizione pronunciata anche con riferimento all’annullamento d’ufficio ed alla rideterminazione parziale dell’approvazione dei bilanci in contestazione;
- riproposizione dei motivi di censura proposti avverso annullamento d’ufficio dell’approvazione e della parziale approvazione dei bilanci: gli effetti dell’approvazione dei bilanci 2005/2006/2007/2008/2009/2010, limitatamente all’accertamento degli utili e alla loro distribuzione, erano irrimediabilmente esauriti, sicché l’annullamento parziale risulta privo di presupposto;
- erroneità della motivazione addotta dal provvedimento impugnato, che pretende di recuperare “in ogni tempo” le somme in questione;
- impossibilità di disporre l’annullamento d’ufficio, in ragione del notevole lasso di tempo trascorso dall’approvazione dei singoli bilanci;
- i dividendi distribuiti non possono essere configurati come aiuto di Stato.
Si sono costituite in giudizio a mezzo del patrocinio dell’Avvocatura erariale le Amministrazioni statali indicate, che hanno contestato la fondatezza degli appelli proposti (quello del “primo giudizio e quelli del “secondo giudizio”).
Anche l’Istituto del Credito Sportivo si è costituito in giudizio per resistere. Con riferimento, poi, al gruppo di appelli proposti dalle Società interessate, ICS ha proposto, unitamente alla memoria difensiva, appello incidentale, con il quale impugna il capo delle varie sentenze con cui il Tar ha dichiarato, relativamente all’annullamento delle delibere di approvazione dei bilanci, limitatamente alla distribuzione degli utili, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Le parti hanno prodotto, ad ulteriore illustrazione delle loro tesi, apposite memorie difensive, anche di replica.
All’udienza pubblica del 9 giugno 2015 gli appelli in epigrafe indicati sono stati introitati per la decisione.
DIRITTO
Avuto riguardo alle evidenti ragioni di connessione sia di carattere soggettivo che oggettivo ravvisabili nella fattispecie, tutti gli appelli in epigrafe indicati (quello del “primo giudizio” e quelli del “secondo giudizio”) vanno riuniti per essere trattati congiuntamente e decisi con un'unica sentenza.
La controversia all’esame introduce un’annosa vicenda riguardante l’assetto patrimoniale dell’Istituto per il Credito Sportivo (d’ora in avanti anche, per brevità, ICS) con riferimento al ruolo che hanno avuto i soggetti pubblici e privati partecipanti al patrimonio dell’Ente in relazione alla titolarità delle varie voci economiche componenti il patrimonio stesso
In estrema sintesi, le appellanti imprese bancarie e assicurative (i soggetti privati) contestano le determinazioni assunte dalle amministrazioni statali nella qualità di Organi di vigilanza, che, nell’esercizio del potere di autotutela, hanno annullato atti recanti il conferimento, in favore delle medesime società, di uno specifico posizionamento nell’ambito dell’assetto patrimoniale dell’Ente, con condizioni di ritenuta non consentita “preponderanza “ dei soggetti privati rispetto al soggetto pubblico (CONI).
Le società interessate contestano la legittimità dell’intervento tutorio posto in essere dagli organi competenti e questa Sezione è chiamata ad effettuare in relazione ai motivi di doglianza appositamente dedotti la relativa verifica.
I fatti, le questioni sollevate e la stessa soluzione delle problematiche qui in rilievo impongono in via prioritaria una precisa disamina del contesto normativo che fa da “proscenio” all’intera vicenda.
L’Istituto per il credito sportivo è un ente pubblico economico che opera nel settore del credito dello sport con l’erogazione di mutui, istituito nel 1957 con la legge n. 1295 del 24 dicembre di quell’anno, che all’art. 1 così recita: “E’ istituito l’Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma”.
Il successivo art. 2 (norma fondamentale per la comprensione della quaestio iuris qui in rilievo) si occupa del patrimonio dell’Ente e così precisa: “ Il patrimonio dell’Istituto è costituito:
dal fondo di dotazione di … da versarsi per la metà dal Comitato Olimpico Nazionale italiano (CONI);
da un fondo di garanzia di… da conferirsi dal CONI;
da eventuali riserve straordinarie.
Il fondo di dotazione dell’Istituto può essere aumentato con versamenti di quote non inferiori … conferite anche da altri partecipanti”.
Sempre la predetta legge, all’art. 12, prevede che l’attività e l’ordinamento dell’Istituto saranno regolati dallo statuto, da predisporsi dal Consiglio di amministrazione e da approvarsi … con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro per le Finanze”.
Quelle testé riportate sono le disposizioni legislative, come poi successivamente integrate e modificate, cui fare riferimento per l’esatto inquadramento dei fatti e delle questioni giuridiche sollevate con la controversia all’esame.
Proseguendo nell’excursus normativo, interviene in subjecta materia la legge 18/2/1983 n.50, che all’art.1 così testualmente dispone:
“ L’art.2 della legge 24/12/1957 n.1295 è sostituito dal seguente:
“art.