Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-09-24, n. 201906374

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-09-24, n. 201906374
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201906374
Data del deposito : 24 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/09/2019

N. 06374/2019REG.PROV.COLL.

N. 02635/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2635 del 2016, proposto da
Dolomiti Reti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F T, G C, con domicilio eletto presso lo studio G C in Roma, via Cicerone n.44;

contro

Autorità per L'Energia Elettrica Gas e il Sistema Idrico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

V M, Assogas, Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Energetici, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 02732/2015, resa tra le parti, concernente regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2019 il Cons. F M e uditi, per le parti, gli avvocati G C e Fabio Tortora dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 2732/2015 del 22-12-2015 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) rigettava il ricorso proposto dalla società Dolomiti Rete s.p.a. , inteso ad ottenere l’annullamento dei seguenti atti: 1) deliberazione 24 luglio 2014, n. 367/2014/R/gas – e relativo allegato A – adottata dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, recante “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 per la gestione d’ambito e altre disposizioni in materia tariffaria” (ricorso principale);
2) “Chiarimenti dell’Autorità relativi all’applicazione della RTDG (allegato A della deliberazione 24 luglio 2014, n. 367/2014/R/gas, come successivamente modificato e integrato” e “Chiarimenti dell’Autorità, condivisi dal Ministero dello sviluppo economico, in relazione a quesiti formulati dalle associazioni delle imprese distributrici con riferimento al Piano Industriale” ( motivi aggiunti).

Avverso la prefata sentenza la società ha proposto appello, deducendone l’erroneità e chiedendone la riforma.

Con articolata prospettazione ha lamentato: 1)Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 23, 41 e 97 della Costituzione – violazione e falsa applicazione l. n. 481/95- violazione e falsa applicazione d.lgs. n. 164/2000 – violazione e falsa applicazione art. 24 d.lgs. 93/2011- violazione e falsa applicazione d.lgs. n. 163/2006- violazione e falsa applicazione D.M. 226/2011;
eccesso di potere per irragionevolezza, travisamento dei presupposti di diritto, sviamento, disparità di trattamento, difetto di motivazione, violazione dei principi di tutela delle condizioni di economicità e redditività delle imprese, del rispetto degli obiettivi di competitività e garanzia di sviluppo del sistema di distribuzione del gas – violazione del principio di par condicio dei concorrenti;
2) Violazione e falsa applicazione degli articoli 41 e 97 della Costituzione – violazione e falsa applicazione della legge n. 481/1995;
violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 164/2000- violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990- Illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà- difetto di motivazione – violazione dei principi di tutela delle condizioni di economicità e redditività delle imprese.

Si è costituita in giudizio l’Autorità intimata, deducendo l’infondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto.

La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 19 settembre 2019.

In diritto rileva la Sezione che l’appello è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e consegue, pertanto, la relativa declaratoria.

Con atto ritualmente depositato parte appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio di appello.

In particolare, ha affermato che: “ – successivamente al deposito del ricorso, codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, con sentenza n. 4198 del 5.9.2017, si è pronunciato, respingendolo, su analogo ricorso presentato da altri operatori del settore della distribuzione del gas naturale avverso altra sentenza del TAR Lombardia-Milano avente contenuto simile a quello della sentenza oggetto del presente appello;
- la predetta pronuncia è stata recentemente confermata, con ordinanza n. 14265 del 24.5.2019 da parte della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite
”.

Ciò posto, rileva il Collegio che, nel caso in cui vi sia una espressa dichiarazione dell’interessato di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ne discende comunque l’improcedibilità dello stesso, non potendo in tal caso il giudice, in omaggio al principio dispositivo, decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, imponendosi in sostanza una declaratoria in conformità (cfr. Cons. Stato, IV, 12-9-2016, n. 3848).

Viene, infatti, affermato che nel processo amministrativo, in assenze di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso ( cfr. TAR Lazio, 27-2-2017, n. 2905;
II, 22-6-2017, n. 7297).

Nella vicenda in esame la espressa dichiarazione di parte appellante di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione impone, sulla base dei principi sopra enunciati, la declaratoria di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.

La peculiarità della controversia, la specificità delle questioni agitate in ricorso e l’esito della lite rendono equa una pronuncia di integrale compensazione tra le parti delle spese del grado.

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