Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-03-17, n. 201701198

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-03-17, n. 201701198
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201701198
Data del deposito : 17 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/03/2017

N. 01198/2017REG.PROV.COLL.

N. 00194/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 194 del 2016, proposto dal Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato;

contro

G V, rappresentato e difeso dagli avvocati A M C.F. MFFNDR70S03F839B, S F C.F. FNGSRG72T02D969G, M T C.F. TRVMRC75P22F241F, con domicilio eletto presso Studio Legale Cdp in Roma, via Ludovisi 35;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il LAZIO - Sede di ROMA- SEZIONE I BIS n. 11770/2015, resa tra le parti, concernente determinazione anzianita' assoluta a seguito di vincita concorso per il transito nel ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di G V;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2017 il consigliere F T e uditi per le parti l’ Avvocato dello Stato V. Fedeli, e l’ Avvocato S. Fienga;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe appellata n. 11770/2015 il T.a.r. per il Lazio –Sede di Roma - ha accolto il ricorso, proposto dalla odierna parte appellata G V volto ad ottenere l’annullamento del decreto dirigenziale datato 4 novembre 2014 (Prot. N. M_D

GMIL

1245668 del 10 -11 - 2014) e pubblicato sul Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa n. 32 del 20 novembre 2014 con il quale, ai sensi dell'art. 835, comma 3 del d. Lgs. 66/2010, il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - aveva dichiarato il Capitano (ora Maggiore) G V vincitore del concorso per il transito nel ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri bandito per il 2012;
del bando di Concorso indetto con decreto dirigenziale 24 dicembre 2013, per il transito di 10 Capitani in servizio permanente, per il 2012, dal ruolo speciale al ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri;
di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anteriori e successivi, nonché per il riconoscimento del diritto a ottenere il transito al ruolo normale con la rideterminazione dell’anzianità nel grado di Maggiore al 16 settembre 2010.

1.1. L’ originario ricorrente, già Capitano del ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri con anzianità assoluta 18 luglio 2003 e attualmente Maggiore del ruolo normale con anzianità assoluta 18 luglio 2012, aveva fatto presente:

a) di aver a suo tempo partecipato al concorso per il transito ai ruoli normali dell’Arma riservato ai soli Capitani del ruolo speciale dell’Arma che, per il 2012, erano risultati idonei e iscritti in quadro di avanzamento al grado di Maggiore;

b) che con il decreto dirigenziale 4 novembre 2014, impugnato questi era stato dichiarato vincitore del concorso per il transito ai ruoli normali e ne era stato disposto il trasferimento nel corrispondente ruolo normale;

c) gli era stata attribuita però anzianità assoluta 2 settembre 2012.

1.2. Egli aveva lamentato la erroneità della rideterminazione dell’anzianità assoluta spettante, nei termini individuati dall’Amministrazione, sostenendo che l’errore riposava nell’averne rideterminato l’anzianità assoluta assumendo a riferimento non già i Capitani del ruolo normale con anzianità assoluta 2003, ma i Maggiori del ruolo normale aventi anzianità nel grado 2012: aveva prospettato quindi la sussistenza della violazione e falsa applicazione dell’art. 835 del decreto legislativo n. 66 del 2010 e del d.m. 17 gennaio 2013 nonchè i vizii di eccesso di potere per irragionevolezza, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

2. Il Ministero della Difesa si era costituito chiedendo la reiezione del ricorso.

3. Con la sentenza impugnata il T.a.r., ha accolto il ricorso, evidenziando che:

a) l’art. 835 del codice dell’ordinamento militare, al comma 3, prevedeva che l'Amministrazione della difesa avesse facoltà di bandire concorsi per titoli per il transito nel ruolo normale, nel numero massimo di dieci posti, di capitani del ruolo speciale in possesso dei seguenti requisiti: a) risultati idonei e iscritti in quadro d'avanzamento per l'anno in cui è bandito il concorso;
b) in possesso di diploma di laurea;
c) classificati «eccellente» negli ultimi 3 anni. La norma quindi prescrive che i vincitori dei detti concorsi sono trasferiti nel ruolo normale “con anzianità di grado assoluta rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale avente il medesimo anno di decorrenza nel grado.”;

b) ad avviso dell’Amministrazione (e della difesa difesa erariale) la rideterminazione dell’anzianità assoluta di grado doveva avere riguardo al grado di Maggiore (grado rivestito al momento in cui si attuava il trasferimento al ruolo normale) in quanto, essendo previsto quale requisito la iscrizione in quadro di avanzamento per l’anno in cui era bandito il concorso, il trasferimento avveniva quando si riveste il grado di Maggiore;

c) in contrario senso, era preferibile la lettura che del meccanismo del transito e della attribuzione di anzianità assoluta esposta dall’originario ricorrente in quanto il concorso de quo era inequivocamente riservato ai Capitani (del ruolo speciale) e, la rideterminazione dell’anzianità assoluta doveva essere operata avendo a parametro, per espresso disposto di legge, “…l’ultimo dei pari grado del ruolo normale avente il medesimo anno di decorrenza nel grado”, (e cioè, nella specie, l’ultimo dei Capitani del ruolo normale con anzianità 2003);

d) l’amministrazione, quindi, aveva erroneamente assunto a riferimento i Maggiori del ruolo normale con anzianità nel grado 2012;

e) peraltro che i Capitani del ruolo normale con anzianità nel grado 2003 erano divenuti Maggiori con anzianità nel grado settembre 2010, e quindi era fondata la pretesa dell’originario ricorrente a vedersi riconosciuta una anzianità assoluta di un giorno successiva all’ultimo dei Maggiori del ruolo normale.

4. L’amministrazione originaria resistente rimasta soccombente ha impugnato la decisione del T.a.r. denunciandone la erroneità.

Dopo avere analiticamente ripercorso le principali tematiche del contenzioso ha sostenuto che:

il ricorso di primo grado era inammissibile in quanto non era stato notificato ad alcun controinteressato;

nel merito, la decisione di prime cure era errata in quanto aveva obliato la circostanza che l’art. 835 del codice dell’ordinamento militare, al comma 4, imponeva che, ai fini della rideterminazione dell’anzianità, venisse preso a riferimento il ruolo di maggiore rivestito dall’appellato al momento del transito dal ruolo speciale al ruolo normale.

5. In data 20 maggio 2016 la parte odierna appellata ha depositato una articolata memoria chiedendo la reiezione dell’appello e ribadendo che l’operato dell’amministrazione aveva imposto una illegittima decurtazione dell’anzianità dell’appellato nel grado di Maggiore di quasi due mesi determinandola nel 2 settembre 2012, invece che nel 18 luglio 2012.

6. Alla camera di consiglio del 26 maggio 2016 fissata per la delibazione della domanda di sospensione della provvisoria esecutività dell’impugnata decisione la Sezione, con l’ordinanza n. 2018/2016 ha accolto il petitum cautelare sulla scorta del convincimento per cui “rilevato che l’appello cautelare appare non sfornito di fumus quanto alla interpretazione dell’art. 835 terzo comma del Codice dell’ Ordinamento Militare e che peraltro vi sono ulteriori problematiche da vagliare d’ufficio, quale quella della omessa notifica del ricorso di primo grado ai controinteressati;

rilevato che quanto al periculum in mora , nel bilanciamento degli interessi appare senz’altro prevalente l’esigenza dell’Amministrazione di evitare che possa essere avviato ad un Corso un soggetto eventualmente privo dei prescritti requisiti;”.

7. In data 14.12.2016 e 30.12. 2016 l’appellato ha depositato documenti relativi ai fatti di causa, ivi inclusa la nota con la quale il Maggiore C ha rinunciato al concorso per il transito nel ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri bandito per il 2012.

8. In data 16.1.2017 l’appellato ha depositato una ulteriore memoria puntualizzando e ribadendo le proprie tesi.

7. Alla odierna pubblica udienza del 16 febbraio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L’appello è fondato e va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata, reiezione del ricorso di primo grado e salvezza degli atti impugnati.

2. Seguendo la tassonomia propria delle questioni (secondo le coordinate ermeneutiche dettate dall’Adunanza plenaria n. 5 del 2015), in ordine logico è prioritario l’esame della eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado a cagione della omessa notifica ad alcun controinteressato.

2. 1. Va premesso in punto di fatto che la sentenza di prime cure - ove confermata in appello - in accoglimento del ricorso di primo grado avrebbe determinato la conseguenza che all’appellato fosse riconosciuta una anzianità di grado assoluta rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei capitani del ruolo normale avente il medesimo anno di decorrenza nel grado, e quindi, -come riconosciuto dall’appellato nella memoria depositata il 20 maggio 2016- alla data del 16 settembre 2010- un giorno dopo l’ultimo dei parigrado del ruolo normale, (Maggiore David Egidi): questa era infatti l’aspirazione cui tendeva il ricorso di primo grado.

2.2. Premesso che il ricorso di primo grado non è stato notificato ad alcun commilitone, il T.a.r. si è posta la problematica della rilevanza della omessa notifica del ricorso ad almeno un controinteressato: come si evince dal verbale della udienza pubblica del 30 settembre 2015 tenutasi innanzi al T.a.r. infatti, questa problematica è stata sollevata d’ufficio dal Collegio giudicante, e la parte odierna appellata ha fatto presente che nel caso di specie non potevano ravvisarsi posizioni di controinteresse in quanto tutti i vincitori, ivi compreso il C, avevano rinunciato al transito.

2.2. Senonchè, osserva in proposito il Collegio che non risulta esatto che in concreto non possano ravvisarsi controinteressati a cagione della circostanza che non essendovi ulteriori vincitori del concorso ( a parte l’odierno appellato) l’eventuale definitivo accoglimento del ricorso da questi presentato non recherebbe danno ad alcun commilitone.

Infatti, in ipotesi di accoglimento del ricorso di primo grado egli si sarebbe collocato nel ruolo dei Maggiori a far data dal 16 settembre 2010 scavalcando tutti coloro i quali avevano acquisito detto grado medio tempore: egli avrebbe pertanto dovuto notificare il ricorso di primo a grado a tutti colori i quali si collocavano nel ruolo di Maggiori a far data da un’ epoca successiva al 16 settembre 2010.

Posto che il ricorso di primo grado non è stato notificato ad alcuno di questi, l’impugnazione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile (tra le tante: Consiglio di Stato, sez. IV, 11/02/2016, n. 594 “il ricorso col quale si propone una azione di annullamento deve essere notificato, a pena di decadenza, ad almeno uno dei controinteressati entro i sessanta giorni e poi depositato, in trenta giorni, con la prova dell'avvenuta notifica;
pertanto se ci sono controinteressati almeno uno di essi deve essere chiamato in giudizio prima del deposito dell'atto introduttivo e della instaurazione del processo, salva la facoltà di integrare dopo il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti interessati a contraddire”).

3. Ad abundantiam si rileva che comunque il ricorso in appello è fondato nel merito.

4. Rileva in proposito il Collegio che l’art. 835 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 così dispone: “1. L'Amministrazione della difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito nel ruolo normale dei capitani del ruolo speciale che, al 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso, hanno:

a) da 1 a 3 anni di permanenza nel grado;

b) età non superiore a trentotto anni;

c) conseguito il diploma di laurea;

d) riportato nell'ultimo biennio la qualifica di "eccellente ".

2. Il numero massimo dei posti da mettere a concorso per ciascuna delle anzianità indicate al comma 1, lettera a), non può eccedere la differenza esistente tra un tredicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale e il numero dei capitani dello stesso ruolo aventi la medesima anzianità di grado.

3. L'Amministrazione della difesa ha altresì facoltà di bandire concorsi per titoli per il transito nel ruolo normale, [previo superamento del corso d'istituto,] nel numero massimo di dieci posti, di capitani del ruolo speciale in possesso dei seguenti requisiti:

a) risultati idonei e iscritti in quadro d'avanzamento per l'anno in cui è bandito il concorso;

b) in possesso di diploma di laurea;

c) classificati "eccellente " negli ultimi 3 anni.

[Coloro che non superino il corso permangono nel ruolo speciale.] (1)

4. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono trasferiti nel ruolo normale con anzianità di grado assoluta rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale avente il medesimo anno di decorrenza nel grado.

5. Non possono partecipare ai concorsi di cui ai commi 1 e 3 gli ufficiali immessi nel ruolo speciale perché non hanno superato il corso di applicazione o perché non hanno conseguito il diploma di laurea entro il 31 dicembre dell'anno di nomina a capitano o in quanto transitati a domanda ai sensi dell'articolo 836.

6. Per gli ufficiali del ruolo speciale transitati nel ruolo normale ai sensi del presente articolo sono considerati validi i periodi di comando e di servizio prestati nel ruolo di provenienza.”

3.1. La prospettazione ricorsuale accolta dal T.a.r., apparentemente si fonda sul dato letterale, ma oblia che il requisito essenziale per partecipare (ed eventualmente superare) la selezione concorsuale riposa nella iscrizione in quadro di avanzamento per l’anno in cui è bandito il concorso e che il trasferimento avviene quando si riveste il grado di Maggiore: è pertanto del tutto logica la tesi propugnata dall’Amministrazione secondo la quale dovessero essere assunti a riferimento i Maggiori del ruolo normale con anzianità nel grado 2012.

Il concetto di “pari grado” va quindi, sotto il profilo logico, ancorato all’unico dato possibile: che è quello del momento in cui si opera la rideterminazione e, sotto il profilo letterale, il termine “vincitori” utilizzato dalla norma conforta l’interpretazione dell’Amministrazione (ove la norma avesse voluto riferirsi al grado di capitano il testo sarebbe stato riferito a quest’ultimo grado): nessuna deduzione contenuta negli scritti dell’appellato è in grado di contrastare tale approdo, che , peraltro, condurrebbe alla incongrua conclusione per cui un soggetto che è diventato Maggiore nell’anno 2012, sarebbe iscritto in ruolo, con quel grado, in epoca antecedente (nel caso di specie, nel 2010) così scavalcando tutti i commilitoni che erano diventato maggiori a far data dal 16 settembre 2010.

4. Alla stregua delle superiori considerazioni l’appello deve essere quindi accolto, con conseguente riforma dell’impugnata sentenza, reiezione del ricorso di primo grado, e salvezza degli atti impugnati.

4.1. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).

4.2. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

5. Quanto alle spese processuali del doppio grado, esse possono essere compensate integralmente tra le parti, a cagione della effettiva ambiguità del dato normativo.

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