Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-02-23, n. 202301890

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-02-23, n. 202301890
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202301890
Data del deposito : 23 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/02/2023

N. 01890/2023REG.PROV.COLL.

N. 04201/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4201 del 2022, proposto da
Lifeanalytics S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A D E, R V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio R V in Roma, via G. Caccini n. 1;



contro

Ecoambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Lorenzo Anelli in Roma, piazza dell'Orologio n. 7;



nei confronti

Lab Control, La.Ri.An Idropur, Chemi-Lab S.r.l., non costituiti in giudizio;



per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 00703/2022, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ecoambiente S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2023 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Villata e Pesce su delega di Barioli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha respinto il ricorso proposto dalla società Lifeanalytics s.r.l. contro Ecoambiente s.r.l. e nei confronti delle società controinteressate indicate in epigrafe per l’annullamento del provvedimento di “risoluzione” dell’affidamento del servizio di “ campionamento e analisi di falda e percolati oltre l’analisi di rifiuto presso l’impianto di fitodepurazione di Villadose (RO) ”.

1.1. Il provvedimento impugnato era stato adottato in data 5 novembre 2021 per “ carenza dei requisiti previsti dall’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 ”, in quanto, dopo l’aggiudicazione disposta in data 27 settembre 2021, la stazione appaltante in sede di verifica dei requisiti aveva acquisito la certificazione dell’Agenzia delle Entrate dalla quale risultavano a carico della società debiti fiscali definitivamente accertati per un importo complessivo di € 6.869,51.

1.2. Il tribunale ha deciso come segue:

- il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente aveva dedotto la violazione dei principi e delle norme concernenti il contraddittorio procedimentale, è stato ritenuto infondato, perché, tenuto conto delle peculiarità della vicenda in esame, l’assegnazione di sole 24 ore per la presentazione di memorie e chiarimenti è stato considerato termine sufficiente, essendo la stazione appaltante vincolata dalle risultanze del certificato dell’Agenzia delle Entrate attestante l’esistenza di un debito rilevante automaticamente escludente, nonché termine congruo, posto che la ricorrente aveva presentato le proprie controdeduzioni - confermando l’esistenza del debito - lo stesso giorno, 3 novembre 2021, in cui aveva ricevuto la comunicazione della stazione appaltante;

- il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente aveva dedotto che i debiti tributari le erano imputabili solo in via indiretta, a seguito di fusione per incorporazione delle società che materialmente avevano commesso le violazioni per importi ciascuno dei quali al di sotto della soglia di rilevanza di € 5.000,00, è stato ritenuto infondato per la situazione di assoluta continuità soggettiva tra l’incorporante e le incorporate, che rileva anche sul piano delle obbligazioni gravanti su queste ultime, comprese quelle fiscali (come affermato da Cons. Stato, III, 30 giugno 2016, n. 2937 e id., VI, 7 agosto 2015, n. 3910, oltre che coerente con quanto affermato dall’Adunanza plenaria, 7 giugno 2012, n. 21), nonché per la portata oggettiva delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, in presenza delle quali la stazione appaltante è esentata da qualsiasi tipo di indagini circa la genesi o l’imputazione giuridica del carico fiscale; il tribunale ha inoltre escluso che si fosse in presenza di sanzioni tributarie per le quali rileva l’imputabilità delle condotte (richiamando il precedente di cui al T.a.r. Toscana, 12 aprile 2022, n. 494, avente ad oggetto il medesimo debito fiscale della Lifeanalytics) e che le conclusioni raggiunte fossero in contrasto con la normativa comunitaria;

- il terzo motivo di ricorso, col quale la ricorrente aveva lamentato un difetto di istruttoria e di motivazione relativamente a violazioni tributarie non definitivamente accertate, è stato reputato non meritevole di accoglimento perché il provvedimento impugnato si era riferito esclusivamente alla causa di esclusione obbligatoria della sussistenza di violazioni tributarie definitivamente accertate – nel complesso gravi perché nell’insieme superavano seppure di poco la soglia predeterminata dal legislatore – e non alle altre violazioni non definitivamente accertate.

1.3. Respinto il ricorso, le spese processuali sono state compensate per giusti motivi.

2. La società Lifeanalytics s.r.l. ha proposto appello con tre motivi ed istanze di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale e di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Ecoambiente s.r.l. si è costituita per resistere all’appello, formulando anche un’eccezione preliminare di improcedibilità per carenza di interesse ed un’eccezione di inutilizzabilità di documenti prodotti in appello da Lifeanalytics per violazione dell’art. 104 c.p.a..

2.1. All’udienza del 26 gennaio 2023 la causa è stata discussa e assegnata a sentenza, previo deposito di memorie delle parti e replica dell’appellante.

2.2. Sebbene nella stessa udienza siano stati trattati anche i ricorsi iscritti in appello con i nn. r.g. 3518/22 e 4200/22, aventi ad oggetto la medesima questione di diritto, il collegio ritiene che non sia opportuna la riunione, pur richiesta dalla società ricorrente, poiché le impugnazioni riguardano sentenze e affidamenti diversi.

3. Col primo motivo l’appellante censura il rigetto del primo motivo di ricorso, sostenendo che la circostanza che la società sia riuscita a fornire i chiarimenti richiesti non avrebbe potuto rendere “congruo” il termine di ventiquattro ore, palesemente inadeguato, nemmeno qualora si consideri l’esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 un’attività vincolata.

3.1. Il motivo non merita accoglimento, considerato che Lifeanalytics nel termine assegnato ha confermato l’esistenza delle violazioni definitivamente accertate e che, sia nel corso del procedimento che nel corso del processo, non si è resa necessaria alcuna rettifica, essendo risultati corretti numero ed entità delle violazioni riportate nel certificato dell’Agenzia delle Entrate.

Attesa la natura oggettiva e obbligatoria della causa di esclusione, nessun altro elemento, che la società avrebbe potuto acquisire ed addurre a chiarimento della propria situazione debitoria, oltre quelli appena detti, sarebbe stato utile o necessario.

3.2. Il primo motivo va quindi respinto.

4. Col secondo motivo l’appellante censura il rigetto del secondo motivo di ricorso, osservando che il tribunale non ha considerato rilevante la circostanza che per nessuna delle società incorporate sussisteva un’irregolarità tributaria definitivamente accertata di importo significativo, ritenendo viceversa decisivo il fatto che dalla somma dei singoli importi dovuti risultava superata, sia pur di poco (meno di duemila euro), la soglia di legge.

Escluso che Lifeanalytics potesse chiedere la rateizzazione dell’importo (perché, a detta della società, non avrebbe avuto notizia dell’esistenza delle irregolarità fiscali prima della presentazione dell’offerta), l’appellante fa riferimento a due sentenze di questo Consiglio di Stato (sez. VI, 7 agosto 2015 n. 3910 e sez. III, 30 giugno 2016 n. 2937) che hanno approfondito le conseguenze delle operazioni di fusione con società gravate da irregolarità tributarie gravi definitivamente accertate e che - nella lettura fattane dalla stessa appellante - avrebbero affermato che (solo) la causa di esclusione della società incorporata si trasmette alla società incorporante.

4.1. In ragione di tale ritenuto principio di diritto, Lifeanalytics sostiene che, poiché nessuna delle quattro società incorporate versava in una situazione di irregolarità tributaria definitivamente accertata che ne avrebbe comportato l’esclusione ove avesse partecipato direttamente alla gara, l’attuale ricorrente non avrebbe “ereditato”, né avrebbe potuto ereditare, motivi di esclusione inesistenti nelle singole società acquisite. In definitiva, se tutte e quattro le società incorporate sarebbero state pienamente legittimate a presentare l’offerta, senza che sussistesse per ciascuna il motivo di esclusione delle irregolarità fiscali definitivamente accertate, non sarebbe dato pervenire a diversa conclusione per la società che le ha incorporate, perché difetterebbe il presupposto della successione in una causa di esclusione.

4.1.1. L’appellante critica inoltre la sentenza nella parte in cui ha escluso che si sia in presenza di sanzioni tributarie, affermando che, seppure è innegabile che la fattispecie escludente in contestazione non sia una sanzione tributaria, è altrettanto vero che l’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 produce in capo agli operatori economici effetti simili a quelli sanzionatori.

4.2. Il motivo non è fondato.

I precedenti

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