Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-08-12, n. 202105862
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Pubblicato il 12/08/2021
N. 05862/2021REG.PROV.COLL.
N. 00293/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 293 del 2015, proposto da
G C, A C, C C, C C, rappresentati e difesi dall'avvocato A A, con domicilio eletto presso lo studio Maria Francesca De Pasqua in Roma, via Anobio 27;
contro
Comune di Gravina in Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Raguso in , ;
nei confronti
S C, nella qualità di erede di P C, rappresentato e difeso dall'avvocato S C, domiciliato presso la Consiglio di Stato, Segreteria, in Roma, piazza Capo di Ferro 13;
Michele Stasi non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 00968/2014, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Gravina in Puglia e di Simone Erede P C;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2021 il Cons. Oberdan Forlenza;nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con l’appello in esame, i signori Giuseppe, Antonio, Carlo e C C impugnano la sentenza 29 luglio 2014 n. 968, con la quale il TAR Puglia, sez. III, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento del dirigente dell’area tecnica del Comune di Gravina di Puglia 24 luglio 2012 n. 22318, recante l’annullamento in autotutela delle concessioni edilizie n. 66/1999 e 110/2000, già rilasciate in loro favore.
Tale annullamento veniva disposto, come riportato nella sentenza impugnata, in quanto i Cataldi “proprietari del suolo sito in Gravina di Puglia (fl. 104, partt. nn. 2351 e 2352), avrebbero falsamente rappresentato l’estensione del proprio fondo nella richiesta concessione edilizia, così sa farlo risultare circa 100 mq. più esteso, per effetto dello sconfinamento nell’adiacente particella fl 104 n. 2367, di proprietà (rectius: comproprietà) di C P”.
La sentenza ha preliminarmente verificata la “questione processuale relativa alla regolarità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di trasposizione del ricorso straordinario”, originariamente proposto.
A tal fine, la sentenza afferma:
- “Poste Italiane s.p.a. ha accertato che l’atto giudiziario n. 76487679356-2 spedito da A A (difensore dei ricorrenti) a C P, non è mai pervenuto all’indicato destinatario poiché la via indicata sul plico corrisponde all’indirizzo dell’avv. A A, mittente dell’atto sopra individuato;ravvisando quindi un errore nella compilazione del blocco indirizzo, lo stesso è stato restituito al mittente avv. Aliani”;
- “la notifica del ricorso introduttivo è del tutto inesistente, siccome effettuata ad un indirizzo che non ha alcun riferimento con il destinatario dell’atto”;
- non rileva la costituzione in giudizio del C, poiché l’intervento in giudizio non pone nel nulla gli effetti della decadenza dell’impugnazione, che si producono allo scadere del termine per la sua proposizione.
Inoltre, la sentenza ha riconosciuto al C la qualità di controinteressato (e non già di mero “denunciante”, come sostenuto dai ricorrenti), in quanto comproprietario della particella n. 2367 “confinante con i suoli dei Cataldi ed occupata sine titulo dal manufatto da questi realizzato”
Avverso tale decisione vengono proposti i seguenti motivi di appello:
a) violazione e falsa applicazione degli artt. 10, co. 1, DPR n. 1199/1971 e 44, co. 3, 48, co. 1, c.p.a., in quanto, stante la costituzione in giudizio del C, “lo scopo sostanziale della norma è stato conseguito poiché, con la notifica del ricorso entro i sessanta giorni, le controparti hanno avuto la conoscenza certa della volontà del ricorrente di insistervi e della sua costituzione, per potersi così a loro volta costituire in giudizio come in effetti avvenuto”;
b) error in iudicando; irrilevanza della qualità di controinteressato attribuita al C, conseguente alla sua spontanea costituzione in giudizio;
c) error in iudicando ;eccesso di potere per difetto di istruttoria;violazione art. 3 l. n. 241/1990;ciò in quanto l’amministrazione “pur non essendo parte nei procedimenti civili e penali, anziché effettuare sopralluoghi e procedere ad ulteriori accertamenti anche presso la Conservatoria, si è limitata a rappresentare ed a porre a fondamento della determinazione assunta, esclusivamente quegli elementi contenuti vuoi nella consulenza tecnica riferita al diverso giudizio civile vuoi in perizie e sentenze di giudizi penali”, senza al contempo considerare il titolo di proprietà e gli accertamenti tecnici che il medesimo Comune aveva già effettuato di ufficio nel 2010;
d) error in iudicando ;insussistenza della asserita rappresentazione falsa della realtà in uno alla asserita violazione indice di copertura ed eccesso di cubatura;violazione e falsa applicazione artt. 97 Cost., e 3 e 21-nonies l. n. 241/1990;in quanto dalla relazione tecnica disposta dal Comune nel 2010 risulta una diversa realtà.
3. Si è costituito in giudizio il sig. S C, erede di P C, che ha concluso per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza, ed ha inoltro proposto appello incidentale con il seguente unico motivo:
e) violazione e falsa applicazione art. 26, co. 1, c.p.a., con riferimento agli artt. 91 e 92 c.p.c. , con riferimento alla compensazione delle spese effettuata nella sentenza impugnata.
Si è altresì costituito in giudizio il Comune di Gravina di Puglia, che ha anch’esso concluso richiedendo il rigetto dell’appello.
Dopo il deposito di ulteriori memorie, all’udienza pubblica di trattazione la causa è stata riservata in decisione.
DIRITTO
3. L’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Come si rileva da quanto esposto con il ricorso in appello (ed in particolare dal primo motivo di impugnazione), gli appellanti non contestano la ricostruzione fattuale presente nella sentenza impugnata (e cioè che non è stato comunicato alla controparte l’intervenuto deposito dell’atto di costituzione in giudizio innanzi al TAR, a seguito di opposizione al ricorso straordinario), ma sostengono essersi realizzato l’effetto sanante in conseguenza della costituzione in giudizio del C.
Orbene, l’art. 48 c.p.a. prevede che “qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ….proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l’atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti”.
Alla luce della disposizione ora citata, il ricorrente, entro il termine perentorio prescritto (e dunque a pena di decadenza) deve sia provvedere al deposito dell’atto di costituzione, sia notificare alle controparti avviso di tale circostanza, in tal modo ricostituendo il rapporto processuale ormai esauritosi nella sede consultiva (nei sensi della perentorietà del termine per entrambi gli adempimenti, Cons. Stato, sez. IV, 27 marzo 2019 n. 2027;sez. IV, 26 ottobre 2018 n. 6124;sez. VI, 21 novembre 2016 n. 4849;sez. III, 28 giugno 2016 n. 2830;sez. IV, 24 febbraio 2014 n. 859).
Si è, difatti, affermato (sent. n. 6124/2018 cit.), che “in sostanza, ciò che rileva, ai fini del rispetto del termine perentorio per la trasposizione, è che entro il termine di sessanta giorni dall’atto di opposizione il ricorrente in via straordinaria effettui sia il deposito dell’atto di costituzione, sia la notifica di tale avvenuto deposito, potendo ogni ulteriore atto (ivi compreso il deposito della predetta notifica) intervenire successivamente”.
Come si è detto, l’art. 48 c.p.a. prevede un termine decadenziale, rispetto al quale l’eventuale costituzione in giudizio della parte nei confronti della quale non è stata effettuata la notifica entro il termine perentorio non può produrre alcun effetto sanante;e ciò sia in quanto la decadenza è istituto generale di regolazione del processo, che come tale opera indipendentemente dalla volontà delle parti, sia in quanto l’art. 44, co. 3, prevede che la costituzione degli intimati sani la nullità della notificazione del ricorso (i cui casi sono indicati al comma 1) o le irregolarità del medesimo, ma non incide certo sulla inesistenza della notifica e sulla conseguente intervenuta decadenza.
Inoltre, come condivisibilmente affermato dalla sentenza impugnata, è fuor di dubbio che il C rivestisse la qualifica di controinteressato e non già di mero “denunciante” della illegittimità delle concessioni rilasciate.
In disparte ogni considerazione sul fatto che il motivo afferente al riconoscimento di tale qualifica non è stato reiterato “in termini” in sede di appello (si veda a tal fine il secondo motivo di ricorso), il C, quale comproprietario di immobile limitrofo a quello degli appellanti e che sarebbe stato parzialmente considerato ai fini della indicazione della superficie utilizzata a fini edilizi (e quindi al fine di sviluppare la cubatura assentibile), non può che rivestire la qualifica di controinteressato nel ricorso avverso gli atti con i quali si annullano i permessi di costruire in precedenza rilasciati.
Per le ragioni esposte, i primi due motivi di appello devono essere respinti e ciò – stante la conferma della pronuncia di inammissibilità del ricorso instaurativo del giudizio di primo grado – rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi di appello.
4. Il motivo di appello incidentale proposto, con il quale si lamenta la disposta compensazione delle spese in primo grado, deve essere respinto.
Come è noto, la decisione in ordine alle spese del giudizio rientra nelle valutazioni latamente discrezionali del giudice e non è sindacabile in sede di impugnazione, se non per manifesta irragionevolezza;e tale non è il caso di specie.
4. Stante la natura delle questioni trattate, possono essere compensati spese ed onorari del presente grado di giudizio.