Consiglio di Stato, sez. V, sentenza breve 2024-03-25, n. 202402821

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza breve 2024-03-25, n. 202402821
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202402821
Data del deposito : 25 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/03/2024

N. 02821/2024REG.PROV.COLL.

N. 07645/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 7645 del 2023, proposto da -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M F, D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Scuola Nuova S.r.l., non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 5003/2023, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023 il Cons. Gianluca Rovelli e uditi per le parti gli avvocati Gioia, anche in delega dell'Avv. Fortunato, e Consoli;

sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Riferisce il -OMISSIS-, accreditato dalla Regione Campania, di essere impegnato da anni nel settore della formazione professionale.

2. In data 21 giugno 2022, la Regione Campania ha eseguito un controllo sulle attività del -OMISSIS-, prima da remoto e poi con successivo controllo in loco.

3. In particolare:

a) con il verbale di controllo da remoto del 21 giugno 2022, la Regione ha contestato che “ Non è stato possibile collegarsi al link uplodato in piattaforma per la verifica delle lezioni in modalità DA. Anche nella verifica in sede non è stato possibile l’accesso in piattaforma (EDUPRO); solo la presenza del Dott. -OMISSIS- ha consentito una parziale verifica attraverso le credenziali personali ”;

b) con il verbale in loco, in occasione della seduta di esame del 21 giugno 2022, la Regione ha contestato che "... durante lo svolgimento delle prove alcuni allievi hanno dichiarato ... di non aver frequentato alcuno stage ... ".

4. La Regione ha disposto l’applicazione della sanzione S4 (per cinque corsi di formazione), nonché della sanzione massima sanzione S8 recante la revoca complessiva dell’accreditamento.

5. -OMISSIS- ha quindi proposto ricorso contro gli atti della Regione dinanzi al TAR Campania, che lo ha respinto con sentenza n. 5003/2023.

6. Di tale sentenza, asseritamente ingiusta e illegittima, -OMISSIS- ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello affidato ai seguenti motivi così rubricati: “ A - SULLA PORTATA DELL'ANNULLAMENTO DEL MANUALE DISPOSTO DAL T.A.R. CAMPANIA CON LA SENTENZA N. 1613/2023 I - ERROR IN PROCEDENDO - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 97 COST. - ART. 3 L. N. 241/1990); B - SULLA ERRONEITÀ DELLA SENTENZA APPELLATA II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 97 COST. - ART. 3 L. N. 241/1990) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - ILLOGICITA' - ERRONEITA' MANIFESTA); III – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 97 COST. - ART. 3 L. N. 241/1990) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - ILLOGICITA' - ERRONEITA' MANIFESTA); IV – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 97 COST. - ART. 3 L. N. 241/1990) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - ILLOGICITA' - ERRONEITA' MANIFESTA); C - RIPROPOSIZIONE DEI MOTIVI SULL'ILLEGITTIMITÀ DELL’AVVERSATO PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO; C.1 - SUL MALFUNZIONAMENTO DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO V – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 97 COST. - ART. 3 L. N. 241/1990) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - ILLOGICITA' - ERRONEITA' MANIFESTA); C.2 - SULLA SEDUTA DI ESAME VI – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 97 COST. - ART. 3 L. N. 241/1990) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - ILLOGICITA' - ERRONEITA' MANIFESTA); C.3 - SULL'ILLEGITTIMITÀ DELLE SANZIONI IRROGATE VII – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 97 COST. - ART. 3 L. N. 241/1990) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - ILLOGICITA' - ERRONEITA' MANIFESTA); D – RIPROPOSIZIONE DEI MOTIVI SULL’ILLEGITTIMITÀ DEL MANUALE VIII – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 97 COST. - ART. 3 L. N. 241/1990) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - ILLOGICITA' - ERRONEITA' MANIFESTA)”.

7. Ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto, la Regione Campania.

8. Alla camera di consiglio del 12 ottobre 2023, sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione per la sentenza in forma semplificata sussistendone i presupposti.



DIRITTO

9. Viene all’esame del Collegio il ricorso in appello proposto da -OMISSIS- S.r.l. avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli n. 5003/2023 con la quale il medesimo TAR ha respinto il ricorso proposto avverso:

- il provvedimento prot. n. -OMISSIS- dell'8 agosto 2022, con il quale la Regione Campania ha disposto l'annullamento di 5 corsi di formazione professionale autofinanziati (sanzione S4) nonché la revoca dell'accreditamento con divieto di svolgere attività formative per 5 anni (sanzione S8);

- il verbale di controllo da remoto del 21 giugno 2022, il verbale di controllo in loco del 21 giugno 2022, il verbale dell’esame finale per il conseguimento di qualificazione del 21 giugno 2022;

- la nota prot. n. -OMISSIS- del 28 giugno 2022, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'applicazione delle sanzioni S4 e S8 di cui al D.D. n. 4/2021;

- il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 27 giugno 2022 di annullamento della seduta di esame del 21 giugno 2022;

- la nota prot. n. -OMISSIS- del 23 settembre 2022, di riscontro alla richiesta di accesso agli atti;

- il manuale delle operazioni di vigilanza e controllo sulle attività autofinanziate, approvato con D.D. n. 4 del 02.02.2021 e s.m.i.;

- il manuale operativo per la formazione professionale autofinanziata: gestione delle attività formative mediante il supporto della piattaforma SILF Monitoraggio, approvato con il D.D. n. 40 dell'01.02.2021.

10. La decisione del primo Giudice si articola, in sintesi, nei seguenti punti:

a) è stato evidenziato un quadro di irregolarità di particolare gravità, connotato da violazioni significative che hanno interessato plurimi percorsi formativi;

b) a fronte di tanto, la Regione ha applicato correttamente il “ Manuale delle operazioni di vigilanza e controllo sulle attività di formazione autofinanziate ”, approvato con decreto dirigenziale n. 4 del 2 febbraio 2021 e non annullato, sul punto, dalla sentenza n. 1613/2023;

c) con la citata sentenza n. 1613/2023 del TAR Campania, non è stato disposto l’annullamento tout court del sistema sanzionatorio disegnato dal “Manuale” nella tabella riportata nell’art. 5 né, tantomeno, la caducazione delle specifiche disposizioni concernenti le sanzioni S4 e S8, bensì, con precipuo riferimento a queste ultime, sono state definite le condizioni in presenza delle quali l’applicazione è da ritenersi illegittima, siccome contraria ai principi di gradualità e proporzionalità, cioè a dire i casi in cui:

c.1) l’attribuzione della sanzione S4 consegua a violazioni di tipo documentale (con l’eccezione di quelle riguardanti la registrazione delle presenze);

c.2) la previsione della revoca dell’accreditamento (S8) sia disposta per violazioni di tipo documentale e formale, all’esito di un singolo controllo (i.e. senza reiterazione nel tempo, successivamente al primo controllo) e senza consentire alcuna forma di regolarizzazione;

d) l’oggetto delle contestazioni mosse alla società ricorrente si concretizza in irregolarità e violazioni gravi e non formali emerse nel corso di due verifiche (una documentale e una in loco) relative a ben 5 corsi di formazione (Coordinatore Amministrativo, OSA e OSS);

e) nel caso in esame non si è al cospetto di una (irragionevole) revoca dell’accreditamento per “ reiterazione contestuale […] delle medesime violazioni rispetto a più corsi ” ma la contestazione è plurima, attiene, cioè, a diversi “fatti” e diverse “violazioni” (comunicazione di credenziali inidonee, infedeltà nella compilazione del registro presenze) e investe molteplici corsi;

f) in violazione dell’art 7, comma 7 e comma 8, del D.D. n. 4/2021 (“ Manuale operativo per la formazione professionale autofinanziata: gestione delle attività formative mediante il supporto della piattaforma SILF Monitoraggio ”) e dell’art. 5 del cit. D.D., le credenziali di accesso al sistema per le verifiche in modalità FAD e DAD, caricate a sistema dal -OMISSIS-, non erano “ valide e funzionali ” all’espletamento di un regolare controllo da remoto, operazione necessaria ad attestare il regolare svolgimento dei percorsi formativi, in attuazione di canoni regolarità, legittimità e veridicità di quanto dichiarato e registrato nella piattaforma SILF;

g) l’amministrazione, inoltre, ne ha accertato l’inutilizzabilità anche durante la verifica in loco, atteso che, la richiesta ai titolari dell’Ente di

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