Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-02-27, n. 202001432
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Pubblicato il 27/02/2020
N. 01432/2020REG.PROV.COLL.
N. 08193/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8193 del 2018, proposto da
F R, M L, E N, R S, A I, P C, A C, F C, F D M, N F, M C I, N I, R I e L U, rappresentati e difesi dall'avvocato M C, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato S T, in Roma, piazza San Bernardo, n. 101;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma (Sezione Terza), n. 06454/2018, resa tra le parti, concernente una procedura concorsuale per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2020 il Cons. Alessandro Maggio e udito per le parti l’avvocato M C;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso al T.A.R. Lazio – Roma, i sig.ri, F R, M L, E N, R S, A I, P C, A C, F C, F D M, N F, M C I, N I, R I e L U, tutti insegnanti tecnico-pratici (d’ora in poi ITP), non iscritti nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto entro il 31/5/2017, hanno impugnato il Bando (approvato con D.D.G. 1/2/2018, n. 85) con cui il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha indetto il “ Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado ”, contestando la disposizione contenuta nell’art. 3, comma 2, secondo cui: “ Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto alla data del 31 maggio 2017… ”.
L’adito Tribunale, con sentenza 11/6/2018, n. 6454, ha respinto il ricorso.
Avverso la sentenza hanno proposto appello i suddetti ricorrenti di primo grado.
Alla pubblica udienza del 30/1/2020 la causa è passata in decisione.
Coi primi tre motivi di gravame si denuncia l’errore commesso dal Tribunale:
a) nel ritenere che la preclusione temporale operata dall’art. 17, comma 3, del D. Lgs. 13/4/2017, n. 59 e dalla conforme disposizione del bando di concorso, sia legittima in quanto quello di specie sarebbe un concorso riservato e non un concorso pubblico;
b) nell’escludere che la previsione di un concorso riservato contrasti con gli artt. 3, 51 e 97 Cost.;
c) nel ignorare che il diploma posseduto dagli ITP costituirebbe titolo idoneo per la partecipazione al concorso, sia in quanto non sarebbero mai stati predisposti percorsi abilitanti per gli ITP, sia in quanto comunque il detto diploma avrebbe valore abilitante.
Le doglianze così sinteticamente riassunte, tutte infondate, si prestano a una trattazione congiunta.
Occorre premettere che il concorso per cui è causa ha indubbia natura riservata, come si ricava incontrovertibilmente dalla norma di cui all’art. 17, comma 3, del D. Lgs. n. 59/2017 e dalla pedissequa disposizione del bando (art. 3 comma 2) che per l’appunto stabiliscono che la partecipazione sia riservata ai docenti in possesso dei requisiti ivi previsti.
Ciò, tuttavia, non determina la dedotta incostituzionalità del citato art. 17, comma 3, della D. Lgs. n. 59/2017 e la conseguente illegittimità del bando di concorso.
Con recente sentenza che il Collegio condivide, questa Sezione ha già escluso che la detta norma primaria contrasti con gli invocati parametri costituzionali (Cons. Stato, Sez. VI, 8/1/2020, n. 128).
Non resta quindi che riprenderne le motivazioni.
<< L’art. 17 del citato D. Lgs. n. 59/2017, intitolato “Disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente” prevede, al comma 3, una procedura concorsuale straordinaria per il reclutamento di personale docente stabilendo, per quanto qui rileva, che “Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di entrata in vigore del presente decreto (31/5/2017)”.
Orbene le censure di costituzionalità dedotte in relazione alla trascritta disposizione (già sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale la quale, con sentenza 28/5/2019, n. 130, ha dichiarato irrilevante in quel giudizio la questione sottopostale) non integrano il necessario presupposto della non manifesta infondatezza.
E invero, il D.Lgs. n. 59/2017, dopo aver dettato una nuova disciplina per il reclutamento in via ordinaria dei docenti (si veda il capo II), ha, con la censurata norma, previsto, in via transitoria, l’indizione di concorsi straordinari finalizzati alla stabilizzazione di quei docenti precari che, sulla base dei titoli precedentemente sufficienti per l’iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto, non potranno più accedere ai nuovi concorsi ordinari.
La norma è, dunque, evidentemente finalizzata al superamento del precariato, attraverso concorsi straordinari che ben possono riservare, senza per ciò vulnerare gli invocati parametri costituzionali e in particolare gli artt. 3 51, comma 1 e 97 Cost., la partecipazione a soggetti in possesso di determinati requisiti (iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto) ad una certa data (31/5/2017), escludendo coloro che li hanno maturati successivamente.
La regola del pubblico concorso, invero, non esclude la possibilità di deroghe, seppur rigorose e limitate, che possono trovare giustificazione in “peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico” (Corte Cost. 13/11/2009, n. 293), come quella appunto di assorbire il personale docente che alla menzionata data del 31/5/2017 fosse in possesso dei requisiti richiesti dalla norma, non più sufficienti, nel futuro, per l’accesso all’insegnamento di ruolo.
Del resto, l’esigenza di assicurare il rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione risulta, comunque, soddisfatta attraverso la previsione di un’apposita procedura concorsuale, di cui non è in contestazione l’idoneità a garantire la professionalità dei soggetti prescelti (Corte Cost. 29/4/2010, n. 149).
Contrariamente a quanto sostiene parte appellante, la fissazione di un limite temporale per l’individuazione della categoria dei soggetti a qui la norma si applica non può dar luogo ad alcuna disparità di trattamento, in quanto, per pacifico insegnamento del giudice delle leggi, lo stesso fattore tempo, già di per sé, rappresenta idoneo criterio discretivo tra situazioni soggettive (ex plurimis, Corte Cost., 30/12/1987, n. 618 e 28/3/2008, n. 77).
Nemmeno contrasta con gli invocati precetti costituzionali la previsione, per il futuro, del possesso di titoli di ammissione al concorso ordinario attestanti un adeguato livello di preparazione all’insegnamento (laurea e abilitazione). Questa, infatti, non restringe irragionevolmente la platea dei partecipanti, atteso che “il merito costituisce, invero, il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente” (cfr. Corte Cost. 9/2/2011, n. 41), cosicché la richiesta di tali titoli appare coerente con la stessa ratio di fondo del sistema, considerata la rilevanza dell’attività e degli obiettivi dell’istruzione, settore strategico e fondamentale per l’ordinamento e per l’attuazione degli stessi principi costituzionali concernenti lo sviluppo della persona e la garanzia del diritto allo studio.
Non è dirimente neanche il fatto che il MIUR non abbia mai attivato percorsi abilitanti per gli ITP, atteso che la circostanza potrebbe semmai rilevare ai fini della partecipazione ai concorsi ordinari, ma non con riguardo all’ammissione a quelli, come nella specie, straordinari, disciplinati da una normativa ad hoc, giustificata da particolari e non irrazionali esigenze pubblicistiche (eliminazione del precariato).
Non coglie, poi, nel segno la doglianza con cui si deduce che la censurata norma sarebbe in contrasto col principio secondo cui i requisiti di partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando.
A prescindere dal rilevare che l’invocato principio è privo di copertura costituzionale, per cui la sua eventuale violazione non potrebbe costituire motivo di incostituzionalità, nella specie non sussiste nemmeno l’invocato contrasto, atteso che il limite cronologico fissato dall’art. 17, comma 3, ha come unica funzione quella di individuare la categoria di soggetti a cui la disposizione si riferisce >>.
Con ulteriore recente pronuncia, alle cui motivazioni può farsi rinvio, la Sezione ha inoltre escluso sia che il diploma ITP abbia valore abilitante, sia che il detto titolo possa consentire l’ammissione al concorso, in virtù della mancata attivazione di percorsi abilitanti aperti agli ITP, atteso che tale possibilità riguarda i soli concorsi ordinari, e non quelli straordinari regolati, come quello di specie, da un’apposita normativa che prescinde dal possesso dei requisiti in generale occorrenti per la partecipazione alle procedure selettive del primo tipo (Cons. Stato, Sez. VI, 12/2/2020, n. 1049).
Col quarto motivo si denuncia l’omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla censura, che viene in questa sede riproposta, concernente la dedotta violazione della direttiva 2005/36/CE e del D.Lgs. di recepimento 9/11/2007, n. 206.
Si sostiene, in sintesi, che in base alla normativa di matrice eurounitaria, l’abilitazione non costituirebbe più titolo necessario per l’accesso all’insegnamento per quanti (come gli appellanti) sono in possesso di idonea qualifica professionale.
Laddove si ritenesse, invece, che ai fini della partecipazione ai concorsi il detto titolo sia necessario, si chiede il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE affinché chiarisca se la citata direttiva osta a una norma nazionale quale quella di cui all’art. 1, comma 110, della L. 13/7/2015, n. 107 che impone il possesso dell’abilitazione ai fini dell’accesso ai concorsi finalizzati all’assunzione di personale docente a tempo indeterminato.
La doglianza non merita accoglimento.
E invero, occorre premettere che nell’ambito della citata normativa di matrice eurounitaria, non si rinviene alcuna disposizione o principio (e nemmeno gli appellanti li indicano) che stabilisca che l’abilitazione non possa più costituire titolo per l’accesso ai concorsi pubblici finalizzati all’assunzione in ruolo di personale docente.
A prescindere da ciò la tematica posta è, comunque, nella fattispecie del tutto irrilevante, in quanto l’art. 17, comma 3, del D. Lgs. n. 59/2017 e la conforme clausola del bando (art. 3, comma 2) consentono agli ITP di partecipare al concorso pur in mancanza di titolo abilitante, fatto salvo il requisito concernente l’iscrizione nelle GAE o nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto entro la data del 31/5/2017.
Alla luce delle esposte considerazioni diviene irrilevante la prospettata questione di conformità dell’art. 1, comma 110, della L. n. 107/2015 all’invocata normativa euro unitaria.
Col quinto motivo vengono, infine, riproposti tutti i motivi già dedotti in primo grado.
Il mezzo di gravame è inammissibile (ai sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.a.) nella parte in cui riproduce motivi esaminati dal Tribunale, mentre è infondato, per quanto sopra esposto, nella parte in cui ripete censure non affrontate in prime cure già riproposte con i precedenti motivi d’appello.
Il ricorso va, in definitiva, respinto.
Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Sussistono eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione di spese e onorari di giudizio.