Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-06-16, n. 202305974

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-06-16, n. 202305974
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202305974
Data del deposito : 16 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/06/2023

N. 05974/2023REG.PROV.COLL.

N. 08694/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8694 del 2022, proposto da
Federazione Ugl Authority Anac, in persona del legale rappresentante pro tempore , e M I, A F, S G, U R, G T, S A, R A, A B, L B, A M C, N C, Silvio D'Antino, A D C, M D R, R D C, D I, P L, A M, M M, R M, F P, V P, R P, P E P, F P, S R, A V, S V, R Z, V A, A A, M B, M C B, Nicola Berte', L B, M C, M C, Maurizio Conti, Massimiliano Croce, Tiziana Curto, Luigi D'Alessio, Federica De Cesare, Giovanna De Chiara, Marco Feoni, Luigi Fiorentino, Rosella Formisano, Adriano Galotti, Gaetano Giacca, Stefano Guagnelli, Cristina Iacobelli, Fabrizio Iacopino, Franca Lise, Antonella Nughes, Mirella Orati, Graziella Palma, Olimpia Perifano, Giovanni Pizzoni, Maria Gennara Rebecchi, Vito Rendina, Franco Romagnoli, Antonella Rughetti, Pasquale Russo, Patrizia Russo, Claudio Virgili, Piero Zichella, Fabrizio Grassetti, Antonella Cirillo, Settimio Picca, Anna Tunno, Giuseppe Abbatino, Clementina Cecchitelli, Paola D'Incoronato, Roberto Gabrielli, Donatella Moroni, Augusto Panetta, Valentina Panetta, Federica Panetta, Severina Gerardina Lucente, Giuseppina Rizzo, Roberto Antonini, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonino Galletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Francesco Denza, n. 3;

contro

ANAC - Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

nei confronti

Luca Ormando, FISAC -

CGIL

Nazionale, Nicodemo Vulcano, UILCA - UIL FALBI - CONFSAL, Patrizia Bosco, Roberto Sacerdoti, non costituiti in giudizio;


SIBC CISAL

Sindacato Indipendente Banca Centrale, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Porpora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'ottemperanza

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 07725/2022, resa tra le parti,

recante la riforma della Sentenza TAR Lazio, Roma, Sezione Prima, n. 5654/2020 del 28.5.2020, che ha respinto il ricorso con cui sono stati impugnati l'Allegato 3 del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale ANAC approvato dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 9.1.2019, recante le nuove tabelle di primo inquadramento del personale ed il Regolamento in parte qua approvato dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 9.1.2019 oltre agli ulteriori atti e provvedimenti presupposti,

l’ACCERTAMENTO E DECLARATORIA DI NULLITA'

della Delibera ANAC n. 465 del 12 ottobre 2022 recante l'accoglimento della Proposta primo inquadramento giuridico economico personale ANAC del 04.10.2022, anch'essa impugnata, oltre ai singoli provvedimenti di inquadramento sin ora emessi nei confronti dei singoli dipendenti odierni ricorrenti, in ragione dell'evidente violazione e/o elusione del giudicato ex art. 114 co. 4 lett. b) c.p.a. ed ex art. 21 septies L. n. 241/1990, con conseguente

ORDINE

all'Autorità resistente ad ottemperare ed eseguire la sentenza n. 7725/2022 in conformità con quanto giudizialmente statuito nonché

CONDANNA

della stessa Autorità a (ri)avviare e concludere ex novo il procedimento di inquadramento dei ricorrenti entro il congruo termine che sarà fissato dall'adito Consiglio di Stato nominandosi sin da subito un commissario ad acta e determinando le opportune modalità esecutive;
il tutto, con condanna dell'Autorità, ai sensi dell'art. 112 co. 3 d. lgs. 104/2010, al risarcimento danni connessi alla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato e/o alla sua violazione o elusione quantificati nell'importo delle differenze retributive e contributive non corrisposte dalla data di efficacia del neo primo inquadramento sino all'effettivo nuovo inquadramento.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di

ANAC

Autorita' Nazionale Anticorruzione e di

SIBC CISAL

Sindacato Indipendente Banca Centrale;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Viste le memorie delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2023 il Cons. Annamaria Fasano e uditi per le parti gli avvocati Galletti, Manna, in delega dell'avvocato Porpora, e l’avvocato dello Stato Dettori;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.Con il ricorso per l’ottemperanza ed esecuzione ex art. 112 cod. proc. amm., la Federazione UGL Authority ANAC e i ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di accertare e dichiarare la nullità e l’inefficacia della delibera ANAC n. 465 del 12 ottobre 2022, recante l’accoglimento della Proposta di primo inquadramento giuridico ed economico del personale ANAC del 4.10.2022, oltre ai singoli provvedimento di inquadramento e di ordinare all’ANAC di far eseguire ed attuare integralmente la sentenza n. 7725/2022 del Consiglio di Stato in conformità con quanto giudizialmente statuito, nonché a riavviare e concludere ex novo il procedimento di reinquadramento nei confronti dei ricorrenti, anche nominando un commissario ad acta , oltre alla richiesta di risarcimento dei danni per mancata esecuzione in forma specifica del giudicato e/o per la sua violazione o elusione.

2. Con la sentenza n. 7725/2022, questa Sezione ha accolto l’appello proposto dalla Federazione UGL Authority ANAC e dagli altri ricorrenti, in forma della sentenza n. 5654/2020 pronunciata dal T.A.R. per il Lazio, facendo risultare caducati tra gli altri: a) l’Allegato 3 del Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale ANAC, recante la tabella di equiparazione per il primo e nuovo inquadramento del personale in forza all’ANAC, suddiviso nelle tre categorie di lavoratori: impiegati, funzionari e dirigenti, approvato dal Consiglio dell’Autorità nell’Adunanza del 9 gennaio 2019;
b) il medesimo Regolamento in parte qua; c) gli atti convenzionali e gli accordi sindacali, propedeutici alla predisposizione ed attuazione del citato Regolamento, tra i quali: i) l’intesa prot. n. 106332 del 20.12.2018, intervenuta tra l’ANAC e talune organizzazioni sindacali con esclusione della Federazione UGL, con i quali erano stati individuati i criteri economici per l’inquadramento del personale nel nuovo ordinamento di cui all’art. 52 quater del d.l. 50/2017, ii) l’accordo del 15 gennaio 2019, intervenuto tra l’ANAC e talune OO.SS., con il quale era stata prevista la decorrenza dell’inquadramento giuridico a far data dal 1 gennaio 2019 e di quello economico a far data dal 1 gennaio 2020.

Il Consiglio di Stato ha rilevato l’irragionevolezza della scelta operata dall’Amministrazione in fase di primo inquadramento con riferimento al criterio della ‘prossimità economica’ in luogo della ‘contiguità giuridica’. Parimenti, ha disapprovato il meccanismo di riparametrazione percentuale delle tabelle stipendiali previste per l’AGCM, che l’ANAC ha applicato con l’intento di garantire al proprio personale il mantenimento del trattamento economico in godimento ante primo inquadramento, evidenziandone il vulnus in termini di compromissione dell’esperienza professionale, peraltro di natura eterogenea, maturata dai dipendenti dell’Autorità.

3. In sede di ottemperanza al giudicato, l’ANAC ha formulato nuovi criteri di primo inquadramento giuridico economico del personale ed ha sottoposto la proposta alle OO.SS., organizzando due tavoli di lavoro separati, l’uno con l’O.S. Federazione UGL e con i ricorrenti da essa rappresentati e l’altro con le altre OO.SS.

Successivamente, con nota prot. n. 78786 del 4 ottobre 2022, a firma del dirigente dell’Ufficio Risorse umane e formazione, la proposta di reinquadramento del personale dell’Autorità è stata trasmessa a tutte le sigle sindacali, con richiesta di comunicare il proprio assenso entro e non oltre il termine del 10 ottobre c.a.. Con nota prot. n. 79365 del 6 ottobre 2022, a firma del Segretario Generale, la medesima proposta è stata trasmessa al Collegio dei Revisore Conti dell’ANAC al fine di acquisire il relativo parere di competenza in ordine alla contenibilità e sostenibilità dell’impatto economico finanziario a bilancio vigente.

4. Con due note del 7 ottobre 2022, le sigle sindacali CISL e SIBC-ANAC hanno esposto le proprie osservazioni, mentre le OO.SS. FISAC-CGIL e UILCA, in data 10 ottobre 2022, con note acquisite al prot. n. 80718/2022 e n. 80762/2022, hanno dichiarato di non poter fornire il proprio assenso alla proposta nei termini disposti dall’Autorità, suggerendo alcuni correttivi e giudicando “ prima di fondamento giuridico la limitazione degli effetti retroattivi dell’adozione dei nuovi criteri di inquadramento e di nuove tabelle retributive in favore dei soli ricorrenti, in quanto l’annullamento di un atto avente effetti erga omnes (l’inquadramento di tutto il personale) produce i medesimi effetti in favore di tutto il personale ”.

5. L’ANAC ha successivamente adottato la Delibera n. 465 del 12 ottobre 2022, recante l’accoglimento della Proposta dell’Amministrazione di primo inquadramento giuridico economico del personale ANAC del 4.10.2022, cui hanno fatto seguito i provvedimenti individuali di inquadramento.

Con la predetta Delibera, l’ANAC ha previsto: a) di procedere al nuovo inquadramento nei confronti dei ricorrenti sulla base dei criteri contenuti nella proposta citata in premessa, che costituisce parte integrante della presente delibera e con decorrenza giuridica dal 1 gennaio 2019 ed economica dal 1 gennaio 2020, con riserva di conguaglio in aumento qualora il Consiglio di Stato adito statuisca che sia dovuto, o in diminuzione nel caso cui questo risulti possibile dal medesimo pronunciamento;
b) di procedere al nuovo inquadramento nei confronti di tutti i dipendenti sulla base dei criteri contenuti nella proposta citata in premessa, che costituisce parte integrante della presente delibera e con decorrenza giuridica dal 1 gennaio 2019 ed economica dall’approvazione della presente delibera, salvo che il Consiglio di Stato, l’Avvocatura dello Stato, i Revisori dei Conti non diano contrarie indicazioni.

La Delibera e i singoli provvedimenti individuali ed attuativi di inquadramento sono stati impugnati dinanzi al giudice amministrativo da alcuni dipendenti ANAC e da diverse OO.SS. tra le quali il SIBC CISAL.

6. I ricorrenti denunciano: “ 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 1, co. 132 della l. 311/2004, prorogato (anche per gli anni successivi al 2008) dall’art. 41, co.6 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, recante il divieto di estensione del giudicato per tutte le amministrazioni pubbliche. Violazione dei principi di economicità e buona amministrazione ex ar.t 97 Cost. ed 1 L. 241/1990. Nullità per violazione e/o elusione del giudicato;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi