Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-12-12, n. 201908462

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-12-12, n. 201908462
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201908462
Data del deposito : 12 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/12/2019

N. 08462/2019REG.PROV.COLL.

N. 07514/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7514 del 2018, proposto da
A N, rappresentato e difeso dall'avvocato G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Battipaglia, via D'Anzilio n. 1;

contro

Comune di Battipaglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Battipaglia, piazza A. Moro 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carmine De Vita in Roma, via Gallia n. 122;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 00380/2018, resa tra le parti, concernente impugnazione avverso determina prot. 87858 del 28.11.2016 di irrogazione sanzione pecuniaria ex art. 31 co. 4 DPR 380-2001


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Battipaglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2019 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Pasquale Rago su delega dell'avv. G G, S C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in esame l’odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 380 del 2018 con cui il Tar Salerno aveva respinto l’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento – determina prot. n. 87858 del 28 novembre 2016, recante irrogazione della sanzione pecuniaria di € 20.000,00, ex art. 31, comma 4 bis, d.P.R. 380 del 2001, per non aver ottemperato all’ingiunzione a demolire del 7 agosto 2014, prot. n. 52618 reg. 14/14, relativa all’immobile monopiano ad uso casetta per residenza, a pianta rettangolare, di superficie utile pari a mq. 69.30, con antistante terrazzo a livello di mq. 19,65, in NCEU al fg. 15 particella 370 Cat. A/4 cl. 3 consistenza vani 3.5, con relativa area di sedime di mq. 360;
il ricorso riguardava altresì gli atti presupposti, fra cui il verbale, prot. n. 76503 del 16 novembre 2015, d’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, nonché la determina dirigenziale n. 1311 del 23.11.2015, d’acquisizione all’ente pubblico del manufatto abusivo e d’individuazione delle sanzioni accessorie.

2. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante riproponeva i vizi di prime cure, contestando le argomentazioni svolte dal Tar.

La parte comunale appellata si costituiva in giudizio chiedendo la declaratoria di inammissibilità ed improcedibilità, nonché il rigetto dell’appello.

3. Con ordinanza n. 5399 del 12 novembre 2018 veniva accolta la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata.

Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2019 la causa passava in decisione.

4. L’appello è infondato.

4.1 In proposito, rispetto alle eccezioni preliminari di parte appellata, è possibile fare applicazione del principio secondo cui, nel processo amministrativo il giudice, per ragioni di economia processuale, può legittimamente rinunciare a definire le eccezioni d'inammissibilità e/o irricevibilità del ricorso, se lo stesso è nel merito palesemente infondato (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. V, 9 luglio 2015, n. 3443).

5. Dalla compiuta analisi degli atti di causa emerge la piena condivisibilità della ricostruzione posta a fondamento del provvedimento impugnato e della sentenza impugnata, sia in termini di fatto che di diritto.

5.1 La norma oggetto di applicazione nel caso in esame, introdotta dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis), del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito in legge n. 164 del 2014, statuisce quanto segue: “4 -bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente ”.

La norma, già oggetto di richiamo da parte del Supremo consesso della giustizia amministrativa in termini di conferma del fatto che il decorso del tempo, dal momento del commesso abuso, non priva giammai l’amministrazione del potere di adottare l’ordine di demolizione (cfr. Consiglio di Stato ad plen n. 9 del 2017), detta una disciplina di estrema chiarezza, tesa ad incentivare l’esecuzione dei provvedimenti amministrativi avverso abusi edilizi acclarati, la cui severità è coerente alla oggettività di tutta la normativa in tema di sanzioni edilizie in cui la stessa è stata inserita.

5.2 Nel caso di specie, dall’analisi della documentazione versata in atti emerge come, a seguito del rigetto di istanza di condono edilizio (come da provvedimento prot. n. 3841 del 17 gennaio 2014) per un manufatto abusivo realizzato in area vincolata sotto il profilo paesaggistico (d.m. 22 luglio 1968 di dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del Comune di Battipaglia) ed assoggettata a vincolo idrogeologico, il Comune di Battipaglia emanava l’ordinanza n. 52618 del

7 agosto 2014 di demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine

di 90 giorni decorrenti dalla notifica, avvenuta in data 13 agosto 2014. L’ingiunzione conteneva l’espresso avvertimento che, decorso inutilmente il termine di 90 giorni per ottemperare, i beni sopra descritti sarebbero stati acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio dell’Ente, ex art. 31 comma 3 d. P. R. 380/2001.

Con successiva determina prot. 65250 datata 8 ottobre 2015, il Comune fissava alla data del 16 novembre 2015 l’accertamento dell’ottemperanza alla demolizione. In proposito, come da verbale prot. 76503 del 16 novembre 2015, veniva constatato dagli agenti comunali la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione predetto, n. 52618/2014.

Con successiva determina prot n. 1131 del 23 novembre 2015 (cfr. allegato n. 4 del ricorso di prime cure) il Comune, accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione, determinava altresì di procedere all’acquisizione gratuita nonché l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 comma 4 bis in esame.

6. Sulla scorta del combinato disposto della disposizione normativa e delle risultanze della fattispecie, appaiono infondati tutte le deduzioni di parte appellante.

6.1 Infatti, presupposto della sanzione è l’accertamento dell’inottemperanza alla già disposta demolizione, nei termini verificatisi nel caso di specie. Dinanzi al chiaro dettato normativo sono irrilevanti i due elementi invocati da parte appellante: sia la risalenza dell’ordine di demolizione ad epoca anteriore all’entrata in vigore della disposizione, sia la successiva ottemperanza all’ordine demolitorio (che risalirebbe alla data del 5 dicembre 2015).

6,2 Come già evidenziato dalla sezione nel precedente compiutamente ricordato dalla difesa di parte appellata (cfr. sentenza n. 1892 del 2019), in questo caso il presupposto diretto e necessario per l’irrogazione della sanzione è costituito dall’inottemperanza all’ordine di demolizione, come si desume dall’inciso “constatata l’inottemperanza” e dalla finalità stessa della sanzione, come chiarita dal richiamato comma 4 ter, a mente del quale: “ I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico ”.

Se la sanzione non può essere irrogata per il solo fatto della commissione dell’abuso edilizio, non trovando evidentemente ragione giustificatrice tutte le volte in cui, pur in presenza di un illecito edilizio, questo sia stato tempestivamente rimosso spontaneamente o dando esecuzione all’ingiunzione del Comune, in ogni caso la successiva inottemperanza all’ordine di demolizione è presupposto sufficiente della sanzione, con la conseguenza che quest’ultima trova applicazione anche ad illeciti commessi prima dell’entrata in vigore della disposizione, purché la stessa fosse vigente al momento in cui l’inottemperanza si è verificata.

6.3 Orbene, la condizione di applicabilità della sanzione sussiste nel caso in esame, considerandosi che il comma 4 bis in oggetto è stato introdotto dalla norma richiamata (d.l. 12 settembre 2014, n. 133 convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164) e, dunque, esso era in vigore al momento in cui è stata accertata l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione (16 novembre 2015).

6.4 Del pari, anche la irrilevanza della successiva demolizione, rispetto al già accertato presupposto, trova diretta conferma nella stessa norma, laddove si prevede la possibilità che la sanzione possa essere reiterata da parte del legislatore regionale qualora permanga l’inottemperanza (cfr. in specie comma “ 4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione ”). Ciò, in disparte la già acclarata sufficienza del presupposto dell’inottemperanza, conferma la rilevanza della successiva esecuzione quantomeno in termini di limite alla eventuale reiterabilità della stessa sanzione.

6.5 La norma in esame, oltre al chiaro tenore letterale rispetto al quale va ribadito il noto brocardo in claris non fit interpretatio , appare coerente, in termini di verifica delle conseguenze dell’accertata inottemperanza all’ordine demolitorio, alla disciplina dettata dallo stesso art. 31 in tema di acquisizione gratuita;
infatti, come noto, in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione di opere abusive, l’effetto traslativo della proprietà avviene ipso iure e costituisce l’effetto automatico della mancata ottemperanza, pertanto il provvedimento di acquisizione presenta una natura meramente dichiarativa e non implica alcuna valutazione discrezionale (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 25 giugno 2019, n. 4336).

6.6 Peraltro, nel caso in esame la presunta demolizione si sarebbe comunque verificata in epoca (5 dicembre 2015) successiva al definitivo accertamento dell’inottemperanza ed all’individuazione delle relative conseguenze normative, compresa la determina di irrogare la sanzione in contestazione, come da determina datata 23 novembre 2015 sopra richiamata.

7. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

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