Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-02-12, n. 202401368
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Testo completo
Pubblicato il 12/02/2024
N. 01368/2024REG.PROV.COLL.
N. 08164/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8164 del 2023, proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
contro
il Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppina Gianotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
nei confronti
della Regione Piemonte e del Comune di Rivoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, n. 322/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1° febbraio 2024 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Torino ha adito il T.A.R. per il Piemonte per lamentare l’illegittimità del decreto della Prefettura di Torino prot. n. 216432/W/19 - Servizio I del 13 dicembre 2019, recante modifica dell’elaborato del rendiconto presentato dalla Città di Torino, con il quale è stato disposto il rimborso delle somme dovute per lo svolgimento delle elezioni del Parlamento Europeo, del Presidente della Regione Piemonte e del Consiglio Regionale piemontese del 26 maggio 2019 in misura inferiore rispetto a quelle sostenute e rendicontate dall’Ente, non essendo stato ammesso a rimborso l’ammontare di € 369.671,57, nonché del decreto della Prefettura di Torino prot. n. 216433/W/19 - Servizio I del 13 dicembre 2019, recante il conseguente riparto delle suddette spese tra Stato e Regione Piemonte.
2. Esponeva il Comune ricorrente di aver provveduto all’organizzazione tecnica delle consultazioni elettorali per l’elezione dei rappresentanti d’Italia al Parlamento Europeo, del Presidente della Regione Piemonte e del Consiglio Regionale piemontese tenutesi il giorno 26 maggio 2019, anticipando le relative spese per le quali è previsto il rimborso da parte dello Stato.
In vista della tornata elettorale il Ministero dell’Interno aveva diramato la circolare n. 6/2019, poi seguita e puntualizzata dalla circolare del Prefetto di Torino del 9 aprile 2019, ove si chiariva che “ per la programmazione delle spese, l’importo stimato, ad esclusione del rimborso dei componenti dei seggi elettorali, può essere valutato nell’80% delle somme assegnate in occasione del referendum del 17 aprile 2016 ”: somma che, per il caso del capoluogo piemontese, ammontava ad € 1.825.289,06.
All’esito della tornata elettorale, la Prefettura di Torino aveva comunicato al Comune la necessità di contenere la rendicontazione delle spese da rimborsare nella misura massima della somma assegnata con nota ministeriale del 6 giugno 2019, ossia € 1.084.507,90.
Il Comune riscontrava la nota rappresentando l’incongruità tra gli importi stimati nella nota circolare del 9 aprile 2019 (€ 1.825.289) e quelli quantificati nella successiva nota del 6 giugno 2019 (€ 1.084.507) e confermando la propria rendicontazione integrale delle spese, da cui risultava una quota a carico dello Stato pari a € 1.459.874.
Infine, con l’impugnato decreto del 13 dicembre 2019, il Prefetto di Torino stabiliva che, dall’esame della documentazione prodotta a corredo del rendiconto, non risultavano ammissibili a rimborso gli oneri per compensi straordinari ai dipendenti comunali (pari a € 11.391) e l’importo in esubero rispetto alla somma assegnata con nota del 12 giugno 2019 (pari a € 369.671,57), concludendo, per l’effetto, per un rimborso complessivo pari a € 2.558.115, comprensivo della quota a carico della Regione e di quella a carico dello Stato.
3. Il T.A.R., con la sentenza n. 322 del 12 aprile 2023, ha accolto le doglianze del Comune ricorrente.
Dopo aver evidenziato che le pertinenti disposizioni di legge, orientate – attraverso la prevista fissazione ex ante di massimali alle spese relative all’organizzazione ed allo svolgimento delle consultazioni elettorali – alla accorta programmazione finanziaria delle spese elettorali esigono che i suddetti limiti siano determinati prima dello svolgimento della funzione generatrice di spese rimborsabili, ha evidenziato che “ il Ministero resistente ha serbato una condotta procedimentalmente fuorviante atteso che, dapprima, ha diramato a tutte le amministrazioni locali una nota circolare (la nota prot. 63648/19/W del 9 aprile 2019) con cui ai fini della programmazione della spesa ha stimato l’importo rimborsabile nell’80% delle somme assegnate in occasione del referendum del 17 aprile 2016 (e quantificato dal Comune di Torino nella somma di 1.825.289,06 euro), invitando al contempo le amministrazioni ad adottare tutte le misure necessarie tese al contenimento delle spese nei limiti strettamente indispensabili con l’avvertenza che le somme eccedenti gli importi massimi sarebbero rimaste a carico dei comuni stessi. Solo in un momento successivo (6 giugno 2019) all’evento generatore della spesa (26 maggio 2019) ha comunicato tali importi massimi, rivenienti dal riparto del fondo, contestando nella specie al Comune l’esubero della somma eccedentaria, ritenuta per l’effetto non rimborsabile ”.
Ha altresì evidenziato il T.A.R. che “ l’agere ingiustificatamente tardivo del Ministero, postumo rispetto alle tempistiche fisiologiche richieste per una programmazione virtuosa della spesa, sfocia altresì nella conculcazione delle prerogative di autonomia finanziaria dell’Ente locale presidiate dall’art. 119 Cost.: basti rammentare il fondamentale disposto del comma 4 della richiamata disposizione costituzionale che consacra il canone dell’adeguatezza della risorse assegnate, tra gli altri, ai Comuni per “finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”, ivi incluse le funzioni statali il cui esercizio è conferito con legge ai Comuni stessi ex art. 118 Cost., come le funzioni elettorali (v. art. 54 T.U.E.L.) ”, concludendo che “ la tempistica di adozione dei decreti ministeriali (…) non rileva esclusivamente sotto un profilo meramente procedimentale, bensì acquisisce rilevanza sul piano del rispetto delle reciproche prerogative costituzionali dello Stato centrale e dei Comuni: in buona sostanza, il corretto raggiungimento degli obiettivi finanziari di contenimento della spesa pubblica ex artt. 81 e 119 Cost., ivi inclusa quella relativa alle funzioni elettorali, deve essere assicurata mediante un diligente appostamento delle risorse da comunicarsi ai Comuni investiti della concreta organizzazione della consultazione elettorale in via inderogabilmente preventiva a pena di frustrare le fisiologiche esigenze di programmazione della spesa dell’Ente locale e di lesione della relativa autonomia finanziaria, che viene ad essere esposta ad esborsi imprevedibili non soggetti ad integrale rimborso (cfr. in termini TAR Piemonte, sez. II, 9 dicembre 2022, n. 1098) ”.
4. Plurimi gli argomenti critici che l’appellante Ministero dell’Interno muove alla sentenza suindicata, al fine di ottenerne la riforma da parte del giudice di appello in vista del rigetto integrale del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado: il relativo contenuto, per ragioni di economia espositiva, saranno illustrati contestualmente al loro esame.
Si oppone all’accoglimento dell’appello l’appellato Comune di Torino, che ne eccepisce anche la parziale inammissibilità.
5. Eccepisce in particolare il Comune resistente che i motivi nn. 1, 2, 3 e 4 dell’appello ministeriale non costituiscono mere critiche alla sentenza appellata, ma hanno contenuto integrativo della motivazione dei provvedimenti impugnati in primo grado, in violazione del divieto di integrazione postuma della stessa coniato ed affermato dalla giurisprudenza prevalente anche quanto si tratti di provvedimenti a contenuto vincolato.
L’eccezione non è meritevole di accoglimento.
I motivi di appello enumerati dalla parte resistente sono formalmente e contenutisticamente rivolti a contestare i presupposti di fatto e di diritto della sentenza appellata e quindi, nella loro intima e comune essenza argomentativa, a