Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-11-16, n. 202309848
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Testo completo
Pubblicato il 16/11/2023
N. 09848/2023REG.PROV.COLL.
N. 03010/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3010 del 2023, proposto da MA LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenio Barrile, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Po, 22;
contro
Comune di Padova, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
nei confronti
Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della Provincia di Padova – A.T.E.R., non costituita in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 01959/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Padova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2023 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I Sig.ri LI MA e LI NO impugnavano dinanzi al Tar Veneto i provvedimenti espropriativi, delle aree di loro proprietà, adottati dal Comune di Padova, e la successiva delibera consiliare n. 67 del 23.7.2018 avente ad oggetto la proroga biennale dell’efficacia del P.E.E.P. nucleo 6 “Via del Commissario”, nonché tutti gli atti pregressi e presupposti, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Con il primo motivo di gravame, i ricorrenti lamentavano la mancanza di una valida dichiarazione di pubblica utilità al momento dell'emanazione dei decreti di esproprio (2018), in base alla considerazione per cui il termine di efficacia del piano di zona relativo al P.E.E.P. n. 6 Via Del Commissario, avente valore di dichiarazione di pubblica utilità, sarebbe scaduto il 26.07.2010, in base a quanto stabilito dall'Amministrazione con delibera di Giunta comunale n. 56 del 9.2.2020, punto 5, che, a dire del ricorrente, avrebbe inteso derogare alla durata legale del piano fissata in 18 anni, limitandola a 10 anni.
Con il secondo motivo di ricorso censuravano la pretesa mancata formazione del programma pluriennale di attuazione del piano di zona relativo alle aree incluse nel P.E.E.P. e assumevano, pertanto, che i provvedimenti di esproprio sarebbero stati da considerare illegittimi, poiché emanati in assenza di un atto presupposto, in violazione dell'art. 38 della legge n. 865/1971.
Con il terzo motivo di gravame, i ricorrenti lamentavano l'illegittimità della delibera consiliare n. 67/2018, del 23.07.2018, che ha disposto la proroga di validità del P.E.E.P. per violazione della disciplina sulla partecipazione procedimentale.
Con il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti lamentavano la pretesa incompetenza del Consiglio Comunale ad adottare la determinazione di proroga avversata, che spetterebbe invece alla Giunta Comunale.
Con il quinto motivo di ricorso, i ricorrenti deducevano che la delibera consiliare di proroga n. 67/2018 sarebbe stata adottata in assenza dei presupposti della proroga, poiché l'efficacia del P.E.E.P. era - a loro dire - già scaduta il 26.07.2010.
Il Tar Veneto respingeva tutti i motivi di ricorso, compensando le spese di lite.
Contro questa sentenza i signori LI hanno proposto appello reiterando criticamente i motivi di ricorso formulati in primo grado.
Si è costituito in giudizio il comune di Padova, chiedendo il rigetto dell’appello.
In vista dell’udienza del 28 settembre 2023 le parti hanno depositato memorie con le quali hanno chiarito e ulteriormente argomentato la fondatezza delle rispettive prospettazioni difensive.
All’udienza del 28 settembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione
L’appello è infondato.
A seguito dell'appello è riemerso l’intero thema decidendum del giudizio di primo grado (per cui, per linearità espositiva, pare utile prendere in esame direttamente i soli motivi articolati in prime cure ( ex plurimis , Cons. Stato, sez. IV, n. 1130 del 2016; sez. V, n. 5865 del 2015; sez. V, n. 5868 del 2015).
Con il primo mezzo di gravame la parte appellante deduce l’illegittimità del decreto di esproprio per mancanza di una valida dichiarazione di pubblica utilità.
L’assunto trae argomento della considerazione per cui l’Amministrazione, con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 9.2.2000, avrebbe fissato il periodo di validità e di efficacia del PEEP in 10 anni, in deroga alla previsione legale che stabilisce un termine di efficacia di 18 anni.
Prima di esaminare tale motivo, il Collegio ritiene necessario ricostruire la cornice normativa entro la quale si inscrive la presente controversia.
I piani per l’edilizia economica e popolare (p.e.e.p.), altrimenti noti come piani di zona o piani 167, previsti dalla l. 18 aprile 1962 n. 167, successivamente integrata e modificata (principalmente per effetto delle leggi 22 ottobre 1971 n. 865, 28 gennaio 1977 n. 10, 5 agosto 1978 n. 457, 25 marzo 1982 n. 94, 17 febbraio 1992, n. 179), costituiscono gli strumenti urbanistici attraverso i quali si realizzano i programmi per l’edilizia economica e popolare. La finalità è quella di costituire un patrimonio comunale di aree libere, calcolandone il prevedibile fabbisogno di un decennio, in modo da sottrarre gli interventi edilizi alla casualità delle scelte degli enti costruttori. I piani