Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-09-11, n. 202308247

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-09-11, n. 202308247
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202308247
Data del deposito : 11 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/09/2023

N. 08247/2023REG.PROV.COLL.

N. 07012/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7012 del 2022, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



contro

il signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati M B e A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione prima stralcio, n. -OMISSIS-/2022, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale del signor-OMISSIS-

visti tutti gli atti della causa;

relatore, nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023, il consigliere Francesco Frigida e uditi per le parti gli avvocati A G e l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il signor -OMISSIS- all’epoca dei fatti capitano di vascello, ha proposto il ricorso di primo grado n. -OMISSIS- del 2012 dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, per l’annullamento del giudizio emesso dalla Commissione superiore di avanzamento nei propri confronti in sede di valutazione per l’avanzamento a scelta al grado di contrammiraglio (Corpo di Stato maggiore) del ruolo normale in servizio permanente effettivo per l’anno 2012, con conseguente mancato avanzamento a detto grado e della graduatoria di merito dei capitani di vascello del Corpo di Stato maggiore della Marina militare ruolo normale in servizio permanente effettivo formata dalla stessa Commissione a seguito del giudizio valutativo di cui sopra, approvata dal Ministro della difesa a norma dell’art. 1064 del decreto legislativo n. 66/2010, nonché avverso la sua mancata promozione al grado superiore per l’anno 2012.

1.1. Il Ministero della difesa si è costituito nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso, mentre i controinteressati evocati dall’interessato non si sono costituiti.

1.2. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- sono stati ordinati incombenti istruttori all’amministrazione militare, la quale prima ha depositato memoria con cui ha eccepito l’inammissibilità del ricorso ex art. 40, comma 2, c.p.a., per generica formulazione delle censure, e comunque la sua infondatezza, e poi ha eseguito gli incombenti istruttori.

1.3. Dopo aver visionato la documentazione caratteristica propria e dei controinteressati, l’interessato ha proposto motivi aggiunti volti a integrare le censure già svolte e specificamente quella inerente all’eccesso di potere in senso relativo, anche dolendosi della violazione della direttiva SMD FORM 001/2004 con riferimento alla chiesta valorizzazione della sua conoscenza di una pluralità di lingue straniere e della frequenza del corso dell’Istituto superiore di Stato maggiore interforze (ISSMI).

2. Con l’impugnata sentenza n. -OMISSIS-il T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, sezione prima stralcio, ha accolto il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, e ha annullato i provvedimenti ed atti impugnati, demandando alla Commissione superiore di avanzamento una nuova valutazione dell’interessato; il collegio di primo grado ha altresì compensato tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

2.1. In particolare il T.a.r. ha così motivato la propria statuizione: « 1. Preliminarmente delibando l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo sollevata dall’Amministrazione intimata, il Collegio la ritiene infondata. 1.1 Al momento della proposizione del ricorso, invero, il ricorrente non aveva la possibilità di articolare compiutamente le censure prospettate, non disponendo di tutti gli atti relativi al giudizio di avanzamento, né della documentazione matricolare e caratteristica propria e dei colleghi promossi, in possesso esclusivamente dell’Amministrazione. Tant’è vero che, a tal fine, ha avanzato istanza istruttoria, riservandosi espressamente di proporre motivi aggiunti per implementare le proprie doglianze, tempestivamente depositati dopo aver preso visione della documentazione depositata dall’intimata. 2. Il Collegio rileva, sempre in via preliminare, l’integrità del contraddittorio, risultando il gravame in epigrafe notificato a tutti i soggetti controinteressati in quanto promossi al grado superiore di Contrammiraglio per l’anno 2012. 3. Quanto al merito, il gravame è nel suo complesso fondato e, pertanto, deve essere accolto. 4 Prima di passare alla disamina delle censure mosse dal ricorrente, il Collegio ritiene utile considerare che il giudizio espresso dalla Commissione ai fini dell’avanzamento costituisce una valutazione di merito insindacabile dal giudice amministrativo. 4.1 Come si trae dalla disciplina che regolamenta la materia e come più volte affermato in giurisprudenza, le valutazioni svolte dalla Commissione di avanzamento per la promozione al grado superiore sono connotate da ampia discrezionalità tecnica e hanno riguardo alla percezione globale e complessiva delle qualità manifestate dal militare. Il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo è, pertanto, limitato, non potendo quest’ultimo scindere i singoli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione per poi assumere che uno solo di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo, in quanto i titoli vantati da ciascun ufficiale sono bilanciabili fra loro conducendo ad un giudizio indivisibile. Resta, dunque, precluso al giudice amministrativo invadere l’ambito delle valutazioni apportate dalla Commissione di avanzamento, dovendo il giudizio rimanere limitato ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio (TAR Lazio, Sez. I bis, 5 febbraio 2018, n. 1427; Cons. Stato, Sez. IV, 23 ottobre 2017, n. 4860). Ciò comporta che la discrezionalità tecnica della Commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione (Cons. Stato, Sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3146; TAR Lazio, Sez. I bis, 5 gennaio 2012, n. 134). Pertanto il giudice non può sostituire propri criteri di valutazione a quelli utilizzati dall’Amministrazione ma deve solo accertare se questi, nel loro insieme, siano palesemente incoerenti, ossia non omogenei, nei confronti dei diversi candidati (Cons. Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2016, n. 5505; TAR Lazio, Sez. I, 9 aprile 1997, n. 555). Specificamente, il sindacato del giudice amministrativo si deve limitare a verificare se il giudizio espresso sia stato determinato da un errore nell’acquisizione dei fatti determinati oppure da un macroscopico errore nell’apprezzamento e nella valutazione degli stessi elementi, talmente abnorme e grossolano da essere evidente a chiunque, ovvero sia stato determinato dalla violazione delle regole del procedimento valutativo, in primis dall’adozione di un criterio di valutazione diverso da quello prescritto dalla normativa in materia, oppure quest’ultimo sia applicato con metro di valutazione difforme per i diversi candidati (TAR Lazio, Sez. I bis, 28 maggio 2018, n. 59412; 8 febbraio 2017, n. 2143; 19 febbraio 2016, n. 2207; 21 maggio 2014, n. 5353; 10 marzo 2014, n. 2746). L’apprezzamento dei titoli dei partecipanti, da effettuarsi nell’ambito di un giudizio complessivo e inscindibile, non ha specifica autonomia e, pertanto, l’incoerenza della valutazione (e quindi del punteggio assegnato) deve emergere dall’esame della documentazione con assoluta immediatezza. 4.2 La giurisprudenza ha precisato e in più occasioni ribadito che il giudizio della Commissione, espresso in assoluto e non comparativamente, non esclude totalmente il sindacato giurisdizionale sui risultati della valutazione, ma lo consente, sia sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso relativo, nei limiti in cui esso sia possibile in base al raffronto a posteriori, fra loro, dei punteggi attribuiti a ciascuno, in riferimento agli elementi di giudizio concretamente presi in considerazione, sia sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso assoluto, allorquando si tratti di sindacare la coerenza generale del metro valutativo adoperato, o la manifesta incongruità del punteggio (TAR Lazio, Sez. I bis, 1 febbraio 2018, n. 1202). 5. Preso atto dei limiti che connotano il sindacato del giudice amministrativo nei casi in cui si tratti di valutare la legittimità di un giudizio di avanzamento per la promozione di un militare al grado superiore, nel caso in trattazione il Collegio ravvisa validi elementi, oggettivi e concreti, atti a supportare la fondatezza dei motivi di diritto formulati dal ricorrente, nei limiti di quanto segue. 6. Dalla disamina della complessiva documentazione curriculare del ricorrente emerge una valutazione dello scrutinando che appare poco convincente in relazione agli elementi che devono necessariamente essere posti alla base della valutazione del candidato, secondo la disciplina valevole in materia di avanzamento a scelta al grado superiore. 6.1 Nello specifico, come emerge dalla documentazione versata in atti, il ricorrente risulta essere in possesso di titoli oggettivamente superiori rispetto ai quattro colleghi promossi presi a confronto. Difatti, oltre ad un profilo culturale complessivamente di massimo livello, egli vanta ben tre lauree (delle quali due specialistiche/magistrali ed una triennale) a fronte di una (sola) laurea triennale

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