Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-03-06, n. 201801427

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-03-06, n. 201801427
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201801427
Data del deposito : 6 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/03/2018

N. 01427/2018REG.PROV.COLL.

N. 00204/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 204 del 2017, proposto da:
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Siena e Grosseto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Comune di Monteriggioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio eletto presso lo studio Marco Selvaggi in Roma, via Nomentana 76;
L C, F C, E C, rappresentati e difesi dagli avvocati R T e A C, con domicilio eletto presso lo studio R T in Roma, via Bisagno, 14;
Tenuta di Uopini S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Casagni Lippi e Leonardo Bianchini, domiciliata ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 13;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sez. III, n. 945 del 2016, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Monteriggioni, di L C, F C e di E C e di Tenuta di Uopini S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2018 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Chiarina Aiello dell'Avvocatura Generale dello Stato, Silvia Fossati per delega dell'avv. A B, Mauro Alessio per delega dell’avv. R T e Luca Casagni Lippi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - Con la delibera n. 56 del 15 ottobre 2008, il consiglio comunale di Monteriggioni ha approvato un piano attuativo, per la realizzazione di sette edifici. In data 29 aprile 2011 e 17 luglio 2012, il Comune ha poi rilasciato alla società Tenuta di Uopini due permessi di costruire, per la realizzazione di fabbricati per civile abitazione (blocchi G e D).

2 - Con istanza del 10 febbraio 2014, in relazione ad alcune opere realizzate in difformità, è stato chiesto l’accertamento di conformità in sanatoria. Nel corso di tale procedimento, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Province di Siena e Grosseto ha dapprima rilasciato in data 5 agosto 2014 un parere favorevole.

2.1 - In data 17 giugno 2015, la medesima Sovrintendenza ha annullato il precedente parere, richiamando una nota della Procura della Repubblica e rilevando che l’art. 167 del codice n. 42 del 2004 preclude la sanatoria, quando vi sia stato un aumento dei volumi dovuto ad un incremento di altezza e alla realizzazione di volumi interrati. Con l’ordinanza n. 51 del 29 luglio 2015, il Comune ha conseguentemente respinto le istanze di sanatoria.

3 - Con i ricorsi di primo grado (proposti al TAR per la Toscana), l’ordinanza n. 51 del 2015, unitamente agli atti presupposti, è stata impugnata dalla società, nonché da alcuni promissari acquirenti e possessori di appartamenti facenti parte degli edifici oggetto della controversia.

4 - Il TAR, con la sentenza n. 945 del 2016, ha accolto il ricorso n. 1687 del 2015 ed ha annullato l’ordinanza n. 51 del 2015 e gli atti presupposti, dichiarando improcedibili i ricorsi n. 1858 e n. 1885 del 2015.

4.1 - In particolare, con riferimento al contestato aumento di altezza di 25 cm, la sentenza ha accolto la censura di violazione dell’art. 11 del decreto legislativo n. 115 del 2008, rilevando come tale aumento sarebbe irrilevante, perché corrispondente al 2% dell’altezza assentita e comunque conseguente alla realizzazione di un impianto di riscaldamento “a pavimento”.

4.2 - Quanto al volume interrato, la sentenza del TAR ha accolto la censura di violazione dell’art. 167, commi 4 e 5, del codice n. 42 del 2004, rilevando che il divieto di sanatoria paesaggistica, ivi previsto, non si applica quando vi sia un incremento di volumi “non emergenti dal terreno”.

5 - Con l’appello in esame, le Amministrazioni statali hanno chiesto che, in riforma della sentenza del TAR, siano respinte le censure accolte in primo grado, in considerazione delle disposizioni dell’art. 167 del codice n. 42 del 2004 e della giurisprudenza secondo la quale il divieto di sanatoria paesaggistica sussiste quando si tratti di qualsiasi incremento volumetrico.

5.1 - Con sentenza n. 3317 di questa Sezione, pubblicata il 5 luglio 2017, è stato accolto il motivo con cui le Amministrazioni statali hanno lamentato che la sentenza appellata si è basata su una non corretta interpretazione dell’art. 167 del codice n. 42 del 2004.

5.2 - Contestualmente, per quanto riguarda l’ulteriore motivo dell’appello principale (volto a contestare la fondatezza dell’altra censura accolta dal TAR) e le censure proposte con l’appello incidentale (con cui sono state riproposte le censure contenute nel ricorso dichiarato improcedibile in primo grado), la Sezione ha ritenuto di acquisire una documentata relazione, al fine di verificare:

- se l’innalzamento dell’altezza dell’edificio sia dipeso esclusivamente dal c.d. inspessimento dei solai, conseguente alla realizzazione dell’impianto di riscaldamento “a pavimento”;

- se tale innalzamento abbia comportato una alterazione della sagoma, o se il piano interessato dalla realizzazione dell’impianto di riscaldamento “a pavimento” e le restanti parti dell’edificio “sopra terra” corrispondano integralmente alle previsioni progettuali a suo tempo assentite;

- se il medesimo innalzamento rientri o meno nel limite del 2% dell’altezza assentita, così come è stato dedotto dalla società;

- se il volume “interrato” sia tecnicamente isolabile dalla restante parte dell’edificio, e cioè se sia materialmente possibile l’effettivo interramento di tale volume, nonché se la società abbia preannunziato o posto in essere attività volta a rendere materialmente impossibile la sua utilizzazione.

6 - Il Comune di Monteriggioni ha dunque depositato la relazione tecnica richiesta dal Collegio dalla quale si evince che:

- l’aumento dell’altezza di ciascuno dei due edifici sarebbe dipeso dall’ispessimento dei solai, inspessimento necessario alla realizzazione dell’impianto di riscaldamento a “pavimento”;

- l’aumento di 25 cm. dell’altezza avrebbe comportato una alterazione della sagoma degli edifici mentre le altezze interne nette di ciascun piano corrisponderebbero a quelle delle previsioni progettuali assentite;

- il superamento di 25 cm. rientrerebbe nel limite del 2% dell’altezza massima assentita.

6.1 - Deve inoltre ricordarsi che è stata manifestata la disponibilità della società Tenuta Uopini s.r.l. a porre in essere operazioni volte a ridurre le dimensioni del locale interrato (v. lettera della Tenuta Uopini del 20 settembre 2017).

6.2 - Alla luce degli esiti dell’istruttoria svoltasi in corso di causa è dunque emerso che l’aumento dell’altezza di ciascuno dei due edifici è dipeso dall’ispessimento dei solai, necessario alla realizzazione dell’impianto di riscaldamento “a pavimento”. Tenuta Uopini s.r.l. si è inoltre impegnata a porre in essere operazioni volte a ridurre le dimensioni del locale interrato.

7 - Alla luce di tali emergenze, deve essere tenuto fermo quanto già specificato nella sentenza non definitiva resa nel presente giudizio. Invero, la formulazione dell’art. 167 del decreto legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) è estremamente restrittiva per l’eventuale emanazione di autorizzazioni paesaggistiche a sanatoria, avendole ricondotte a ipotesi marginali (assenza di aumento di superfici o volumi, difformità di materiali da quelli autorizzati, lavori configurabili come manutenzioni ordinarie o straordinarie).

8 - Tuttavia, nel caso di specie non può trascurarsi che con un primo provvedimento in data 5 agosto 2014 la Sovraintendenza si era espressa in senso positivo. Solo con la successiva determinazione del 17 giugno 2015 la medesima Sovraintendenza ha invece ritenuto l’intervento non compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio.

8.1 - Alla luce di tale peculiarità deve trovare accoglimento il motivo di impugnazione riproposto con l’appello incidentale da L C, F C ed E C e non esaminato dal TAR.

9 - Infatti, nella nota prot. n. 8335/2015 la Soprintendenza, a fondamento della decisione di annullare il proprio precedente parere favorevole, si è limitata a dare atto di aver ricevuto la nota del 13 maggio 2015 della Procura della Repubblica di Siena, nonché ad affermare, apoditticamente, che il progetto presenterebbe un aumento del volume già autorizzato. In altri termini, nella predetta nota, la Soprintendenza non ha specificato alcuna particolare ragione di interesse pubblico, attuale e concreto, che ha giustificato il successivo parere negativo.

9.1 - Il fatto che il secondo provvedimento intervenga su di una precedente determinazione positiva, induce a ritenere doverosa una ulteriore motivazione, che adeguatamente specificasse le ragioni del mutamento di indirizzo.

Al riguardo, fermi i condivisibili principi già espressi da questa Sezione, deve osservarsi che, in un ambito normativo che attiene solo e soltanto alla tutela del paesaggio, il fatto di mutare orientamento in senso pregiudizievole al privato, non poteva che avere a riferimento quelle innovazioni o a quei volumi idonei ad apportare una modificazione alla realtà preesistente, tale da arrecare un effettivo "vulnus" agli interessi superiori di tutela del paesaggio.

9.2 - Alla luce di tale considerazione, deve ricordarsi che l’istruttoria svoltasi in corso di causa ha fatto emergere che il modesto aumento di altezza (25 cm.) è dipeso unicamente dall’ispessimento dei solai, per consentire l’istallazione dell’impianto di riscaldamento “a pavimento”. Ne consegue che la Soprintendenza, posto che si era già espressa in senso positivo, avrebbe dovuto non già dichiarare l’intervento senz’altro non rientrante nelle fattispecie dell’art. 167, bensì procedere alla sua valutazione in concreto di compatibilità paesaggistica, confrontando le caratteristiche del fabbrico in rapporto all’ambiente circostante. Non poteva inoltre trascurare la valutazione dell’interesse dei privati al mantenimento dell’opera, anche in considerazione del fatto che la modesta violazione in discorso, come accertato dall’istruttoria svoltasi, risponde alla finalità tutelata dell’ordinamento di ammodernamento energetico dell’edificio, tanto più che il superamento di 25 cm. rientra nel limite del 2% dell’altezza massima assentita (art.11 del decreto legislativo n. 115 del 2008). Inoltre, nell’ambito di tale contemperazione di interessi contrapposti, non può trascurarsi il fatto che la società si è anche impegnata a ridurre il volume interrato.

10 - L’accoglimento del motivo che precede, travolgendo per ragioni sostanziali i provvedimenti di diniego, e comportando che le amministrazioni coinvolte, per quanto di rispettiva competenza si esprimano nuovamente sull’istanza di sanatoria, esclude la necessità di esaminare gli ulteriori motivi dell’appello incidentale con la quale si fanno valere dei meri vizi procedimentali.

11 - Per le ragioni esposte, nonostante l’accoglimento del motivo di appello proposto dal Ministero, stante l’accoglimento dell’appello incidentale proposto da L C, F C ed E C, la sentenza del TAR impugnata, seppur con una motivazione differente, deve essere confermata. La peculiarità delle questioni di fatto sottese alla controversia consente la compensazione delle spese di lite.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi