Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-03-06, n. 201801427
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Testo completo
Pubblicato il 06/03/2018
N. 01427/2018REG.PROV.COLL.
N. 00204/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 204 del 2017, proposto da:
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Siena e Grosseto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Comune di Monteriggioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio eletto presso lo studio Marco Selvaggi in Roma, via Nomentana 76;
L C, F C, E C, rappresentati e difesi dagli avvocati R T e A C, con domicilio eletto presso lo studio R T in Roma, via Bisagno, 14;
Tenuta di Uopini S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Casagni Lippi e Leonardo Bianchini, domiciliata ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 13;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sez. III, n. 945 del 2016, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Monteriggioni, di L C, F C e di E C e di Tenuta di Uopini S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2018 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Chiarina Aiello dell'Avvocatura Generale dello Stato, Silvia Fossati per delega dell'avv. A B, Mauro Alessio per delega dell’avv. R T e Luca Casagni Lippi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con la delibera n. 56 del 15 ottobre 2008, il consiglio comunale di Monteriggioni ha approvato un piano attuativo, per la realizzazione di sette edifici. In data 29 aprile 2011 e 17 luglio 2012, il Comune ha poi rilasciato alla società Tenuta di Uopini due permessi di costruire, per la realizzazione di fabbricati per civile abitazione (blocchi G e D).
2 - Con istanza del 10 febbraio 2014, in relazione ad alcune opere realizzate in difformità, è stato chiesto l’accertamento di conformità in sanatoria. Nel corso di tale procedimento, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Province di Siena e Grosseto ha dapprima rilasciato in data 5 agosto 2014 un parere favorevole.
2.1 - In data 17 giugno 2015, la medesima Sovrintendenza ha annullato il precedente parere, richiamando una nota della Procura della Repubblica e rilevando che l’art. 167 del codice n. 42 del 2004 preclude la sanatoria, quando vi sia stato un aumento dei volumi dovuto ad un incremento di altezza e alla realizzazione di volumi interrati. Con l’ordinanza n. 51 del 29 luglio 2015, il Comune ha conseguentemente respinto le istanze di sanatoria.
3 - Con i ricorsi di primo grado (proposti al TAR per la Toscana), l’ordinanza n. 51 del 2015, unitamente agli atti presupposti, è stata impugnata dalla società, nonché da alcuni promissari acquirenti e possessori di appartamenti facenti parte degli edifici oggetto della controversia.
4 - Il TAR, con la sentenza n. 945 del 2016, ha accolto il ricorso n. 1687 del 2015 ed ha annullato l’ordinanza n. 51 del 2015 e gli atti presupposti, dichiarando improcedibili i ricorsi n. 1858 e n. 1885 del 2015.
4.1 - In particolare, con riferimento al contestato aumento di altezza di 25 cm, la sentenza ha accolto la censura di violazione dell’art.