Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-02-18, n. 201500826

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-02-18, n. 201500826
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201500826
Data del deposito : 18 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04960/2014 REG.RIC.

N. 00826/2015REG.PROV.COLL.

N. 04960/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4960 del 2014, proposto da:
V L, rappresentato e difeso dall’avvocato L I, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, via Cola di Rienzo, 111;

contro

Consiglio Nazionale delle Ricerche - C.N.R., Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via dei Portoghesi, 12;
E M, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Paul Di Tommasi, non costituito in giudizio;

per la revocazione

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI, n. 5753/2013, resa tra le parti e concernente: concorso per la copertura di un posto di ricercatore;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2015, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, l’avvocato Iannotta e l’avvocato dello Stato Varone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La presente controversia inerisce al concorso, bandito dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) nel dicembre 2009, a un posto a tempo indeterminato di ricercatore di terzo livello nel profilo « Area scientifica: (E.2) Scienze dell’ambiente;
Linea strategica: Uso sostenibile delle risorse naturali;
Tematica di lavoro: Osservazioni da aereo di ecosistemi terrestri;
Titolo di studio (vecchio ordinamento): Fisica, Scienze Forestali, Scienze Ambientali, Scienze Agrarie, Ingegneria Aerospaziale, Scienze Biologiche
» (v. allegato A del bando), da destinare all’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo (ISAFoM) del C.N.R. presso strutture dislocate nella Regione Campania, al cui esito risultava primo classificato e vincitore il dott. Luca V (il quale, in data 6 dicembre 2011, ha stipulato il contratto a tempo indeterminato), secondo classificato il dott. Paul Di Tommasi e terzo classificato l’ing. Marco Esposito.

2. Su ricorso del terzo classificato, affidato a cinque motivi, l’adito T.a.r. per la Campania, con sentenza n. 3705/2012 del 31 luglio 2012, previa reiezione del ricorso incidentale proposto dal primo classificato e controinteressato V – sulla base del rilievo che la laurea in ingegneria aeronautica e l’esperienza triennale attestata dal ricorrente principale Esposito nell’attività di osservazione aerea di ecosistemi terrestri, svolta proprio nell’istituto del C.N.R. (ISAFoM), per il quale era stato messo a concorso il posto di ricercatore, dimostravano il possesso dei requisiti di ammissione –, accoglieva il primo motivo di ricorso (dichiarando assorbiti i motivi residui), con il quale il ricorrente principale aveva dedotto che sia il primo che il secondo classificato erano privi del requisito di partecipazione di cui all’art. 2, comma 2, lett. b), del bando e dovevano quindi essere esclusi, non possedendo gli stessi né un titolo di dottorato di ricerca né un’esperienza lavorativa triennale attinenti alla tematica di lavoro « osservazioni da aereo di ecosistemi terrestri », in quanto i medesimi avevano conseguito il dottorato di ricerca di biologia applicata e non avevano riportato nel curriculum alcuna attività di ricerca post lauream comportante attività relativa ad osservazioni aeroportate di ecosistemi terrestri. Il T.a.r., in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, annullava di conseguenza gli atti impugnati limitatamente all’ammissione al concorso dei primi due classificati.

3. Tale sentenza, appellata separatamente sia dal C.N.R., sia dal controinteressato V, è stata confermata nella parte dispositiva, ma con motivazione parzialmente diversa, da questa Sezione con sentenza n. 5753/2013 del 3 dicembre 2013, con la quale i due ricorsi in appello, tra di loro riuniti, sono stati ritenuti « fondati laddove censurano la sentenza (del T.a.r.;
n. d. e.) per non aver approfondito l’effettiva area propria del dottorato di ricerca in biologia applicata, del quale è in possesso il vincitore del concorso, e la sua attinenza con la tematica di lavoro messa a concorso » [v. così, testualmente, il punto III), ult. cpv., della sentenza d’appello], previa precisazione che « l’oggetto del ricorso riguarda i requisiti di ammissione del candidato risultato poi vincitore e non la valutazione comparativa tra i titoli vantati dai concorrenti », e che « il thema decidendum deve quindi essere ristretto alla questione se il dottorato di ricerca in biologia applicata sia o meno attinente alla specifica tematica di lavoro » [v. così, testualmente i primi due capoversi al punto III) della sentenza d’appello].

Infine, al punto IV) di detta sentenza è stato puntualizzato che « ai fini della necessaria attività conformativa dell’Amministrazione conseguente al giudicato, (…) nella rinnovazione del procedimento la verificazione dei requisiti di ammissione dovrà necessariamente precedere le operazioni valutative, così come la fissazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli dovrà precedere la conoscenza dei nominativi dei partecipanti ».

4. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, V L chiede la revocazione, ex artt. 106 cod. proc. amm. e 395, n. 4), cod. proc. civ., della sentenza n. 5753/2013 di questa Sezione, limitatamente alla sopra citata statuizione contenuta nel punto IV) della sentenza medesima, riconducibile ad una svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo e comportante l’estensione della portata della pronuncia oltre i limiti della motivazione di accoglimento, ristretti alla verifica dei requisiti di ammissione e non comprendenti profili di valutazione comparativa dei titoli.

5. Si è costituito in giudizio il C.N.R. con comparsa di stile, resistendo, mentre non si sono costituiti i controinteressati.

6. All’udienza pubblica del 20 gennaio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Il ricorso per revocazione è inammissibile.

7.1. Occorre premettere in linea di diritto, per quanto qui interessa, che:

- l’errore revocatorio ex art. 395, n. 4), cod. proc. civ. deve essere determinante ai fini della decisione, ossia legato da un nesso di causalità necessaria di carattere logico-giuridico con la pronuncia asseritamente inficiata da tale vizio, nel senso che, eliminato quest’ultimo, venga a cedere il presupposto su cui si fonda la decisione (requisito della c.d. essenzialità o decisività dell’errore di fatto revocatorio);

- il vaglio circa la decisività del denunziato errore revocatorio passa attraverso l’interpretazione della sentenza impugnata e la ricostruzione del relativo contenuto decisorio e precettivo (dispositivo e conformativo), sulla base di una combinata lettura sistematica della parte dispositiva e della parte-motiva della pronuncia giudiziale, enucleando gli ivi contenuti accertamenti e affermazioni nei limiti in cui essi costituiscano una parte del decisum , in quanto risolvano questioni facenti parte del thema decidendum , specificamente dibattute tra le parti, ed integrino una necessaria premessa o un presupposto logico indefettibile del decisum medesimo, e dunque ricostruendo la portata precettiva sulla base della sequenza ‘ petitum - causa petendi - motivi della decisione - decisum ’.

7.2. Orbene, applicando le evidenziate coordinate ermeneutiche alla fattispecie sub iudice , deve pervenirsi alla conclusione che il passaggio motivazionale, contenuto al punto IV) della sentenza d’appello (riportato sopra sub § 3.) ed investito dal ricorso per revocazione – nella parte in cui, oltre alla verifica dei requisiti di ammissione di cui al censurato con il ricorso per revocazione, si riferisce alle operazioni valutative dei titoli –, esuli dal contenuto precettivo della sentenza e si risolva in un obiter dictum , ossia in un’affermazione svolta in maniera meramente virtuale e priva di una qualsiasi relazione causale rispetto alla ratio decidendi ed al decisum , come tale insuscettibile di passare in giudicato ad eventuali fini conformativi, in quanto:

- sia la sentenza di primo grado, sia la sentenza d’appello si sono espressamente limitati ad accogliere il primo motivo del ricorso di primo grado, con il quale nei confronti dei primi due classificati era stata dedotto il motivo escludente della mancanza del requisito di ammissione di cui all’art. 2, comma 2, lett. b), del bando (possesso di un titolo di dottorato di ricerca o, in via alternativa, di una esperienza triennale di ricerca post lauream , attinenti alla specifica attività richiesta nel bando), dichiaratamente non affrontando gli altri motivi (tra cui le censura di illegittima determinazione dei criteri di valutazione dei titoli da parte della commissione esaminatrice, dopo la conoscenza dei nominativi dei candidati, e di erronea fissazione di detti criteri in difformità dalle previsioni del bando e della vigente normativa, con conseguente erroneità del punteggio in riferimento ad alcuni dei titoli oggetto di valutazione);

- in particolare, nella sentenza d’appello, al punto III), è stato espressamente precisato che « l’oggetto del ricorso riguarda i requisiti di ammissibilità del candidato poi risultato vincitore e non la valutazione comparativa tra i titoli vantati dai concorrenti, in particolare la graduazione dell’attinenza con la tematica di lavoro “osservazione da aereo di ecosistemi terrestri” del dottorato di ricerca in biologia applicata (posseduta dal vincitore) rispetto all’esperienza triennale nella specifica attività vantata dal ricorrente in primo grado », e che « il thema decidendum deve quindi essere ristretto alla questione se il dottorato di ricerca in biologia applicata sia o meno attinente alla specifica tematica di lavoro, questione che implica la puntuale definizione dei due termini in gioco, vale a dire la “tematica di lavoro” (alla luce evidentemente delle norme del bando e dell’ordinamento del Cnr) e il contenuto proprio del dottorato di ricerca in biologia applicata e della relativa ampiezza di competenze »;

- il dispositivo della sentenza di primo grado – che, appunto, aveva accolto il primo motivo del ricorso di prima istanza – è rimasto espressamente « confermato, con diversa motivazione » [v. punto V) della sentenza d’appello];

- la correzione del relativo percorso motivazionale è limitata al rilievo del mancato approfondimento, nella sentenza di primo grado – e, ancor prima, nei lavori della commissione –, dell’effettiva portata dell’area propria del dottorato di ricerca in biologia applicata, del quale sono in possesso i primi due classificati, e della sua attinenza, o meno, con la tematica di lavoro messa a concorso [v. punto III), ult. cpv., della sentenza d’appello];

- dal contenuto precettivo della qui impugnata sentenza d’appello esula, pertanto, qualsiasi sindacato (in via incidentale o principale), in tesi suscettibile di assurgere ad efficacia di giudicato, attorno alla legittimità, o meno, della determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e della relativa valutazione comparativa, essendo la statuizione di annullamento, in modo chiaro ed univoco, limitata al segmento procedimentale relativo alla valutazione del requisito di accesso di cui all’art. 2, comma 2, lett. b), del bando, in capo ai classificati in posizione poziore rispetto all’originario ricorrente.

7.3. Alla luce dell’evidenziata natura del passaggio motivazionale censurato con l’impugnazione per revocazione, integrante un obiter dictum esulante dal contenuto precettivo (dispositivo e conformativo) della qui impugnata sentenza, s’impone la declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione, per mancanza del requisito della c.d. essenzialità o decisività del dedotto errore di fatto revocatorio.

8. Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente giudizio di revocazione interamente compensate tra le parti.

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