Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-04-12, n. 202102991

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-04-12, n. 202102991
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202102991
Data del deposito : 12 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/04/2021

N. 02991/2021REG.PROV.COLL.

N. 04626/2014 REG.RIC.

N. 04627/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4626 del 2014, proposto dalla società Sodai Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato C C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F C in Roma, viale Bruno Buozzi, 51;



contro

la Provincia di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato E L, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione in Roma, piazza Capo di Ferro 13;



nei confronti

della Regione Basilicata, non costituita in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 4627 del 2014, proposto dalla società Sodai Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato C C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F C in Roma, viale Bruno Buozzi 51;



contro

la Regione Basilicata, non costituita in giudizio;



nei confronti

della Provincia di Potenza, del Comune di Melfi, del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Potenza, dell’Azienda sanitaria locale di Potenza e dell’Agenzia regionale protezione ambiente - ARPA Basilicata, non costituiti in giudizio;



quanto al ricorso n. 4626 del 2014:

per l’annullamento ovvero la riforma

della sentenza del TAR Basilicata, sez. I 21 novembre 2013 n.727, che ha respinto il ricorso n.19/2008 R.G., proposto per l’annullamento:

della deliberazione 2 ottobre 2007 n.69, pubblicata all’albo pretorio dal giorno 8 ottobre 2007, con la quale la Giunta provinciale di Potenza ha integrato il Piano provinciale di gestione dei rifiuti, nella parte in cui non ha preso in considerazione il progetto presentato il giorno 1 agosto 2005 dalla Sodai S.p.a. per l’adeguamento dell’impianto di trattamento sito a San Nicola di Melfi, all’interno dell’Officina grandi riparazioni di Trenitalia S.p.a. e non ha previsto la realizzazione di impianti di trattamento rifiuti liquidi pericolosi;

quanto al ricorso n. 4627 del 2014:

per l’annullamento ovvero la riforma

della sentenza del TAR Basilicata, sez. I 21 novembre 2013 n.728, che ha respinto il ricorso n.492/2009 R.G., proposto per l’annullamento:

della deliberazione 14 luglio 2009 n.1303, comunicata con nota 5 agosto 2009 prot. n.150603, con la quale la Giunta regionale della Basilicata ha respinto la domanda presentata il giorno 1 agosto 2005 dalla Sodai S.p.a. per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale – AIA per l’adeguamento e l’esercizio dell’impianto di trattamento sito a San Nicola di Melfi, all’interno dell’Officina grandi riparazioni di Trenitalia S.p.a.;

e per la condanna

dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno;


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Potenza

Visti tutti gli atti delle cause;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 9 marzo 2021 il Cons. F G S e Preso atto del deposito delle note d'udienza formulate ai sensi dell'art. 25 d.l. 137/2020, convertito in legge 176/2020, e dell'art. 4 d.l. 28/2020, da parte dell'avvocato C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente appellante è un’impresa attiva nel settore del trattamento e smaltimento dei rifiuti, e gestisce un impianto, già in funzione da epoca precedente ai fatti di causa, che si trova nella zona industriale di Melfi e provvede alla depurazione ed al trattamento delle acque reflue -costituenti rifiuti liquidi non pericolosi- provenienti dalla Officina Grandi Riparazioni di Trenitalia S.p.a., che si trova appunto a Melfi.

2. Poiché all’epoca dei fatti l’impianto trattava circa 18.000 mc di rifiuti liquidi, quelli provenienti dall’Officina Grandi Riparazioni per un volume medio giornaliero di circa 60 mc, ma disponeva di potenzialità per trattare ulteriori 2.280 mc di rifiuti al giorno, pari a 846.000 mc all’anno, l’impresa ha presentato alla Regione l’istanza 1 agosto 2005, per ottenere il giudizio di compatibilità ambientale e la successiva autorizzazione integrata ambientale - AIA per un progetto di adeguamento dell’impianto stesso, inteso ad utilizzarne la capacità residua per trattare rifiuti liquidi, anche pericolosi, provenienti anche da altre Regioni e quindi “non condottati”, ovvero non riducibili al recupero delle acque reflue direttamente convogliate dall’officina.

3. L’istanza, come si precisa per chiarezza, era presentata ai sensi della normativa allora applicabile, ovvero per la compatibilità ambientale ai sensi della l.r. Basilicata 14 dicembre 1997 n.47 e per l’AIA ai sensi del d. lgs. 18 febbraio 2005 n.59. Sempre per chiarezza, si ricorda che la l.r. 47/1997 è tuttora vigente, ma va riferita alle analoghe norme nazionali in tema di impatto ambientale contenute nel d. lgs. 3 aprile 2006 n.152; il d. lgs. 59/2005 è rimasto in vigore sino a quando le norme in esso contenute sono state trasfuse nel medesimo d lgs. 152/2006 per effetto del d. lgs. 29 giugno 2018 n.128.

4. Sull’istanza 1 agosto 2005, l’impresa ha conseguito il giudizio favorevole di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 6 della l.r. 14/1998, con deliberazione 15 maggio 2006 n.732 della Giunta regionale, valida per tre anni dalla data di adozione; ha poi ottenuto, per il rilascio dell’AIA, la convocazione per il giorno 1 febbraio 2007 della conferenza di servizi prevista dall’art. 5 comma 1 d. lgs. 59/2005 (fatti storici pacifici in causa; si veda la sentenza impugnata n.727/2013; per le caratteristiche tecniche dell’impianto, si veda anche il doc. 10 in I grado nel ricorso 4627/2014, relazione tecnica).

5. Peraltro, con la deliberazione della Giunta 2 ottobre 2007 n.69 (doc. 1 in I grado ricorrente appellante in ricorso n. 4626/2014), la Provincia di Potenza ha approvato un’integrazione al Piano provinciale di gestione rifiuti già esistente, nel senso di non prevedere la realizzazione di alcun nuovo impianto per trattare rifiuti liquidi pericolosi, e di prevedere soltanto, per i soli rifiuti liquidi non pericolosi, l’esercizio con possibilità di ampliamento degli impianti esistenti, tra cui quello di Melfi della ricorrente appellante, e la realizzazione di nuovi impianti nei comuni di Balvano e di Senise, evidentemente estranei ai fatti di causa. Le modificazioni al Piano rifiuti di cui a questa delibera 69/2007 sono entrate in vigore il 17 marzo 2008, giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale della delibera della Giunta regionale 4 marzo 2008 n.308, che ne ha attestato la coerenza con il Piano regionale (v. sempre sentenza impugnata n.727/2013, i fatti storici sono incontestati).

6. L’impresa ha impugnato questa delibera provinciale di adeguamento del Piano 69/2007, che evidentemente le precludeva l’ampliamento programmato del proprio impianto, con il ricorso di I grado 19/2008 TAR Basilicata.

7. Successivamente, con deliberazione di Giunta 14 luglio 2009 n.1303, la Regione ha respinto la domanda di rilascio dell’AIA per l’adeguamento dell’impianto di Melfi per cui è causa.

7.1 In motivazione, ha richiamato la modifica al Piano provinciale rifiuti di cui si è detto, che non consente più di approvare il progetto; ha poi dato atto che il progetto stesso doveva considerarsi variante sostanziale all’impianto esistente, ai sensi dell’allora vigente l.r. 2 febbraio 2001 n.6 e che nella specie non si poteva nemmeno applicare l’art. 10 comma 2 del d. lgs. 152/2006.

7.2 Quest’ultima norma, introdotta con l’art. 1 comma 3 del d. lgs. 29 giugno 2008 n.4 ed ora abrogata per effetto dell’art. 26 comma 1 lettera a) d. lgs. 16 giugno 2017 n.104 prevedeva, per quanto qui interessa, che “ l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione ”.

7.3 La Regione nel caso di specie la ha considerata non applicabile, osservando che il giudizio

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi