Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-10-25, n. 202408535

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-10-25, n. 202408535
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202408535
Data del deposito : 25 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/10/2024

N. 08535/2024REG.PROV.COLL.

N. 01487/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 1487 del 2023, proposto da
Frigenti Group s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché da G F, rappresentati e difesi dall’avvocato I M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di San Valentino Torio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

D P S, rappresentato e difeso dall’avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
C.O.V.S. s.a.s. di F G, non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 283/2023, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Valentino Torio e di D P S;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2024 il Cons. Alberto Urso e preso atto delle richieste di passaggio in decisione senza preventiva discussione depositate in atti di parte dagli avvocati Matrone, Tretola e Criscuolo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con provvedimento del 18 novembre del 2022, il Comune di San Valentino Torio (SA) disponeva la chiusura dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio di prodotti ortofrutticoli freschi e conservati, di deposito, stoccaggio e confezionamento per conto terzi di generi alimentari (comprendenti o meno un processo atomizzato di etichettatura, marcatura, stampa), nonché dell’attività agricola in genere e di trasformazione dei relativi prodotti, della lavorazione e commercializzazione di prodotti surgelati svolta dalla Frigenti Group s.r.l. presso struttura ubicata in via Tuoro.

Il provvedimento era motivato in ragione del fatto che l’immobile ove si svolgeva l’attività risultava privo della conformità urbanistico-edilizia, dell’agibilità, e difettava inoltre dei necessari titoli abilitativi, mancando peraltro il CPI e l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue, nonché l’Autorizzazione ambientale - Aua; risultava inoltre ormai giudizialmente confermato il provvedimento di acquisizione del manufatto a patrimonio comunale.

Avverso il provvedimento proponevano due autonomi ricorsi davanti al Tar Campania, sezione staccata di Salerno, la Frigenti Group ( sub r.g. n. 1951/2022) e F G in proprio, quale proprietario della struttura ( sub r.g. n. 2134/2022).

Deduceva la Frigenti con il ricorso sub r.g. 1951/2022: l’incompetenza del Comune a valutare i profili sull’Aua, peraltro non necessaria in relazione all’impianto della Frigenti, che non effettuava alcuno scarico delle acque reflue in fogna, ed essendo del resto sufficiente nel caso della Frigenti la cd. “notifica sanitaria” prevista dalla normativa regionale; che la destinazione d’uso dei locali non era impeditiva nella specie delle attività svolte dalla ricorrente; erroneamente il Comune faceva riferimento alle difformità urbanistiche, trascurando che la relativa contestazione era ancora sub iudice (nel giudizio di revocazione, sub r.g. n. 7228/2022 dinanzi a questo Consiglio di Stato); violazione dell’obbligo di astensione per conflitto d’interessi, considerato che l’autore del provvedimento era convenuto in giudizio di responsabilità dalla Frigenti; la struttura era provvista di regolare comunicazione d’agibilità e CPI, né le difformità urbanistico-edilizie invocate erano tali da impingere nell’agibilità dei locali.

Con il ricorso sub r.g. n. 2134/2022, F G deduceva in sintesi, oltre a quanto sopra: che il Comune non aveva inibito in via preventiva, ex art. 19 l. 241 del 1990, l’attività dell’interessata, né aveva adottato pertinente revoca ex art. 21- quinquies l. n. 241 del 1990; allo stesso modo, l’amministrazione non avrebbe verificato l’idoneità degli abusi riscontrati a impedire la prosecuzione dell’attività.

2. Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza del Comune di San Valentino Torio in entrambi i giudizi, nonché a fronte di intervento ad adiuvandum della C.O.V.S. s.a.s. di F G & C. e ad opponendum del vicino D P S nel giudizio sub r.g. n. 1951/2022, e della Frigenti Group nel giudizio sub r.g. n. 2134/2022, previa riunione, respingeva entrambi i ricorsi.

Rilevava il giudice come fossero ormai consolidate l’ordinanza di demolizione e il provvedimento di acquisizione gratuita a patrimonio comunale dell’immobile a fronte dell’abusiva realizzazione di celle frigorifere presso lo stesso e abusivo ampliamento del sottotetto della palazzina; lo stesso era a dirsi per altra ordinanza di demolizione fondata su altri abusi edilizi commessi; anche le successive determine di acquisizione gratuita a patrimonio comunale dell’immobile erano ormai definitive, sicché risultava consolidata, nel complesso, la situazione d’illiceità edilizia dell’immobile e sussistenza dei presupposti per procedere all’acquisizione dei beni, e il che valeva anche a superare i rilievi sul dedotto silenzio assenso formatosi sull’agibilità (che ha comunque per presupposto la conformità edilizia del bene) e di mancata inibitoria preventiva dell’attività ex art. 19, comma 3 e 4, l. n. 241 del 1990 (considerata la necessaria permanenza e continuatività della situazione di conformità edilizio-urbanistica, e d’altra parte che la Dia presentata riguardava nella specie unicamente l’attività di “lavaggio e imballaggio di verdure ed ortaggi”), né era dimostrato che i contestati abusi risultassero superati, in un contesto in cui s’era tra l’altro formato il giudicato (giusta sentenza n. 4740 del 2022 di questo Consiglio di Stato) sulla sussistenza dei presupposti per procedere all’acquisizione dei beni a patrimonio comunale.

Perciò, attesa la natura plurimotivata del provvedimento, a sostenerlo era sufficiente la rilevata difformità urbanistico-edilizia.

In ogni caso, l’assenza della (necessaria) Aua, nella specie riscontrabile a fronte del rigetto della corrispondente istanza, poteva ben essere contestata dal Comune ai fini dell’attività commerciale della ricorrente; la situazione di abusività urbanistico-edilizia era ben ostativa allo svolgimento dell’attività, coincidente con la vendita all’ingrosso e al dettaglio di prodotti ortofrutticoli freschi e conservati; anche il CPI invocato era invero scaduto; né v’era conflitto d’interesse rilevante in capo all’autore del provvedimento, atteso che era il Comune a risultare eventualmente responsabile in via principale del danno arrecato all’interessata e invocato nel corrispondente giudizio, né ricorrevano i presupposti ex art. 51 Cod. proc. civ. in ordine alla situazione d’incompatibilità in capo al detto autore del provvedimento; ancora, non rilevava la presunta sanabilità degli abusi commessi, esclusa giusta sentenza passata in giudicato ( i.e. , Cons. Stato, n. 7195 del 2021), e comunque ormai inconferente, stante l’acquisizione dei beni a patrimonio comunale.

3. Avverso la sentenza hanno proposto appello, con unico ricorso, la Frigenti Group s.r.l. e F G deducendo:

I) error in iudicando ed error in procedendo ; errata pronuncia su di un punto decisivo della controversia; omessa valutazione di atti sopravvenuti e depositati (assunti dall’amministrazione); violazione del giudicato (sentenza Tar Salerno n. 1864 del 2013); violazione e falsa applicazione di legge (d. lgs. n. 228 del 2001; legge n. 98 del 2013); eccesso di potere (illogicità manifesta; difetto del presupposto; sviamento; difetto di motivazione; arbitrarietà);

II) error in iudicando ed error in procedendo ; contraddittorietà (sviamento); violazione e falsa applicazione di legge (artt. 6- bis e 10- bis legge n. 241 del 1990); eccesso di potere (difetto del presupposto, sviamento,

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