Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-10-22, n. 202107092
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Testo completo
Pubblicato il 22/10/2021
N. 07092/2021REG.PROV.COLL.
N. 01524/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1524 del 2021, proposto dal Comune di Sassari, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Ida Rinaldi, Anna Maria Antonietta Piredda, Alberto Sechi e Marco Russo dell’Avvocatura civica, con domicilio digitale presso la prima come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Immobiliare SA OM s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Corda, con domicilio eletto presso il suo studio in Sassari, viale Umberto I, n. 106/G;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 596/2020, resa tra le parti, pubblicata il 3 novembre 2020, notificata l’11 dicembre 2020, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 508/2014.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Immobiliare SA OM s.r.l.;
Vista l’ordinanza cautelare della Sezione n. 1443 del 2021;
Visto l’appello incidentale proposto dalla Immobiliare SA OM s.r.l., notificato il 30 marzo 2021 e depositato il 6 aprile 2021;
Visti tutti gli atti della causa;
Rilevato che l’udienza si è svolta ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni con legge 18 dicembre 2020, 176, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “ Microsoft Teams ”, come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia amministrativa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2021, il Cons. Michele Pizzi;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso innanzi al Tar per la Sardegna notificato il 19 maggio 2014 e depositato il 4 giugno 2014, la Immobiliare SA OM s.r.l. ha esposto:
- che il consiglio comunale del Comune di Sassari, con deliberazione n. 169/1993, approvò il piano di lottizzazione proposto dalla società S.a.l.i.s. s.p.a., relativo alla sottozona D8-S3 dell’ambito 2, avente superficie pari a 15.927,37 mq, con una potenzialità edificatoria complessiva di 111.491 mc con destinazione commerciale, ricettiva e terziaria;
- che la società S.a.l.i.s. fu dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Sassari n. 1 del 2000;
- che il curatore fallimentare, con istanza del 24 settembre 2003, previa autorizzazione del giudice delegato, chiese al Comune di Sassari di stipulare la convenzione relativa al suddetto piano di lottizzazione;
- che la menzionata istanza fu respinta dal Comune con atto del 21 ottobre 2003, sul presupposto della intervenuta decorrenza del termine decennale per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
- che il suddetto provvedimento di diniego fu impugnato innanzi al Tar per la Sardegna con ricorso (n.r.g. 52/2004) successivamente accolto con sentenza n. 467 del 7 giugno 2013, pronunciata anche nei confronti della Immobiliare SA OM e passata in giudicato, in quanto il dies a quo di decorrenza del termine decennale di efficacia dei piani di lottizzazione “ va individuato nella data di stipula della relativa convenzione, in quanto il piano di lottizzazione diviene fonte attuale di diritti e di obblighi nei rapporti tra le parti solo quando il procedimento di formazione dello strumento attuativo si è in tal modo completato. Con la conseguenza che in mancanza della stipula della convenzione non si pone affatto, come invece ritenuto dall’amministrazione, un problema di sopravvenuta inefficacia del piano per decorso del termine decennale di efficacia, non essendo in realtà tale termine di efficacia neppure iniziato a decorrere ” (pag. 4 della sentenza del Tar per la Sardegna n. 467 del 2013);
- che nel frattempo, nelle more del giudizio innanzi al Tar, il Tribunale di Sassari, con sentenza del 24 luglio 2006, aveva omologato il concordato fallimentare proposto dalla S.a.l.i.s. e dall’assuntore IP s.r.l.;
- che successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato fallimentare ed all’adempimento delle obbligazioni poste a carico dell’assuntore, il giudice delegato, con decreto del 9 maggio 2007, aveva trasferito alla IP “ tutti i beni immobili già di proprietà della S.A.L.I.S. Spa e, in particolare, per il corrispettivo di € 5.498.446,13, le aree edificabili oggetto del citato piano di lottizzazione approvato con deliberazione consiliare n° 169/1993 ” (pag. 4 del ricorso di primo grado);
- che successivamente, con atto pubblico del 18 dicembre 2008, la IP ha venduto alla Immobiliare SA OM s.r.l. le aree edificabili oggetto del citato piano di lottizzazione, per il corrispettivo di euro 5.760.000,00;
- che “ nel determinare le condizioni del concordato – e del conseguente corrispettivo della cessione delle aree oggetto del PdL all’assuntore IP s.r.l. – l’Amministrazione fallimentare e l’assuntore hanno ovviamente tenuto conto della natura edificabile delle aree, della loro potenzialità edificatoria […], del fatto che esse fossero oggetto di un PdL già approvato, di quanto per tali aree aveva già pagato al Comune, a titolo di ICI, prima la fallita S.A.L.I.S. Spa e poi la stessa Amministrazione fallimentare, tenendo anche conto del probabilissimo esito favorevole del ricorso al TAR avverso il diniego di convenzionamento e dunque anche del conseguente “credito risarcitorio” nei confronti del Comune ” (pag. 4 del ricorso di primo grado);
- che sulla base delle stesse valutazioni, la Immobiliare SA OM s.r.l., avente causa dalla IP, “ si è indotta ad acquistare dalla IP s.r.l. l’area oggetto del PdL per il prezzo di € 5.760.000,00 ” (pag. 5 del ricorso di primo grado);
- che il Comune di Sassari, con deliberazione consiliare n. 52/2011 ha adottato un p.u.c. “ che ha reso impossibile la realizzazione del PdL del 1993 ed ha incluso l’area che ne era oggetto in una più vasta area (il tutto di una complessiva estensione di mq. 37.850) alla quale è stata attribuita una potenzialità edificatoria complessiva di mc. 62.970, dei quali mc. 30.245 da trasferire e realizzare altrove […]. In particolare, all’area di mq. 15.927,37 oggetto del PdL è stata attribuita una potenzialità edificatoria di mc. 57.521, dei quali mc. 24.795 da trasferire e realizzare altrove ” (pag. 5 del ricorso di primo grado);
- che, in sede di approvazione del p.u.c., il Comune di Sassari, con deliberazione consiliare n. 43/2012, ha ulteriormente ridotto la capacità edificatoria dell’area in questione: “ In particolare, all’area di mq. 15.927,37 oggetto del PdL è stata attribuita una potenzialità edificatoria di mc. 44.237, cui mc. 35.092 da trasferire e realizzare altrove ” (pag. 6 del ricorso di primo grado) e l’area de qua è stata “ inopinatamente gravata da due vincoli assolutamente ingiustificati […] uno di “tutela integrale” e l’altro di “tutela condizionata” […] che rendono, in concreto, totalmente inedificabile l’intera area, compreso un terrapieno artificiale senza alcun valore paesaggistico e/o ambientale e/o storico e/o archeologico ”, con la conseguenza che “ tali vincoli, di fatto, hanno privato l’area oggetto del PdL del 1993 di ogni concreta potenzialità e possibilità edificatoria ” (pag. 7 del ricorso di primo grado).
2. La Immobiliare SA OM s.r.l., in proprio e quale avente causa dalla IP e dal FA della IS s.p.a., ha pertanto agito innanzi al Tar per la Sardegna (n.r.g. 508/2014) per ottenere la condanna del Comune di Sassari al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente, quantificati in euro 42.102.416,00, a causa della asserita illegittimità degli atti e dei comportamenti comunali.
3. Il Tar per la Sardegna, con la gravata sentenza n. 596 del 2020:
a) ha respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dal Comune di Sassari;
b) ha accolto la domanda risarcitoria, in quanto:
b.1) ha preso atto dell’illegittimità del provvedimento comunale del 2003, di diniego del convenzionamento, come già accertato dalla sentenza del medesimo Tar n. 467 del 2013;
b.2 ) ha affermato che: “ quando il Comune ha negato il convenzionamento, il Piano di lottizzazione approvato era in tutto conforme allo strumento urbanistico vigente ”;
b.3) ha precisato che: “ le aree acquistate dalla ricorrente nel 2008 erano edificabili e oggetto di un piano di lottizzazione definitivamente approvato. Il Comune ha, del tutto illegittimamente, negato il convenzionamento ”;
b.4) ha accertato la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa in capo al Comune “ in quanto l’Amministrazione ha agito con negligenza, imperizia ed in violazione di elementari regole di correttezza e buona amministrazione ”;
b.5) ha accertato la sussistenza del danno patito dalla ricorrente a causa dell’illegittimità dell’ agere pubblico, essendovi “ prova seria della spettanza in concreto del diritto di edificare ”;
b.6 ) ha quindi affermato, sulla base di un giudizio prognostico, la spettanza del bene della vita, poiché “ la ricorrente ha dato prova della presenza di una seria probabilità di soddisfacimento dell’interesse pretensivo da parte dell’Amministrazione nel caso essa avesse posto in essere un’attività non inficiata da illegittimità ”, avendo inoltre la ricorrente “ dato prova di avere esperito ogni tentativo per evitare o comunque limitare il danno ”;
c) quanto alla quantificazione del danno, ha affermato che la ricorrente ha assolto l’onere probatorio con riguardo sia al danno emergente che al lucro cessante;
d) ha quindi proceduto alla puntuale enucleazione dei criteri per la liquidazione del danno ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., dando un termine di trenta giorni al Comune di Sassari per proporre alla ricorrente “ il