Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-07-02, n. 201804028

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-07-02, n. 201804028
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201804028
Data del deposito : 2 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/07/2018

N. 04028/2018REG.PROV.COLL.

N. 00975/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 975 del 2018, proposto da C M, E G, R A, E P, R C, rappresentati e difesi dall'avvocato D N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, Salita di San Nicola Da Tolentino,1;

contro

il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (MIUR), in persona del legale rappresentante “pro tempore ”, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata “ ex lege ” in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA - SEZIONE III BIS, n. 10842/2017, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DALL'

INSERIMENTO IN II FASCIA DI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DI TITOLO DI DIPLOMA DI SPERIMENTAZIONE A INDIRIZZO LINGUISTICO DI CUI ALLA CIRCOLARE MINISTERIALE

11

FEBBRAIO

1991, N. 27 (C. D. SPERIMENTAZIONE “BROCCA” DI LICEO LINGUISTICO);


Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del MIUR;

Vista l’ordinanza di questa sezione n. 1182 del 2018 di accoglimento della istanza cautelare e, per l’effetto, di sospensione della esecutività della sentenza impugnata, con l’inserimento con riserva degli appellanti in epigrafe in seconda fascia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 21 giugno 2018 il cons. M B e uditi per le parti gli avvocati D N per gli appellanti e Andrea Fedeli dell'Avvocatura generale dello Stato per il MIUR;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Gli appellanti odierni hanno conseguito il diploma di maturità magistrale con sperimentazione linguistica entro l’anno scolastico 2001/2002.

La circostanza non risulta contestata.

Il d. m. n. 374 del 2017, avente a oggetto l'aggiornamento della II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, ha incluso i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno 2001/2002 tra i soggetti che possono presentare domanda per l'inserimento in II fascia, essendo abilitati all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

Tuttavia, l’art. 2 del citato d. m. ha escluso esplicitamente il diploma di sperimentazione a indirizzo linguistico di cui alla circ. min. n. 27 del 1991, posseduto dagli odierni appellanti, come titolo abilitante per l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.

Più precisamente, nel prescrivere i titoli per accedere alla II fascia, sono indicati i seguenti requisiti:

- “ per i posti comuni della scuola primaria, il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001 - 2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni “B” di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio” (cfr. art. 2, comma 1, punto 8);

- “ per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001 - 2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni “B” di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio” (cfr. art. 2, comma 1, punto 9).

Gli interessati hanno impugnato il citato art. 2, “ in parte qua ”, dinanzi al TAR del Lazio.

2.Con la sentenza impugnata, pronunciata in forma semplificata, il TAR ha respinto il ricorso, con compensazione delle spese, in linea con l’orientamento giurisprudenziale della sezione terza bis del medesimo TAR, osservando che “ il diploma di liceo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27 e delle sperimentazioni "B" di Liceo linguistico non costituisce titolo di abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso infanzia e primaria sicché il possesso di tale titolo non soltanto non integra titolo idoneo per l’inserimento in GAE o per la partecipazione al concorso indetto con D.D.G. M.I.U.R. n. 105/2016 ma, per gli stessi motivi, neppure può consentire l’inserimento nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di istituto, per la quale è richiesto il possesso di “specifica abilitazione” all’insegnamento…” .

Legittimamente, pertanto, l’amministrazione con la clausola impugnata del D.M. n.374/2017 ha evidenziato che “Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "B" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio” .

3.I cinque appellanti indicati in epigrafe hanno impugnato richiamando, tra l’altro, l’orientamento giurisprudenziale consolidato di questa sesta sezione del Consiglio di Stato che prevede l’equipollenza tra il diploma in possesso degli appellanti e il diploma conseguito presso gli Istituti magistrali al termine di corsi quinquennali.

Il MIUR si è limitato a chiedere il rigetto del ricorso.

L’istanza cautelare è stata accolta e alla udienza del 21 giugno 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. L’appello è fondato e va accolto.

Il Collegio, puntualizzato in via preliminare che nella vicenda odierna non viene in considerazione la questione se il diploma di sperimentazione a indirizzo linguistico sia, o meno, titolo legittimante ai fini dell’inserimento nelle graduatorie a esaurimento (cfr. p. 24. della sent. Ad. plen. n. 11 del 2017), venendo invece in discorso la diversa questione attinente alla rilevanza del diploma di sperimentazione a indirizzo linguistico / diploma linguistico sperimentale, conseguito presso un Istituto magistrale, ai fini dell’inserimento “in II fascia”;
ciò preliminarmente puntualizzato, per accogliere il presente appello il Collegio non ha che da fare concisamente richiamo, condividendole, alle argomentazioni e alle conclusioni contenute in taluni recenti sentenze di questa sezione e, in particolare, nella decisione sez. VI, n. 3374 del 2018, che ricalca a sua volta Cons. Stato, VI, n. 2316/2018, con la quale è stato accolto un appello su una controversia analoga a quella odierna, relativa alla impugnazione proprio di una clausola del bando di cui al d. m. 374/2017 che escludeva i diplomati magistrali, a indirizzo sperimentale linguistico, di cui alla circ. min. dell’11 febbraio 1991, n. 27, dall’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2017 – 2020.

Sul punto, in disparte il rilievo per cui, ove venga in questione l’annullamento in sede giurisdizionale di un atto generale inscindibile, sostanzialmente e strutturalmente unitario, ontologicamente indivisibile e che, come appare evidente, non può esistere per taluni e non esistere per altri, l’eliminazione dell’atto stesso dal mondo giuridico avviene con efficacia “ erga omnes ” e non limitatamente ai soggetti che si sono costituiti nella controversia che ha portato all’annullamento giudiziale suddetto;
va rammentato che la sezione ha motivato la decisione di accoglimento come segue: “ in riferimento al titolo in possesso degli appellanti, a suo tempo intervenne il D.L. 10 marzo 1997, stabilendo all’art. 2 che: «… i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi… sperimentali di scuola magistrale… comunque conseguiti entro l'a. s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare… ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del… decreto legislativo n. 297 del 1994…» (e si può forse rammentare in aggiunta che in base al disposto di cui all’art. 15, comma 7, del d.P.R. n. 323 del 1998, “I titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.” –n. di. est.).

Mentre, l’art. 279 del d.lgs. n. 297 del 1994 riconosce «piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all’art. 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione».

6.2 – La giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, 19 dicembre 2016, n. 5388) ha ulteriormente precisato che: “la sperimentazione scolastica, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture, «è stata autorizzata ed attuata dall'Istituto magistrale (...)in vista del nuovo assetto dell'istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l'insegnamento della lingua straniera, e della formazione (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, tanto è che entrambi i corsi di sperimentazione (quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo pedagogico) tenuti in contemporanea dal medesimo Istituto, sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie»;
l'equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica rilasciati al termine di corso quinquennale, «appare conforme pure al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici» (Consiglio di Stato, sez. VI, 3 dicembre 2009, n. 7550;
Id., sez. VI, 21 novembre 2016, n. 4850).

7 – In definitiva, non può che concludersi in senso conforme ai ricordati precedenti, secondo i quali “a prescindere dall'interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell'Istituto magistrale statale frequentato dalla ricorrente non erano, in parte, coincidenti - ritiene il Collegio che il diploma di maturità linguistica in possesso della ricorrente rappresenti titolo valido per l'ammissione alla procedura concorsuale oggetto della impugnata esclusione” (Cons. Stato, Sez. VI 17 settembre 2014, n. 4723;
in termini anche ordinanza 18 settembre 2015, n. 2218 e, tra le più datate, Cons. Stato, sez. VI, 3 dicembre 2009, n. 7550)
(così, Cons. Stato, VI, n. 2316 del 2018 cit.).

Si possono solo segnalare, in aggiunta ai precedenti giurisprudenziali indicati sopra, le sent. Cons. Stato, VI, nn. 5223 del 2017 e 2094 del 2017, oltre alla già citata sent. Cons. Stato, VI, n. 1482 del 2017.

Assorbito ogni altro motivo non esplicitamente dedotto anche il presente appello dev’essere dunque accolto, con conseguente accoglimento del ricorso di primo grado, in riforma della sentenza impugnata.

Nonostante l’esito del gravame, il carattere interpretativo della controversia appare tale da giustificare in via eccezionale la compensazione integrale tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio.

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