Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-10-29, n. 202107273
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Pubblicato il 29/10/2021
N. 07273/2021REG.PROV.COLL.
N. 06577/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6577 del 2014, proposto da
A, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati A M, T M, F Z, E Z, con domicilio eletto presso lo studio A M in Roma, via Alberico II, n. 33;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato A G, con domicilio eletto presso lo studio Valentino Vulpetti in Roma, via Sabotino, 2/A;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO – VENEZIA, SEZIONE II, n.-OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il risarcimento del danno per la sospensione a tempo indeterminato dell’erogazione di aiuti comunitari all'agricoltura;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visto l’appello incidentale di -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2021 il Cons. Carmelina Addesso e udito per la parte appellante l’Avv. Gaia Stivali su delega dell’Avv. A M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (d’ora innanzi, AVEPA) ha impugnato la sentenza n. -OMISSIS-con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione II, l’ha condannata al risarcimento del danno subito dalla società -OMISSIS- per effetto del decreto n. -OMISSIS-con cui, da un lato, era stata sospesa a tempo indeterminato l’erogazione degli aiuti comunitari sino alla concorrenza dell’importo di euro 7.438.012,64, pari a quello corrisposto alla -OMISSIS-nelle campagne 2004, 2005, 2006 e 2007 e, dall’altro, su richiesta e nell’interesse dell’AGEA, era stato disposto il fermo per l’importo di euro 102.004,15, pari a quello liquidato dalla stessa AGEA alla -OMISSIS-nella campagna 2003-2004.
1.1 Deduce l’appellante che, in data 12 maggio 2008, perveniva un verbale della Guardia di Finanza di -OMISSIS--Nucleo di Polizia Tributaria (prot.n. 3304/6430/G del 7/5/2008 redatto ai sensi dell'art. 17 della l. 689/1981) nei confronti del legale rappresentante della società -OMISSIS- e avente ad oggetto l’indebita percezione di aiuti comunitari per l'utilizzazione di mosti avvenuta dal 2004 al 2007.
1.2 Gli agenti accertatori evidenziavano diversi elementi a sostegno dell'ipotesi che l'operatività sul mercato della società -OMISSIS-fosse solo fittizia e unicamente strumentale a consentire alla società -OMISSIS- (altra società facente capo a -OMISSIS-, legale rappresentante della -OMISSIS-) di eludere il divieto di percepire aiuti comunitari. Infatti, l'Ispettorato Centrale Repressioni Frodi — Ufficio di -OMISSIS-—venuto a conoscenza di un procedimento penale incardinato presso la Procura della Repubblica di -OMISSIS-, aveva sospeso, nei confronti della -OMISSIS-., il rilascio dell'attestato di soddisfacimento obblighi di cui all'art. 27 del Reg. CE 1493/1999 nella campagna vinicola 2001/2002. La sospensione aveva comportato, da parte di AGEA, la mancata erogazione degli aiuti comunitari, oltre che per la campagna 2001/2002, anche per quella del 2002/2003.
1.3 Con decreto n. -OMISSIS-AVEPA disponeva la sospensione semestrale dei pagamenti alla società -OMISSIS-, chiedendo contestualmente ulteriori informazioni alla Procura della Repubblica di -OMISSIS-che confermava l’esistenza di indagini a carico del rappresentante legale della società.
1.4 Alla luce delle informazioni acquisite e permanendo le esigenze cautelari, AVEPA, con decreto n. -OMISSIS-, prorogava la sospensione in essere, ai sensi dell'art. 33 d.lgs n. 228/01, limitatamente all'importo di euro 7.438.012,64 (pari a quello già liquidato dall’Agenzia e contestato dagli inquirenti) e disponeva il fermo amministrativo in nome e per conto di AGEA, ai sensi dell’art. 69 r.d. n. 2440/1923, per un importo di euro 102.004,15 (pari a quello liquidato dalla medesima AGEA e contestato dagli inquirenti).
1.5 Il provvedimento di sospensione veniva impugnato dalla società destinataria al TAR Veneto con ricorso RG -OMISSIS-.
1.6 Successivamente alla proposizione del ricorso, in data 14 gennaio 2013, il GIP presso il Tribunale di -OMISSIS-, su richiesta della Procura, disponeva l'archiviazione del procedimento penale n. -OMISSIS-RGNR a carico del legale rappresentante della -OMISSIS- Nel frattempo, un procedimento penale pendente per i medesimi fatti e nei confronti dello stesso soggetto presso il Tribunale di -OMISSIS- si era già concluso con sentenza di assoluzione n. -OMISSIS-(sentenza acquisita da AVEPA a seguito di accesso agli atti e trasmessa alla Procura della Repubblica di -OMISSIS-).
1.7 AVEPA, nei limiti della propria competenza e preso atto dell'avvenuta archiviazione del procedimento penale di cui sopra, revocava la sospensione ex art. 33 d. lgs n. 228/2001 disposta con decreto n. -OMISSIS-a carico della società ricorrente. All'atto del pagamento, tuttavia, il sistema (Registro Nazionale Debitori e SIAN) accertava la permanenza di una posizione debitoria a carico della ditta, corrispondente a quella iscritta da AGEA e per la quale AVEPA aveva disposto il fermo.
1.8 L’Agenzia regionale, con nota del 28.03.2013, respingeva la richiesta di pagamento della società, evidenziando di essere priva di discrezionalità nella restituzione delle somme, in quanto sia il mantenimento del "fermo" sia il recupero del debito contestato erano state effettuate per conto e nell'interesse di AGEA.
1.9 La società impugnava il diniego con ricorso per motivi aggiunti, chiedendo la revoca del "fermo" disposto per conto AGEA e il conseguente sblocco dei relativi importi, nonché la restituzione della somma di euro 124.530,21.
1.10 Con successivo decreto n. -OMISSIS- AVEPA, su disposizione di AGEA, disponeva lo sblocco anche dell’importo oggetto di "fermo" di cui al decreto n. -OMISSIS-.
1.11 Con sentenza n. -OMISSIS-il TAR, pur dichiarando cessata la materia del contendere, riteneva sussistente la responsabilità di AVEPA e condannava l’Agenzia al risarcimento a favore della società ricorrente della somma di euro 10.000, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
2. Con ricorso in appello notificato in data 24 luglio 2014 AVEPA ha impugnato la sentenza di primo grado sulla scorta dei seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione di norma di legge, in particolare dell'art.33 d.lgs 18 maggio 2001 n. 228. Conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione, la sospensione dell’erogazione è stata disposta dall’Organismo Pagatore sulla base notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni provenienti da organismi di accertamento e di controllo, ossia la Guardia di Finanza e la Procura della Repubblica di -OMISSIS-. Il TAR, anziché verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma, ha inopinatamente sostituito il proprio "personale" giudizio a quello del legislatore, operando una valutazione di merito e nel merito delle informazioni di polizia giudiziaria.
2) violazione e falsa applicazione del riparto di competenze di cui all'art. 69, commi 5 e 6, r.d. 2440/1923 circa il "fermo" amministrativo disposto da AVEPA per conto di AGEA.
Secondo il giudice di prime cure il fermo disposto dagli Organismi Pagatori sarebbe "... anche viziato per incompetenza dell'ente che lo ha emesso. Tale provvedimento è stato infatti disposto dall'A, ai sensi dell'art. 69 commi 5 e 6 del R.D. n. 2440/1923, su richiesta e nell'interesse di AGEA. (...) Sulla scorta di quanto testé affermato dalla giurisprudenza della Cassazione, il fermo presuppone che le Amministrazioni tra le quali si attua siano tutte statali e non può essere disposto in ordine ad obbligazioni facenti capo ad amministrazioni non statali ". Il TAR ha preso in esame il solo comma 6, dell'art.69 r.d.2440/1923, siccome interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, senza porsi alcun problema di quadro normativo d'insieme, in specie comunitario, in quanto, trattandosi di fondi comunitari erogati nell’ambito del FEOGA- della cui corretta erogazione lo Stato membro risponde nei confronti dell’Unione Europea- AVEPA era competente all'esecuzione materiale del fermo in qualità di O.P. nel cui territorio aveva sede la ditta sottoposta ad indagine.
3) circa l'elemento soggettivo del danno: violazione e falsa applicazione dell'art.33 d.lgs 18 maggio 2001 n.228. Non sussiste alcuna colpa dell’amministrazione che ha proceduto alla sospensione sulla base di notizie circostanziate di indebite percezioni e che, una volta ricevuta comunicazione dell'archiviazione del procedimento penale a carico del sig. Lavacca, ha subito revocato la sospensione dei propri finanziamenti e si è attivata presso AGEA per ottenere nuove indicazioni in ordine al "fermo".
4) circa la prova del danno: contraddittorietà ed illogicità manifesta della sentenza. Secondo il TAR, non è stato provato né il danno emergente (ovvero le perdite subite), né il lucro cessante. Pur in difetto di tale prova, il giudice di primo grado ha ritenuto che il danno subito dalla ricorrente possa essere ragionevolmente calibrato sull'ammontare degli interessi pagati sulle passività nel periodo in questione.
2.1 Si è costituita in giudizio la società appellata -OMISSIS-, instando per la reiezione dell’appello e proponendo appello incidentale avverso il capo della sentenza che ha liquidato il danno nella misura equitativa di euro 10.000,00, anziché nel più elevato importo richiesto e quantificato dalla ricorrente, sulla scorta della perizia depositata in primo grado, in euro 468.142,06.
2.2 In data 24 settembre 2021 la -OMISSIS- ha presentato memoria ex art 73 c.p.a, instando per la reiezione dell’appello principale e l’accoglimento dell’appello incidentale.
2.3 All’udienza del 26 ottobre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. L’appello principale è fondato.
4. Con il primo motivo di appello, AVEPA censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la sospensione dell’erogazione dei contributi fosse avvenuta in violazione dell’art 33 d.lgs 228/2001 per insussistenza di notizie circostanziate di indebite percezioni provenienti da organismi di accertamento e di controllo.
Deduce l’appellante che, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, in presenza di notizie afferenti a indebite percezioni a carico della società -OMISSIS-, provenienti dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di -OMISSIS-e confermate dalla Procura della Repubblica, l’Organismo Pagatore non era in grado di accertare l’affidabilità delle notizie e/o del beneficiario e che proprio a tale incertezza supplisce la norma in questione, la quale garantisce il bilanciamento degli opposti interessi, la tutela dell'erario (sia comunitario che nazionale) mercé l'istituto della sospensione (comma 1), ma anche l'utilità del privato mercé la prestazione di fideiussione (comma 2).
4.1 Il motivo è fondato.
4.2 L’art 33, comma 1, d.lgs 228/2001 sancisce “ i procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori riconosciuti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati ”.
4.3 La misura in questione ha valenza meramente cautelare e interinale ed è espressione di un potere discrezionale dell’amministrazione in ordine alla valutazione della consistenza delle notizie circostanziate di indebita percezione di contributi.
La natura cautelare della misura emerge chiaramente dai presupposti posti a fondamento della stessa e dalle conseguenze connesse alla sua adozione, consistenti- i primi- in mere “notizie circostanziate”, vale a dire un’informativa sull’esistenza di fatti concretanti possibili indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale ancora soggetti a verifica, e- le seconde- in effetti interdittivi immediati che, però, hanno un’efficacia temporalmente limitata e ancorata, a conferma della natura strumentale della misura, alla durata dell’accertamento definitivo.
4.4 La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha precisato che “ l’art. 33, comma 1, cit., prevede un provvedimento avente una chiara natura cautelativa, e, nel sancire una severa (in quanto obbligata) ed immediata misura sospensiva, ne stabilisce altresì il venir meno all’esito dei definitivi accertamenti, la cui durata non è del resto prevista né prevedibile da parte dell’ente tenuto all’adozione della misura de qua;con la locuzione “sono sospesi”, impone chiaramente l'adozione di tale misura in presenza di semplici "notizie circostanziate" provenienti da organismi qualificati (definiti genericamente come "organismi di accertamento e di controllo") e che fa assumere al provvedimento ex art. 33, comma 1, cit. natura cautelativa, che non pregiudica l'eventuale esito favorevole dei definitivi accertamenti, contrapponendo alla immediata misura sospensiva prevista la possibilità, indicata nel comma 2 a tutela dei soggetti colpiti, di prestare una "idonea garanzia" ai fini dell'immediato riavvio delle erogazioni, con eventuale successivo rimborso del costo della fideiussione in caso di accertata regolarità (cfr. Cons. Stato, III, n. 3565 dell’11.6.2018;n. 477/2014;nonché, ivi cit., VI, n. 7377/2010). Ciò nondimeno, l’applicazione della misura sottende l'esercizio di poteri discrezionali in ordine alla consistenza ed al significato delle notizie circostanziate circa la percezione indebita acquisite e, dunque, alla loro riconduzione alla fattispecie normativa ” (Cons. Stato sez. III, 16/01/2017, n.114).
4.5 Dalla valenza meramente cautelare dell’istituto in esame discende che non sono necessarie né la corrispondenza fra le erogazioni per le quali pende giudizio in sede penale e quelle di cui è stata disposta la sospensione, né l’identità tra i soggetti coinvolti nelle “notizie circostanziate” e quelli che operano attualmente per il soggetto colpito dalla sospensione. La sospensione è comunque frutto di valutazione ampiamente discrezionale, e l’apertura di indagini penali e la relativa richiesta di rinvio a giudizio da parte del p.m. garantiscono, in astratto, quel minimo livello di riscontro dei fatti, che consente di adottare il provvedimento cautelare (cfr. Cons. Stato, sez. III, 25/08/2020 n. 5197).
4.6 Peraltro, il provvedimento di sospensione ex art. 33, comma 1, cit., avendo carattere cautelare, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento.
4.7 Attesa la natura meramente cautelare ed interinale della misura in questione, deve ritenersi che, contrariamente a quanto statuito dal TAR, il verbale del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di -OMISSIS-, recante la comunicazione di gravi indizi del reato di indebita percezione di finanziamenti pubblici a carico del legale rappresentante della società, integrasse il presupposto delle “notizie circostanziate” che legittima la sospensione dell’erogazione.
4.8 Dalla documentazione in atti emerge che il provvedimento è stato adottato al ricorrere di tutte condizioni imposte dal paradigma legale dell’art 33 d. lgs 228/2001:
-il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di -OMISSIS-trametteva ad AVEPA un rapporto contenente la comunicazione di notizia di reato in merito ad indebite percezioni di contributi FEOGA a carico del rappresentante legale della società -OMISSIS- (doc. n. 1 produzioni AVEPA);
-con nota prot. 487195 del 17.06.2008 AVEPA chiedeva alla Guardia di Finanza ulteriori chiarimenti in ordine alla necessità di recuperare e sospendere le domande per la campagna in corso, rappresentando che le valutazioni contenute nel verbale di constatazione non evidenziavano un collegamento con quanto verificato dall’Agenzia in fase istruttoria per ogni singola domanda (doc. 2);
- la Guardia di Finanza confermava la sussistenza di gravi indizi di reato, a prescindere dalle risultanze cartolari e formali dell’Agenzia in merito alle singole domande di aiuti, segnalando, altresì, di aver trasmesso copia del verbale alla Procura della Repubblica (doc. 3);
- la Procura della Repubblica di -OMISSIS-, più volte interpellata da AVEPA, confermava che le indagini erano in corso e che sussistevano gravi indizi di reato a carico del rappresentante della società (cfr. doc 8 e 12);
- a seguito di richiesta ex 335 c.p.p. in qualità di persona offesa, AVEPA constatava l’iscrizione nel fascicolo delle notizie di reato del nominativo del legale rappresentante della società appellata, per i reati p. e p. agli artt. 110 e 640 c.p. nonché agli artt. 2 e 8 d.lgs 74/2000 (doc. 9);
4.9 Le circostanze evidenziate integrano senza dubbio, nell’ottica ex ante della prognosi cautelare, le “notizie circostanziate” normativamente previste, mentre la successiva archiviazione (al pari della sentenza di assoluzione del Tribunale di -OMISSIS-) rappresenta un mero post factum , insuscettibile, in quanto tale, di incidere, retrospettivamente, sulla legittimità del provvedimento.
4.10 L’assunto del giudice di primo grado, per cui l’Agenzia, già all’epoca dell’adozione dei provvedimenti impugnati, disponeva delle informazioni necessarie per accertare l’infondatezza della tesi accusatoria contenuta nel verbale della Guardia di Finanza, non può essere condivisa perché impone all’Organismo Pagatore un onere di sindacato nel merito che, oltre ad essere riservato in via esclusiva al Pubblico Ministero, è incompatibile con la più volte ricordata natura cautelare del provvedimento in questione.
4.11 D’altra parte, poiché le “ notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale ”, sulla cui base era stata adottata la sospensione, erano oggetto di vaglio nell’ambito del procedimento penale, era del tutto logico che la verifica sulla fondatezza di siffatte notizie, funzionale all’accertamento definitivo in merito all’esistenza degli ipotizzati indebiti, si sviluppasse in quella sede, secondo le regole proprie che governano il processo penale (Cons. Stato sez III, 25/08/2020 n. 5197).
4.12 In ultimo, giova ricordare che l’art 33, comma 2, prevede che i procedimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono riavviati a seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari, consentendo di ottenere l’erogazione del finanziamento, nonostante la presenza in concreto di esigenze cautelari, e attuando un equo bilanciamento tra l’interesse pubblico alla tutela dell’erario (e all’utilizzo effettivo delle risorse per il programma finanziato) e l’interesse del privato al conseguimento delle somme.
4.13 La circostanza, dedotta dall’appellante incidentale, per cui la fideiussione non era facilmente ottenibile dalla società, a causa del notevole ammontare delle somme da garantire (euro 7.540.016,79 pari agli aiuti per le campagne 2004, 2005, 2006 e 2007), si risolve in un rilievo di fatto, afferente alle condizioni patrimoniali del beneficiario, inidoneo ad inficiare la legittimità del provvedimento adottato. Essa, inoltre, trascura di considerare che la garanzia è una misura alternativa alla sospensione e ne condivide la finalità cautelare (consentendo, in caso di accertamento definitivo, l’eventuale recupero a carico del garante), sicché non può che corrispondere all’importo dei finanziamenti esposti al rischio di indebita percezione.
4.14 Il primo motivo di appello è fondato e deve essere accolto.
5. Con il secondo motivo di appello, l’appellante censura il capo della sentenza impugnata che ha ritenuto viziato da incompetenza il fermo amministrativo disposto da AVEPA in nome e per conto di AGEA, alla luce della natura di amministrazione non statale della stessa.
5.1 Il motivo è fondato.
5.2 L’art. 69, comma 6, r.d. 18/11/1923, n. 2440 dispone “ Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo ”. Il successivo comma 7 precisa che “ Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalità giuridica. Alle predette amministrazioni devono intendersi equiparate l'Agenzia del demanio e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualità, relativamente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni ”.
5.3 Si tratta di una misura cautelare e intrinsecamente provvisoria, collegata per definizione a motivi di urgenza, che ha lo scopo di legittimare la sospensione del pagamento di un debito liquido ed esigibile da parte di un’amministrazione dello Stato a salvaguardia, appunto, di eventuale compensazione legale con altro credito che la stessa o altra amministrazione statale pretenda di avere nei confronti del suo creditore. Il fermo presuppone che le amministrazioni tra le quali si attua siano tutte statali e non può essere disposto in ordine ad obbligazioni facenti capo ad amministrazioni non statali (Cons. Stato, sez II, 18/11/2019 n.7858) .
5.4 Nel caso di specie, il provvedimento ha per oggetto somme che costituiscono finanziamenti comunitari, rispetto alle quali AVEPA agisce come mero Organismo Pagatore per conto di AGEA, ossia mero esecutore materiale, e non come debitore in proprio. Non si tratta, pertanto, di obbligazioni facenti capo all’Agenzia regionale né dal lato attivo né da lato passivo, atteso che la gestione dei fondi comunitari nell’ambito del FEOGA spetta unicamente ad AGEA (art 5, comma 5, d. lgs 165/1999) che può procedere al pagamento direttamente o a mezzo di organismi pagatori, quali le agenzie regionali.
5.5 Trattandosi di obbligazioni facenti capo direttamente ad AGEA in qualità di unico soggetto responsabile della gestione dei fondi europei, il fermo è stato disposto legittimamente in applicazione dell’art 69, comma 7, r.d. n. 2440/1923.
5.6 Quanto sopra trova conferma nella previsione dell’art. 2, comma 2, del d.p.r. 727/1974 il quale dispone: “ Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95, del 7 luglio 1995 della Commissione, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze ”. La disposizione consente, espressamente, l'applicazione di tutti gli istituti cautelari, ivi compreso il fermo amministrativo, per le somme la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti.
5.7 Siffatta interpretazione, inoltre, è l’unica che consente di ritenere l’istituto del fermo amministrativo compatibile con l’ordinamento eurounitario e, in particolare, con il principio di assimilazione sancito dall’art. 325, comma 2, TFUE che impone agli Stati membri di adottare, per combattere la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere la frode che lede i loro interessi finanziari.
5.8 Per le ragioni sopra indicate, nell'ambito del FEOGA (FEAGA e FEASR), AVEPA era certamente competente all'esecuzione materiale del fermo in qualità di O.P. nel cui territorio aveva sede la ditta sottoposta ad indagine.
5.9 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, anche il secondo motivo di appello è suscettibile di meritevole apprezzamento e deve essere accolto.
6. Dall’accoglimento dei primi due motivi di appello discende la legittimità del provvedimento di sospensione adottato da AVEPA, con conseguente insussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, sia sul piano oggettivo che sul piano soggettivo, circostanza che esonera il Collegio dall’esame del terzo e quarto motivo afferenti ai profili della colpa e del danno.
7. L’assenza di responsabilità in capo all’amministrazione appellante impone la reiezione dell’appello incidentale, non potendosi ravvisare alcun pregiudizio patrimoniale suscettibile di risarcimento in capo alla società -OMISSIS-
8. In conclusione, l’appello principale deve essere accolto, mentre deve essere respinto l’appello incidentale.
9. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo