Consiglio di Stato, sez. VI, decreto cautelare 2016-12-15, n. 201605571

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, decreto cautelare 2016-12-15, n. 201605571
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201605571
Data del deposito : 15 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/12/2016

N. 06303/2016 REG.RIC.

N. 05571/2016 REG.PROV.CAU.

N. 06303/2016 REG.RIC.

N. 06424/2016 REG.RIC.

N. 06605/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)


Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6303 del 2016, proposto da:
M V, rappresentato e difeso dagli avvocati F C C.F. CPLFST36B10B201D, F S M C.F. MRNFNC73D28H501U, U C C.F. CROLSS69T19C352X, con domicilio eletto presso U C in Roma, via di Villa Sacchetti N. 9;
A A, A R, D P, Pedeferri Aldo, Donzelli Paolo, Parrini Adriano, rappresentati e difesi dagli avvocati F C C.F. CPLFST36B10B201D, U C C.F. CROLSS69T19C352X, F S M C.F. MRNFNC73D28H501U, con domicilio eletto presso U C in Roma, via di Villa Sacchetti N. 9;
Cherubini Emilio Luigi, rappresentato e difeso dagli avvocati U C C.F. CROLSS69T19C352X, F S M C.F. MRNFNC73D28H501U, F C C.F. CPLFST36B10B201D, con domicilio eletto presso U C in Roma, via di Villa Sacchetti N. 9;

contro

Banca d’Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati D L L C.F. LLCDTL67P49G273T, Marino Ottavio Perassi C.F. PRSMRN60B26G691X, Raffaele D'Ambrosio C.F. DMBRFL64A04H703Q, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Banca D'Italia in Roma, via Nazionale, 91;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Banca Popolare di Sondrio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Flavio Mondini C.F. MNDPFL76P09F205R, Maria Alessandra Sandulli C.F. SNDMLS56R67F839I, Giancarlo Tanzarella C.F. TNZGCR48T20F205F, con domicilio eletto presso Maria Alessandra Sandulli in Roma, corso Vittorio Emanuele II 349;
Veneto Banca Spa, Banco Popolare Società Cooperativa, Unione di Banche Italiane Spa, Codacons, Banca Popolare di Milano non costituiti in giudizio;





sul ricorso numero di registro generale 6424 del 2016, proposto da:
Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari Finanziari Postali Assicurativi (Adusbef), Federazione Nazionale di Consumatori ed Utenti (Federconsumatori), Giovanni Bianchini, Elio Brusco, Alessandro Cacciavillani, Corrado Filangeri, Stefania Lassalaz, Leonida Mosca, Gianluca Omodei, Aldo Enzo Antonio Saccomani, Mendes Ramos Valente, Federico Brugnoli, Pasquale Maidecchi, Errico Polani, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Federico Tedeschini C.F. TDSFRC48A24H501P, Lucio Golino C.F. GLNLCU65L04A271X, con domicilio eletto presso Studio Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;

contro

Banca D'Italia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Marino Ottavio Perassi C.F. PRSMRN60B26G691X, Raffaele D'Ambrosio C.F. DMBRFL64A04H703Q, D L L C.F. LLCDTL67P49G273T, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Banca D'Italia in Roma, via Nazionale, 91;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Banca Popolare di Vicenza Società Cooerativa Per Azioni, Veneto Banca Società Cooperativa Per Azioni, Unione di Banche Italiane - Ubi Banca Società Cooperativa Per Azioni, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Sc in Amministrazione Straordinaria non costituiti in giudizio;
Codacons, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati C R C.F. RNZCRL46R08H703I, G G C.F. GLNGNI65A02D636M, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Nazionale Codacons in Roma, viale Giuseppe Mazzini N.73;





sul ricorso numero di registro generale 6605 del 2016, proposto da:
P S L, rappresentato e difeso dagli avvocati M Z C.F. ZNCMRA62A08E625C, M A P C.F. LLGMRZ72M11I138N, A R C.F. RSTNNN76A09C352U, Sergio D N C.F. DNLSRG79M26F839J, Carlo Comande' C.F. CMNCRL73B25G273O, con domicilio eletto presso Carlo Comande' in Roma, via Pompeo Magno N.23/A;
Piergiovanni Rizzo, Anna Maria Sanchirico, Vito Morelli, Leonardo Matteo Ancona, Laura Saurgnani, Matteo Volpi, Ennio Lanfranchi, rappresentati e difesi dagli avvocati M Z C.F. ZNCMRA62A08E625C, Carlo Comande' C.F. CMNCRL73B25G273O, Sergio D N C.F. DNLSRG79M26F839J, A R C.F. RSTNNN76A09C352U, M A P C.F. LLGMRZ72M11I138N, con domicilio eletto presso Carlo Comande' in Roma, via Pompeo Magno N.23/A;

contro

Banca d’Italia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Marino Ottavio Perassi C.F. PRSMRN60B26G691X, Raffaele D'Ambrosio C.F. DMBRFL64A04H703Q, D L L C.F. LLCDTL67P49G273T, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Banca D'Italia in Roma, via Nazionale, 91;

nei confronti di

Banca Popolare di Sondrio S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Tanzarella C.F. TNZGCR48T20F205F, Maria Alessandra Sandulli C.F. SNDMLS56R67F839I, Paolo Flavio Mondini C.F. MNDPFL76P09F205R, con domicilio eletto presso Antonio Sandulli in Roma, via della Frezza,59;
Banca Popolare di Milano non costituito in giudizio;
Codacons Coordinamento delle Associazione e dei Comitati di Tutela dell'Ambiente e Diritti Utenti e Consumatori, rappresentato e difeso dagli avvocati C R C.F. RNZCRL46R08H703I, G G C.F. GLNGNI65A02D636M, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Nazionale Codacons in Roma, viale Giuseppe Mazzini N.73;

per la riforma

quanto al ricorso n. 6303 del 2016:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione Iii n. 06548/2016, resa tra le parti, concernente aggiornamento circolare recante "disposizioni di vigilanza per le banche"

quanto al ricorso n. 6424 del 2016:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione Iii n. 06544/2016, resa tra le parti, concernente modificazione al testo unico bancario in materia di disciplina delle banche popolari

quanto al ricorso n. 6605 del 2016:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione Iii n. 06540/2016, resa tra le parti, concernente modifiche al testo unico bancario relative alla disciplina delle banche popolari


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm.;

Ritenuto, in punto di rito, che la richiesta di integrazione della misura cautelare già concessa con ordinanza n. 5383/2016 può ritenersi ammissibile, potendosi individuare, oltre alle plausibili ragioni fattuali dedotte dalla parte istante, la sopravvenienza di un fatto modificativo nella pubblicazione in data odierna dell’ordinanza n. 5277 del 2016, con la quale questo Consiglio di Stato – nel sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 ( Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti ), convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2015, n. 33 – ha riperimetrato l’ambito dei profili di non manifesta infondatezza devoluti alla Corte costituzionale rispetto a quelli che era dato alle parti evincere in nuce nell’ordinanza cautelare n. 5383/2016 (nella quale l’inciso “ salvo altri ” può non avere consentito alle parti la piena percezione del contenuto integrale dei profili rimessi al giudizio della Corte costituzionale);

Ritenuto che la sospensione del processo disposta in data odierna (peraltro contestuale al deposito dell’istanza su cui qui si provvede) non osta alla trattazione delle istanze cautelari come si evince chiaramente dall’art. 669- quater comma 2, c.p.c., certamente ricompreso nello specifico richiamo operato dall’art. 79 , comma 1, c.p.a.;

ritenuto che, quanto al fumus boni iuris , almeno in questa fase monocratica ci si può limitare a richiamare le ragioni poste a base della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate sub lett. a ), b ) e c ) del dispositivo dell’ordinanza n. 5277/2016;

ritenuto, sul piano del periculum in mora , che l’estrema gravità ed urgenza tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio per la trattazione collegiale (che non potrebbe essere fissata prima del 12 gennaio 2017) risulta, nel caso di specie, in re ipsa , attesa la sostanziale irreversibilità degli effetti che deriverebbero dalla delibera di trasformazione, la quale, in assenza di misura cautelare monocratica, dovrebbe essere adottata entro il 27 dicembre 2016;

Ritenuto, peraltro, che nel giudizio di bilanciamento appare prevalente il periculum dedotto dai ricorrenti in confronto al rispetto dei termini fissati nella impugnata circolare della Banca d’Italia, trattandosi di una sospensione inferiore un mese di un termine per la messa a regime della riforma che il legislatore aveva già fissato in diciotto mesi;

Ritenuto pertanto, che per effetto del presente decreto, il termine per le trasformazioni societarie di cui trattasi è sospeso dalla data di pubblicazione del presente decreto fino all’esito della camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza di cui in dispositivo (riprendendo a decorrere la residua frazione di detto termine alla scadenza del periodo di sospensione).

Ritenuto che deve fissarsi per la trattazione collegiale la prima camera di consiglio successiva alla scadenza dei termini di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a.


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