Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-03-19, n. 202402635
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Testo completo
Pubblicato il 19/03/2024
N. 02635/2024REG.PROV.COLL.
N. 06867/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6867 del 2023, proposto da
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
RA AR, rappresentata e difesa dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 118/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di RA AR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2024 il Cons. Thomas Mathà e uditi per le parti l’avvocato Angela Palmisano per delega dell’avvocato Maddalena Aldegheri e l’Avvocato dello Stato Massimo di Benedetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il TAR Veneto, Sezione III, con la sentenza n. 118 del 30 gennaio 2023, ha accolto la domanda proposta dalla signora RA AR, in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima azienda agricola, di annullamento della cartella di pagamento, inviata al ricorrente in data 20 settembre 2021, con cui è stato richiesto il pagamento di € 137.877,95 per “prelievi latte” relativi alle annate 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000, “interessi”, nonché oneri di riscossione.
2. L’AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura avverso la citata sentenza ha interposto il presente appello, articolando il seguente motivo: “ Illegittimità, erroneità in diritto e, comunque, ingiustizia manifesta della sentenza resa in prime cure, per avere il tar annullato interamente la cartella di pagamento pur nella dichiarata consapevolezza che con la sentenza 5684/2022 codesto ecc.mo consiglio ha dichiarato l’illegittimità dei criteri utilizzati per effettuare la compensazione, con riferimento all’annata 1997/1998 e 1998/1999 e non con riguardo invece all’annata 1999/2000. ”
2.1 La pronuncia del TAR avrebbe erroneamente annullato integralmente la cartella di pagamento non tenendo conto che la stessa era fondata su più titoli, dei quali soltanto le annate 1997/1998 e 1998/1999 sono state oggetto, quanto agli atti presupposti, di annullamento da parte del giudice amministrativo e non anche la successiva annata 1999/2000. In siffatta ipotesi l’annullamento della cartella o intimazione dovrebbe essere parziale e limitata alla ripresa di credito che faceva riferimento ai titoli giudizialmente rimossi.
2.2 Si è costituita in giudizio RA AR chiedendo in via principale il rigetto dell’appello per infondatezza e, in subordine, riproponendo le medesime censure avanzate nel giudizio di primo grado.
2.3 In particolare, l’appellata sottolinea come il Giudice Amministrativo non abbia gli stessi poteri del Giudice Tributario e pertanto il TAR abbia correttamente annullato l’intera cartella.
2.4.1 Quanto ai motivi assorbiti in primo grado, la signora AR con il primo motivo rileva la nullità della notifica del provvedimento impugnato che risulterebbe notificato a mezzo Pec da un indirizzo che non figurerebbe in nessuno degli elenchi ufficiali delle pubbliche amministrazioni;
2.4.2 Con il secondo motivo viene sollevata la nullità cartella, atteso che i contestati debiti per prelievo latte, chiesti da GE tramite l’Agenzia per le Entrate – Riscossione, non sarebbero né certi, né liquidi, né esigibili, in quanto frutto di operazioni di compensazione, peraltro già dichiarate nulle o comunque annullate in sede giurisdizionale, in quanto effettuate in violazione del diritto comunitario, sia in relazione alla quantificazione del prelievo imputato ai singoli produttori, sia per mancata effettiva verifica delle produzioni dichiarate dagli acquirenti; inoltre, sarebbero violati anche gli art. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, legge n. 33/2009 in quanto i debiti in questione non sarebbero stati “accertati come dovuti”.
2.4.3 Inoltre, con il terzo motivo è stata eccepita la tardività della notifica della cartella. In particolare la cartella di pagamento impugnata sarebbe stata notificata oltre il termine di decadenza di cui all’art. 25, comma 1, lett. c) del DPR n. 602/1973.
2.4.4 Con il quarto motivo viene rilevata la prescrizione dei debiti per prelievo latte di cui alla cartella impugnata sia in relazione al termine quadriennale ex art. 3 reg. CE n. 2988/1995, sia in relazione al termine quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., sia, in subordine, rispetto al termine decennale ex art. 2946 c.c.
2.4.5 Con il quinto motivo, l’appellata eccepisce l’illegittimità ruolo di cui alla cartella impugnata in quanto derivante da una illegittima duplicazione dell’unico ruolo previsto per i recuperi dei prelievi latte; vi sarebbe, inoltre, una illegittima duplicazione delle procedure di recupero;
2.4.6 L’appellata nella propria memoria difensiva rileva, inoltre, come VI motivo l’illegittimità della cartella sia in relazione all’ an che al quantum , per esposizione di somme a debito non dovute e, comunque, già illegittimamente recuperate per compensazione da parte di GE con premi Pac liquidati alla impresa ricorrente.
2.4.7 Inoltre, come settimo motivo, la signora AR lamenta la mancata notifica e conseguente inefficacia, trattandosi di atti recettizi, degli atti di accertamento/imputazione del prelievo a carico dell’azienda ricorrente; in ogni caso, non potrebbe essere ritenuta valida la sola notifica effettuata ai primi acquirenti; solo i debiti “accertati come dovuti” ex artt. 8 ter, 8 quater e 8 quinquies, l. n. 33/2009, potrebbero essere oggetto delle procedure di recupero, laddove, per contro, non potrebbero ritenersi “accertati come dovuti” debiti per “prelievo latte” privi di efficacia nei confronti del ricorrente, per omessa notifica dei provvedimenti amministrativi presupposti, oltre al fatto che si tratterebbe comunque di prelievi e di intimazioni sub iudice e considerato che AGEA non potrebbe procedere con il recupero a mezzo ruolo prima di aver notificato ai produttori l’intimazione di versamento di cui all’art. 8 quinquies, comma 1, legge n. 33 del 2009; impossibilità di esercitare il diritto di difesa in conseguenza della mancata indicazione e mancata notifica degli atti di accertamento.
2.4.8 Da ultimo, l’appellata eccepisce la nullità della cartella di pagamento impugnata per difetto degli elementi essenziali; illegittimità del procedimento di recupero per violazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della legge n. 33/09, ed erroneità dell’importo indicato, sia in relazione al capitale che agli interessi; difetto di motivazione in relazione alla decorrenza degli interessi e agli oneri di riscossione.
3. All’udienza pubblica del 7 marzo 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.
4. In limine, occorre rilevare (a fronte delle difese e delle produzioni documentali di GE) che, ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., è preclusa la produzione in appello di « nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile ».
4.1 Il Collegio - in disparte la considerazione che l’art. 104 c.p.a. sembra riferirsi al ricorrente che, soccombente in primo grado, propone appello, il quale non può ampliare il thema decidendum del giudizio dallo stesso instaurato, piuttosto che all’amministrazione appellante, la quale potrebbe non essere costituita in primo grado, se non nel caso in cui quest’ultima abbia già proposto in primo grado un’eccezione non rilevabile d’ufficio senza produrre un adeguato corredo probatorio – condivide l’orientamento giurisprudenziale ampiamente prevalente, secondo cui la citata norma detta criteri alternativi e non cumulativi, destinati a essere analizzati separatamente, nel riferirsi all’ammissibilità di “nuovi documenti” (cfr. ex multis : Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64; 9 giugno 2023, n. 5670; id., sez. V, 13 settembre 2023, n. 8301).
4.2 Talché, la produzione di nuovi documenti nel processo amministrativo è ammissibile in due ipotesi alternative: a) la loro indispensabilità ai fini della decisione della causa; b) la impossibilità di produzione nel giudizio di primo grado per causa non imputabile.
4.3 D’altra parte, “ovvero” è una forma rinforzata della congiunzione disgiuntiva semplice “o”, con lo stesso valore di “oppure”, sicché anche da un punto lessicale, nessun dubbio può sorgere sulla corretta esegesi della norma.
4.4 In definitiva, la norma de qua , a differenza del gemello del codice di procedura civile, permette l’ingresso nel grado di appello anche di documenti che non siano nuovi in senso stretto, in quanto materialmente sopravvenuti, e anche al di là del caso in cui la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile purché si tratti di documenti “indispensabili ai fini della decisione della causa”. Ne consegue che, ove si rivelassero indispensabili, come in effetti sono, secondo quanto emergerà dal successivo sviluppo argomentativo, la produzione documentale di AGEA depositata in appello sarebbe ammissibile.
5. L’appello proposto da AGEA è fondato e va di conseguenza accolto.
5.1 Il giudice di primo grado ha motivato la propria decisione richiamando l’annullamento degli atti presupposti disposto dal Consiglio con la sentenza n. 5684/2022 a motivo della violazione della disciplina dell’Unione