Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-05-16, n. 202404373

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-05-16, n. 202404373
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202404373
Data del deposito : 16 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/05/2024

N. 04373/2024REG.PROV.COLL.

N. 07062/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7062 del 2023, proposto da
Ipsos S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9415719120, rappresentata e difesa dall'avvocato C D P, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Consip s.p.a. e ISTAT- Istituto Nazionale di Statistica, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Mediatica s.p.a., in proprio e quale mandataria del R.T.I. con mandanti Mg Research S.r.l. e Noto Sondaggi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Giovanni Pesce, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Centro Statistica Aziendale a r.l. in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con mandanti Intellera Consulting s.p.a. e Emg S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Corinna Fedeli, Stefano Vinti e Dario Capotorto, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), 21 giugno 2023, n. 10545, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consip s.p.a., di

ISTAT

Istituto Nazionale di Statistica, di Mediatica s.p.a., di Mg Research S.r.l., di Noto Sondaggi S.r.l. e di Centro Statistica Aziendale a r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2023 il consigliere A R e uditi per le parti gli avvocati De Portu, dello Stato Adamo, Pesce, Vinti e Capotorto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La società Ipsos, terza classificata in graduatoria, ha impugnato dinanzi al T.a.r. del Lazio l’aggiudicazione disposta a favore del raggruppamento guidato dalla mandataria Centro Statistica Aziendale a r.l. (nel prosieguo r.t.i. CSA ) della procedura di gara europea aperta indetta, con bando pubblicato sulla GUUE del 3 ottobre 2022 e sulla GURI del successivo 5 ottobre, da Consip s.p.a. a socio unico (di seguito “Consip” o “ stazione appaltante” ), in qualità di centrale di committenza, per conto dell’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito “Istat” ), per “l’affidamento del Servizio di conduzione e gestione di interviste CAPI per la realizzazione di indagini continue e dei servizi connessi, strumentali ed opzionali per ISTAT, ed. 3” , per un importo a base d’asta pari a € 34.291.650,00 (IVA esclusa) e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Avverso l’aggiudicazione e gli atti di gara impugnati (tra i quali il provvedimento di nomina della Commissione) Ipsos ha proposto cinque motivi di gravame, con cui:

- ha lamentato la mancata esclusione dell’offerta aggiudicataria perché in asserito contrasto con il capitolato tecnico ed ha comunque contestato la ragionevolezza dei punteggi assegnati per alcuni criteri di valutazione dell’offerta tecnica (specificamente i criteri n. 1, 11 e 15, 21, 19, 10 e 6);

- ha dedotto la violazione dell’art. 77 d.lgs. 50/2016, nonché “eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto e diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e contraddittorietà manifeste” e “violazione dei principi di buon andamento, trasparenza, imparzialità, ragionevolezza e proporzionalità” per l’illegittima composizione della Commissione, i cui componenti sarebbero privi di competenze tecniche per lo specifico settore oggetto di appalto (terzo motivo, che la ricorrente ha dichiarato logicamente prioritario, secondo la graduazione dei motivi operata,);

- ha contestato la legittimità del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, che sarebbe stata superficiale e approssimativa.

2.1. La ricorrente ha poi contestato anche l’offerta del secondo graduato RTI Mediatica, oltre che per censure analoghe a quelle già proposte nei confronti del raggruppamento aggiudicatario col primo motivo di ricorso, anche per altri aspetti afferenti alla privacy (criterio 21). Ha, inoltre, rimproverato alla Consip di non avere attivato la verifica di anomalia nei confronti del secondo classificato che avrebbe consentito di rilevare l’incongruità dei costi di manodopera e l’inattendibilità dell’offerta.

2.2. La ricorrente ha quindi domandato l’annullamento degli atti impugnati e il risarcimento dei danni in forma specifica, con subentro nel contratto previa declaratoria di inefficacia o, in subordine, per equivalente.

2.3. Nel giudizio di primo grado si costituivano in resistenza le amministrazioni intimate e il raggruppamento aggiudicatario CSA, insistendo per il rigetto del gravame in quanto inammissibile e infondato.

2.4. Si costituiva altresì il r.t.i. Mediatica, il quale concludeva per la reiezione del ricorso, quanto alle censure rivolte avverso la propria offerta, e per l’accoglimento delle censure afferenti alla posizione del RTI CSA.

3. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo, disposta l’estromissione dal giudizio dell’Istat per difetto di legittimazione passiva e respinta l’istanza istruttoria avanzata dalla ricorrente (avente ad oggetto la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di accesso alla gara in capo al r.t.i. aggiudicataria) in quanto relativa a questione che esulava dal thema decidendum per come delineato dai motivi di ricorso proposti, ha respinto tutte le doglianze, ritenendole infondate.

4. Di tale sentenza Ipsos domanda la riforma, deducendone l’erroneità con il presente appello affidato a cinque motivi di impugnazione con cui ha sostanzialmente reiterato le doglianze formulate in primo grado, contestando le statuizioni di rigetto del Tribunale.

4.1. Si è costituita Consip insistendo per il rigetto dell’appello.

4.2. Si è costituita in resistenza Centro Statistica Aziendale a r.l. nella qualità in atti, eccependo sotto vari profili l’inammissibilità del gravame ed esponendone l’infondatezza.

4.3. Si è costituita anche Mediatica, chiedendo, come in primo grado, l’accoglimento dei motivi rivolti avverso l’offerta prima classificata e il rigetto delle doglianze formulate contro la propria offerta.

4.4. All’esito della camera di consiglio del 14 settembre 2023, sull’accordo delle parti il Collegio ha disposto l’abbinamento al merito dell’istanza cautelare.

4.5. All’udienza del 14 dicembre 2023, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

5. In via preliminare deve ribadirsi il difetto di legittimazione dell’ISTAT che, pur ritualmente evocato nel presente giudizio di appello, è stato già correttamente estromesso dal Tribunale in quanto estraneo alle determinazioni impugnate, che hanno ad oggetto un procedimento selettivo interamente gestito dalla Consip s.p.a., senza che siano state dedotte censure che, in qualche misura, possano interessare l’ente richiedente l’espletamento della commessa.

6. Prima di procedere all’esame delle censure, appare opportuno evidenziare, in linea generale, che, secondo la disciplina di gara, il servizio oggetto della procedura controversa consiste nella conduzione e gestione di un numero indicativo di 441.000 interviste complessive, da svolgersi sull’intero territorio nazionale a mezzo dell’attività di almeno 400 intervistatori secondo la tecnica “CAPI” ( Computer Assisted Personal Interviewing ) e in modalità “ face to face” presso le cd. “famiglie campione” , per la realizzazione di due tipologie di indagini continuative (con riferimento all’acquisizione dei dati relativi alle spese delle famiglie e alla forza lavoro ), per le annualità 2024, 2025 e 2026, oltre a servizi connessi e strumentali (quali numeri verdi per l’assistenza, produzione e fornitura della reportistica degli indicatori e dei file microdati, help desk telefonico).

7. Tanto premesso l’appello ad avviso del Collegio è infondato.

8. Con il primo motivo l’appellante critica la sentenza nella parte in cui ha respinto il terzo motivo di ricorso concernente la violazione dell’art. 77 del D.Lgs. 50 del 2016 e del paragrafo 18 del disciplinare in quanto la Commissione non sarebbe composta da “esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto” .

8.1. In particolare, l’appellante evidenzia che laddove, affinché sia concretamente soddisfatto il requisito della competenza dell’organo collegiale, è richiesta la prevalente, anche se non esclusiva, presenza di membri esperti nel settore oggetto dell’appalto – come chiarito dalla giurisprudenza- per converso nel caso in esame almeno due dei tre commissari sarebbero privi di competenze tecniche specifiche nella materia di cui trattasi e dotati soltanto di competenza tecnica generale in materia di pubbliche gare, ovvero di un’esperienza a carattere amministrativo che, a tutto voler concedere, sarebbe ammissibile solo in misura minoritaria.

8.2. La censura non è suscettibile di favorevole considerazione.

8.3. In primo luogo, si osserva che correttamente il primo giudice ha rilevato che la valutazione sulla competenza professionale dei componenti il seggio di gara è tesa ad apprezzare che la Commissione nominata per l’espletamento della procedura sia nel complesso munita di adeguate e specifiche competenze, idonee alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, in conformità a quanto prescritto dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016.

8.4. La giurisprudenza, nel respingere analoghe censure, ha infatti chiarito che: “(…) la competenza della Commissione va valutata nel suo complesso e non riguardo ai singoli componenti considerati, e i tre commissari designati …offrivano competenza ed esperienza in materia tecnico amministrativa, di organizzazione scolastica e di scienza dell’alimentazione (il commissario esterno), così da assicurare la selezione dell’offerta più rispondente alle esigenze della stazione appaltante in base alle caratteristiche individuate dalla legge di gara” (così testualmente Cons. Stato, V, 30 luglio 2020, 4855, che, in relazione a una gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, ha ritenuto soddisfatto il requisito in questione e comprovata la competenza specifica del commissario nel settore oggetto dell’appalto “in quanto Dirigente scolastico,… provvisto di una concreta esperienza nel settore, quanto meno con riferimento ai profili organizzativi del servizio (…)” ).

8.4. La giurisprudenza ha altresì precisato che la disposizione di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50 del 2016 non imponga una perfetta e rigida corrispondenza tra competenze dei membri della commissione, anche cumulativamente considerate, e i diversi ambiti materiali che concorrono all'integrazione del complessivo oggetto del contratto (Cons. Stato, V, 23 febbraio 2023, n. 1898). Inoltre, la competenza ed esperienza richieste ai commissari deve essere riferita ad aree tematiche omogenee e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell'appalto (cfr. ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. V, 11 settembre 2019, n. 6135;
id. 18 luglio 2019, n. 5058;
1 ottobre 2018, n. 5603).

8.4.1. Il requisito in questione ( i.e. l’esperienza «nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto» ) deve, quindi, essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non solo tenendo conto, secondo un approccio formale e atomistico, delle professionalità tecnico settoriali implicate dagli specifici criteri di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis , ma considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’Amministrazione, alle quali quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali e organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere.

8.5. Alla luce dei riportati principi, acclarato che la competenza del singolo componente non presuppone necessariamente la corrispondenza, sul piano materiale, fra l’esperienza del commissario e l’oggetto principale del contratto, dovendo piuttosto ritenersi che sia l’eterogeneità delle competenze professionali dei singoli componenti a facilitare il lavoro della Commissione e la sua capacità di analisi delle proposte progettuali, di modo che le competenze, nel loro complesso analizzate, consentano la efficace valutazione delle offerte, non può invero dubitarsi che le professionalità prescelte soddisfino ampiamente il tenore delle aspettative e delle incombenze connesse alla valutazione dei progetti della gara in questione.

8.6. Infatti, nel caso in esame – come già in altre procedure di gara per servizi similari cui l’odierna appellante ha partecipato in talune risultando anche aggiudicataria (cfr. memoria Consip pag. 21) - tutti i tre componenti la Commissione giudicatrice sono in possesso del diploma di laurea e, inoltre, mentre due componenti hanno ricoperto importanti e rilevanti incarichi in seno all’Amministrazione e vantano una pluriennale esperienza nel settore della contrattualistica pubblica, essendo dipendenti di lungo corso della centrale nazionale di committenza (Consip), il terzo è dipendente di ISTAT, con alto grado di specializzazione nella materia oggetto dell’appalto per cui si controverte.

8.7. In particolare, dall’esame dei curricula dei tre componenti la Commissione in questione, si evince che:

- il Presidente (con laurea in ingegneria) opera da lungo tempo all’interno dei ruoli della stazione appaltante e vanta una significativa, pluriennale esperienza nel settore della contrattualistica pubblica, avendo partecipato a numerose commissioni di gara, anche in materia di servizi e servizi integrati, avendo ricoperto nella centrale di committenza il ruolo di responsabile delle procedure di acquisto, curando anche la fase di monitoraggio dell’andamento delle convenzioni;

- il secondo membro (con laurea in scienze politiche), analogamente, vanta una significativa e variegata esperienza quale componente di commissioni di gara della Consip nel settore degli appalti di servizi comprendenti, fra l’altro, quelle di “rilevazione telefonica Istat con sistema c.a.t.i.” , omogenee al settore contrattuale di riferimento, oltre ad aver svolto attività di supporto a favore delle amministrazioni committenti di gare espletate da Consip, in tema di acquisizione di beni e servizi;

- incontestata è la competenza del terzo membro (con laurea in scienze statistiche ed economiche) che è attualmente dipendente dell’Istat con significativa esperienza nel settore delle tecniche delle indagini statistiche (è stata, tra l’altro, responsabile di progetto e ricercatore in numerosissime indagini commissionate da Istat, come emerge dalle copiose evidenze curriculari riportate per esteso da Consip alle pagg. 25-33 della memoria difensiva).

8.8. Alla stregua delle evidenze sopra enucleate, correttamente il primo giudice ha ritenuto provata la piena competenza della commissione, in ossequio al dettato normativo e alla consolidata giurisprudenza.

8.8.1. Infatti, il requisito dell’esperienza, nello specifico settore oggetto del contratto, deve essere declinato in modo calibrato con la complessità delle competenze richieste per la complessiva prestazione e, dunque, avendo riguardo, non solo ad un criterio formale incentrato sulla singola professionalità, bensì in ragione di un approccio sistematico e contestualizzato.

Così, a fronte di componenti con competenza nel settore “primario” - nel caso di specie, il terzo membro, esperta nel settore delle tecniche delle indagini statistiche cui si riferisce l’oggetto dell’appalto - ben possono esservene altri con competenze in settori “secondari” che interferiscono e intersecano il primo, ovvero muniti di competenza non soltanto di natura tecnica, ma amministrativa e gestionale (Consiglio di Stato, III, sent. 24 aprile 2019, n. 2638;
Consiglio di Stato, III, 28 giugno 2019, n. 4458).

8.8.2. Nel caso in esame, i profili professionali dei commissari designati non risultano nell’insieme inappropriati, diversificandosi fra loro in funzione del carattere composito delle valutazioni da eseguire.

Difatti, non è necessario che l’esperienza professionale di ciascun componente la commissione giudicatrice copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea, tenuto conto, altresì, che la competenza tecnica non deve essere necessariamente desunta da uno specifico titolo di studio, potendo viceversa risultare anche da incarichi svolti e attività espletate (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, 18 giugno 2018, n. 3721;
Cons. Stato, V, 2019, 17 giugno 2019, n. 4050).

8.9. In conclusione, i titoli posseduti dai componenti della Commissione giudicatrice nonché le loro numerose esperienze pregresse in materia di appalti di servizi consentono di ritenerli adeguatamente qualificati per svolgere le valutazioni demandate nell’ambito dell’appalto in esame.

9. Con il secondo motivo l’appellante censura la sentenza per aver respinto il primo motivo di ricorso con cui si era lamentata la violazione e falsa applicazione della lex specialis con riferimento alle disposizioni sulle caratteristiche dell’ offerta tecnica, la contraddittorietà e illogicità delle valutazioni operate dalla Commissione, l’erroneità e l’irragionevolezza dei punteggi attribuiti all’offerta aggiudicataria, la violazione dei chiarimenti resi dalla stessa stazione appaltante nonché dei principi di correttezza, parità di trattamento e non discriminazione.

9.1. In particolare, con tale articolato motivo, parte appellante è tornata a sostenere anzitutto che, a fronte di una previsione del Capitolato tecnico che richiedeva ai concorrenti di assicurare “pc dedicati, in numero pari alle risorse impiegate (…)” nonché dei chiarimenti della stazione appaltante che hanno confermato la natura vincolante del requisito tecnico in questione, l’offerta del r.t.i. CSA non avrebbe previsto l’utilizzo di PC dedicati per i soggetti intervistatori, avendo espressamente indicato che essi utilizzeranno per le rilevazioni “il proprio pc portatile” , come dimostrerebbe, fra l’altro, la mancata indicazione dei costi per l’acquisto dei pc nelle giustificazioni fornite.

9.1.1. L’offerta del r.t.i. Csa avrebbe, quindi, meritato l’esclusione dalla procedura per carenza di un elemento essenziale o comunque un punteggio inferiore, ridotto dei 4 punti assegnati per il criterio inerente l’ “efficacia delle soluzioni adottate dal fornitore per garantire la conservazione e la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati” .

9.2. Inoltre, l’appellante ha lamentato che la sentenza avrebbe erroneamente non ravvisato l’irragionevole esercizio della discrezionalità tecnica da parte della Commissione –trasmodata in giudizi contraddittori, illogici e arbitrari- in relazione ai seguenti profili.

9.3. In primo luogo, sarebbe incerto il numero di intervistatori dedicati all’esecuzione dell’appalto, avendo il RTI CSA individuato (a pag. 9 della Relazione tecnica) un team di 430 soggetti, quindi affermato in più parti della relazione che avrebbe “la disponibilità” di oltre 4.000 intervistatori, infine ridotto indebitamente in sede di giustificativi il numero degli intervistatori da 430 a 400, potendo da ciò desumersi che il fornitore (il quale avrebbe poi ciò nonostante dichiarato di voler ricorrere al subappalto per il 40 per cento) non sarebbe in grado di garantire neanche il numero minimo “di almeno 400 intervistatori” prescritto dal Capitolato tecnico.

9.3.1. In ogni caso, l’offerta del r.t.i. aggiudicatario non avrebbe meritato l’attribuzione di 4,8 punti con riferimento al criterio n. 1, relativo alla “Struttura organizzativa, procedure, strumenti e modalità di comunicazione” e di 1,3 punti con riferimento al criterio sub 15, avente ad oggetto “Metodologie e strumenti proposti per ottimizzare l’organizzazione degli intervistatori sul territorio” .

9.4. In secondo luogo, i punteggi attribuiti dalla Commissione sarebbero illogici anche con riferimento al criterio n. 21, inerente agli strumenti e alle tecniche adottate dai concorrenti per la riduzione delle mancate risposte alle interviste da parte delle famiglie, e al criterio n. 19, che mira a valutare gli “Strumenti e modalità inerenti alla messa a disposizione di un sistema automatizzato per il riconoscimento anagrafico e visivo preventivo dell'intervistatore” , per i quali il r.t.i. CSA ha ottenuto rispettivamente 3,2 punti e 2,8 punti benché la soluzione proposta (realizzazione di una mailing list attraverso cui fornire informazioni sulla rilevazione e invio alle famiglie del link contenente le generalità dell’intervistatore) sarebbe irrealizzabile, data la necessità di reperire un elevato numero di informazioni (le mail di 718.000 famiglie), non contenute negli elenchi forniti da Istat per l’avvio delle rilevazioni.

9.4.1. Inoltre, la soluzione proposta dall’aggiudicatario quanto al criterio 19 sarebbe carente dell’indicazione circa le modalità per l’elaborazione della mailing list dei contatti da intervistare e quanto ai profili inerenti la privacy .

9.5. Sarebbe, altresì, irragionevole il punteggio attribuito al criterio n.10 (relativo alle soluzioni e strumenti messi a disposizione dell’intervistatore al fine di agevolare l’attività di acquisizione dei dati in formato digitale, c.d. diario elettronico), pari a 2,4 punti, posto che le tecnologie e i sistemi offerti da CSA ( OCR- Optical Character Recognition , per l’acquisizione dei testi stampati e ICR- Intelligent Character Recognition , per l’acquisizione di testi in scrittura libera) necessitano di attività di scansione, da effettuare, tuttavia, con i mezzi personali degli intervistatori (come si desumerebbe dalla mancata indicazione in offerta della messa a disposizione di tali strumenti), con conseguenti criticità sotto il profilo del rispetto delle regole di privacy.

9.5.1. Inoltre, gli strumenti offerti risulterebbero inidonei, se non addirittura controproducenti, ai fini della conduzione di attività di indagine statistica, anche in ragione del possibile aumento delle percentuali di abbandono causato dal previsto utilizzo da parte delle famiglie del software di scansione mediante propri dispositivi personali.

9.6. Infine, erroneo sarebbe anche il punteggio attribuito al criterio n.6 ( “Strumenti, politiche di gestione delle risorse umane, forme di incentivazione e/o altri benefit volti a migliorare le condizioni di lavoro degli intervistatori” ) pari a 4,3333 punti, atteso che gli importi mediamente riconoscibili, pari a 270/euro all’anno pro capite per i bonus e 73,637 anno pro capite per il welfare a beneficio degli intervistatori, sono irrisori e, oltre tutto, soggetti (i bonus) alla variabile della performance e alle valutazioni dell’appaltatore.

9.7. Ai fini della prova di resistenza, l’appellante precisa che l’accoglimento delle doglianze e la rettifica dei punteggi che ne consegue porterebbe ad una modifica sostanziale del posizionamento in gara, in quanto, riparametrando i punteggi tecnici, il RTI CSA avrebbe ottenuto punti contro i 73,3 punti assegnati alla stessa appellante.

10. Anche tali censure non sono fondate.

10.1. In primo luogo, non può seguirsi il ragionamento dell’appellante laddove sostiene che l’offerta dell’aggiudicataria avrebbe violato le previsioni del capitolato che prevedono la necessità di eseguire il servizio con pc portatili dedicati, in dotazione agli intervistatori e messi a disposizione dal fornitore.

L’appellante desume che l’espressione “proprio pc” , contenuta alle pagg. 13 e 18 della relazione tecnica presentata dal RTI CSA (dove si afferma “l’intervistatore svolgerà l’intervista …acquisendo e registrando i dati e le informazioni sul proprio PC portatile” ) intenda significare che, in contrasto con la previsione vincolante recata dal paragrafo 6 del capitolato, il fornitore non ottemperi all’utilizzo di pc dedicati, ossia di portatili nell’esclusiva disponibilità giuridica del concorrente e assegnati agli intervistatori per eseguire la commessa (senza dunque consentire usi potenzialmente promiscui).

In contrario, si osserva che l’espressione “pc propri” è stata estrapolata dalla relazione tecnica, mentre dal contesto si evince con adeguata chiarezza che i pc saranno dati in dotazione agli intervistatori per l’esecuzione del servizio, come richiesto dal capitolato.

Il concorrente aggiudicatario ha, infatti, dichiarato nelle premesse alla Relazione Tecnica (pag. 1) che “i servizi e i prodotti offerti rispettano i requisiti minimi indicati nel Capitolato Tecnico” : non vi è ragione di ritenere che ciò non valga per i pc portatili da mettere a disposizione degli intervistatori.

Invero, nella stessa relazione è testualmente indicato che per le interviste sarà impiegato “il PC in dotazione” , in modo da garantire la massima visuale degli intervistati e favorire la naturale conversazione “rendendo la situazione molto simile a quella di un’intervista domiciliare” . Se ne illustrano anche le caratteristiche specificando, in particolare, che i PC forniti agli intervistatori possiedono le medesime caratteristiche tecniche e rispettano le più rigorose procedure di utilizzo e di sicurezza, in coerenza con gli standard internazionali (pagine 16 e 17 della relazione tecnica).

Alla stregua di tali considerazioni non può dunque inferirsi dall’offerta del RTI CSA l’utilizzo di pc personali, di proprietà dell’intervistatore, anziché forniti in dotazione a questi ultimi e dedicati al servizio.

Pertanto, correttamente il primo giudice ha concluso che in assenza di univoci e ulteriori indizi, l’aggettivo “proprio” si può agevolmente interpretare come sinonimo di “personale” , ossia assegnato dal fornitore all’operatore e da questi governato e utilizzato, per il servizio, sotto la sua responsabilità, ritenendo quindi l’argomentazione proposta dalla ricorrente sfornita di adeguato supporto probatorio.

10.1.1. La tesi dell’appellante non è avvalorata neanche dalla mancata indicazione dei costi relativi ai pc nell’offerta e in sede di giustificazioni.

Il fatto che il concorrente aggiudicatario non abbia esplicitato le singole voci di costo relativa ai pc portatili per gli intervistatori non consente di dedurre che tali dotazioni non siano state previste nell’offerta né che non si sia tenuto conto dei costi correlati alla messa a disposizione di tali strumenti.

La legge di gara non richiedeva ai concorrenti alcuna obbligo di separata indicazione dei costi dei PC dedicati (né per vero richiedeva di dimostrarne il titolo di possesso o le modalità di acquisizione).

Ad ogni modo, il r.t.a. CSA ha evidenziato, a titolo di spese generali, un importo rilevante (complessivamente pari ad euro 1.680.973), all’interno del quale ha espressamente ricompreso i costi per ammortamento – immobilizzazioni materiali e immateriali - in cui rientrano anche gli acquisiti di infrastrutture informatiche, ammortizzate in un orizzonte pluriennale.

10.1.2. Decadono quindi, giocoforza, anche le censure sulla corrispondente attribuzione del punteggio all’offerta tecnica e sulla mancata indicazione dei costi d’acquisto dei pc.

10.2. Miglior sorte non spetta alle ulteriori censure dirette alla rettifica del punteggio assegnato a varie voci (e criteri valutativi) dell’offerta tecnica.

10.3. Correttamente il primo giudice, con statuizioni immuni da censure e non scalfite dai rilievi dell’appellante, dopo aver rammentato che le valutazioni compiute dalla Commissione giudicatrice sono espressione di ampia discrezionalità tecnica, censurabile in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, e senza possibilità di sindacato sostitutivo (cfr. Consiglio di Stato, V, 20 aprile 2023, n. 4019), ha ritenuto comunque insussistenti le denunziate illogicità in riferimento alle censure proposte.

10.4. Il criterio n. 1 mirava in effetti a valutare la struttura organizzativa complessivamente proposta per l’erogazione del servizio e non premiava, in modo specifico, il quantitativo di intervistatori utilizzati. In ogni caso, l’offerta aggiudicataria (cfr. pagg.

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