Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-10-13, n. 201405045
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Testo completo
N. 05045/2014REG.PROV.COLL.
N. 03755/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3755 del 2012, proposto da:
Edilizia Le Roccelle S.p.A., A B, rappresentati e difesi dall'avv. F F, con domicilio eletto presso Bruno Aguglia in Roma, via Fabio Massimo, 9;
contro
Regione Calabria, rappresentato e difeso dall'avv. S B, con domicilio eletto presso Graziano Pungì in Roma, via Ottaviano N. 9; Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria, Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria, Dirigente di Servizio del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria Settore N.55, Commissione Valutazione di Incidenza del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Calabria - Catanzaro: Sezione I n. 01502/2011, resa tra le parti, concernente convenzione di lottizzazione edilizia per opere di urbanizzazione;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2014 il Cons. U R e uditi per le parti gli avvocati Foresta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente gravame la società appellante chiede l’annullamento della sentenza con cui il TAR ha respinto la sua richiesta di annullamento di tutti gli atti relativi alla “valutazione di incidenza negativa” sulla proposta di una Variante al Piano di lottizzazione convenzionato in località Roccelletta di Borgia (CZ), concernente la realizzazione di n.4 fabbricati plurifamiliari da realizzarsi su mq 8.000 di terreni ricadente in area SIC IT 9330098 -- ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE; della Direttiva Uccelli 79/409/CEE; del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e della Deliberazione G.R. Calabria n. 604/2005 e rimboschiti nell’anno 1952 e successivi, ai sensi dell’art. 53 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, nonché ai sensi del R.D.L. 16 maggio 1926, n. 1126 “ con lo scopo di costituire una fascia frangivento e vincolati con l’obbligo di conservare la destinazione colturale nel pieno rispetto delle norme contenute nel 1° e 2° comma dell’art. 54 della legge n. 3267 e del Piano di coltura e conservazione previsto dal 3° comma del predetto articolo, dove ai sensi dell’art. 8 del citato piano di coltura non è consentita la lottizzazione del bosco per ricavarne aree edificabili ”(così il provvedimento impugnato in prime cure).
L'appello è affidato a diversi profili di gravame relativi alla violazione dell'articolo 1 del R.D.l. n. 3267/1923; al difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento.
Si è costituita in giudizio la regione Calabria depositando tutti gli atti del procedimento.
Chiamata all'udienza pubblica, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato.
_ 1. La prima rubrica con cui, senza articolare specifiche censure avverso la sentenza di primo grado, l’appellante richiama genericamente: “parola per parola ” “ tutte le “… deduzioni, eccezioni, richieste e conclusioni ” articolate in primo grado, è inammissibile per genericità (cfr. infra multa Cons. Stato 7 giugno 2014 n.14).
_ 2. Del tutto inammissibile per l’evidente difetto di interesse anche nel caso di suo accoglimento è poi la seconda rubrica con cui si lamenta che il TAR ha respinto implicitamente l’eccezione preliminare di irricevibilità del ricorso del ricorrente formulata dalla Regione ed ha ritenuto di poter prescindere dall’esame in relazione alla ritenuta infondatezza del ricorso nel merito.
_ 3. Con un primo motivo sostanziale (rubricato sub n. 3) si lamenta l'erroneità dell'applicazione dell'articolo 1 del R. D. n. 3267/1923 in quanto nella specie non si sarebbe trattato di un terreno boschivo ma di una zona del tutto pianeggiante, posta a pochi metri dal mare, in un tratto ubicato tra Catanzaro Lido ed il Comune di Staletti per il quale non sarebbe possibile alcun dissesto idrogeologico, come provato dal parere favorevole alla realizzazione di un sottopasso pedonale, di un tombino e di un cavalcavia alla linea ferroviaria Metaponto - Reggio Calabria.
La valutazione avrebbe dovuto essere fatta con esclusivo riferimento alle finalità di assicurare la salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e delle specie della flora e della fauna.
L’assunto è infondato.
In linea generale la sussistenza di un vincolo idrogeologico ex art. 54, r.d.l. 30 dicembre 1923 n. 3267 è una circostanza preclusiva della realizzazione di ogni attività che pregiudichi la stabilità dei suoli e l'equilibrio idrogeologico della zona vincolata in quanto ha come finalità quella di prevenire smottamenti ed i movimenti franosi dei suoli (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V 21/06/2007 n. 3431; Consiglio di Stato Sez. V, 10/09/2009 n. 5424; Consiglio di Stato Sez. VI, del 28–04-1981 n. 174)
Nel caso, il mantenimento dello stato di fatto appare logicamente ancorato all’evidente scopo di combattere fenomeni di erosione dei terreni conseguenti alle denudazioni del litorale da parte dei flutti marini. Nel caso in esame dunque la misura appare logicamente ancorata alle finalità di conservare la staticità dei suoli, la stabilità alla costa e l’habitat ambientale.
Ciò premesso, nel caso, del tutto inconferente, oltre che tardiva, è sia la lamentata insussistenza dei presupposti per l’assoggettamento ai vincoli dato che tale assoggettamento era risultante nel tempo, e sia il nulla –osta ad Italferr per un sottopasso di una struttura ferroviaria già esistente.
In definitiva sul punto (come del resto sarà meglio evidente in seguito), la pretesa realizzazione di fabbricati plurifamiliari, costituendo una definitiva ed incidente antropizzazione su una non trascurabile estensione di territorio, appare un’attività del tutto incompatibile sia con il vincolo boschivo e sia con la tutela della flora e della fauna dell’area.
_ 4. Con un terzo motivo sostanziale, articolato sulle rubriche sub IV-VI, si lamenta che:
-- il vincolo di cui all'articolo 1 del R. D. n. 3267/1923 non sarebbe stato più esistente;
-- erroneamente, e senza motivare sul perfezionamento ed il completamento dell' iter procedimentale, il T avrebbe affermato che le prescrizioni contenute nell'art. 8 del Piano di cultura avrebbero imposto in maniera incontestabile il vincolo di inedificabilità;
-- il provvedimento sarebbe