Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-10-17, n. 202408327

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-10-17, n. 202408327
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202408327
Data del deposito : 17 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/10/2024

N. 08327/2024REG.PROV.COLL.

N. 03893/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3893 del 2023, proposto da Comune di Castel Maggiore, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F G, F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F G in Bologna, via Altabella n. 3;



contro

C M, E P, A P, rappresentati e difesi dall'avvocato V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Condominio “La Cittadella”, F P, G F Z, Ataman S.r.l., non costituiti in giudizio;



per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 00073/2023.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di C M, di E P e di A P;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2024 il Cons. L F e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale.



FATTO

1.E P, A P, C M esponevano nel ricorso di primo grado di essere comproprietarie dal 1985 di un’unità immobiliare ricompresa nel Condominio “La Cittadella”, nel Comune di Castel Maggiore, in via Curiel n. 35, realizzata in forza di convenzione di lottizzazione del 9 maggio 1962 tra il predetto Comune ed il sig. Leonida Zarri.

Congiuntamente al suddetto appartamento assumevano, altresì, di aver acquistato la comproprietà “pro quota” delle aree comuni e pertinenziali del suindicato condominio tra cui, per quanto di rilievo nel presente giudizio, la comproprietà dell’area cortiliva contraddistinta, al foglio 22, particelle 91, 159 e 160, del nuovo catasto edilizio.

Ai sensi della suindicata convenzione di lottizzazione, i predetti mappali avrebbero dovuto essere ceduti gratuitamente al Comune, ma tale cessione gratuita non si è, di fatto, mai perfezionata.

In seguito alla modifica dello strumento urbanistico, l’Amministrazione comunale, con delibera della Giunta n. 112, del 22 agosto 2003, approvava il progetto esecutivo per la realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra le vie Galliera, Gramsci e Repubblica.

Il Comune provvedeva, quindi, all’occupazione ed alla trasformazione delle predette aree condominiali, in assenza di un formale provvedimento di esproprio.

In data 22 novembre 2021, l’Amministrazione comunicava ai condomini l’avvio del procedimento per l’acquisizione coattiva, ai sensi dell’art 42-bis., d.P.R. 327/2001, del solo mappale 91, e non anche dei mappali 159 e 160.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 69, del 29 dicembre 2021, veniva disposta l’acquisizione dell’area di cui al mappale 91, di complessivi mq. 32,18, in base alla manifestata necessità di realizzare un collegamento ciclo pedonale tra il centro abitato ed il centro commerciale “le Piazze”, ritenuta prevalente sull’interesse dei condomini alla conservazione di una piccola porzione di area condominiale posta ai confini della proprietà.

Con il ricorso di primo grado, incardinato dinanzi al T.a.r. per l'Emilia Romagna, E P, A P, C M lamentavano, con una prima domanda, l’illegittimità dell’atto di acquisizione sanante relativo alla area della menzionata particella n. 91 e, con una seconda domanda, chiedevano la condanna del Comune alla restituzione, previa riduzione in pristino, delle aree di cui alle particelle nn. 159 e 160, in quanto, a loro dire, occupate “sine titulo”.

A sostegno del ricorso proponevano i seguenti quattro motivi:

I) Violazione di legge per violazione e falsata applicazione dell’art. 42-bis D.P.R.n.327/2001. Violazione di legge per violazione dell’art.3 L.n.241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per motivazione apodittica, contraddittoria e perplessa. Eccesso di potere per falsità dei presupposti. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione di fatto e di diritto; II) Violazione di legge per violazione e falsata applicazione dell’art. 42-bis D.P.R.n.327/2001. Violazione di legge per violazione dell’art.3 L.n.241/1990. Eccesso di potere motivazione irragionevole, contraddittoria e perplessa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Mancata precisa individuazione dei beni oggetto del procedimento ;III) Violazione di legge per violazione e falsata applicazione dell’art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001. Violazione di legge per violazione e falsata applicazione degli art.2932 e 2946 c.c. Eccesso di potere per sviamento: invece che procedere alla restituzione delle aree; IV) Violazione di legge per violazione e falsata applicazione dell’art. 42-bis D.P.R. n.327/2001. Violazione di legge per violazione degli artt.20 e 45 D.P.R. n. 327/2001. Violazione di legge per violazione e falsata applicazione degli artt.1, 7, 8 e 10 L.n.241/1990. Eccesso di potere per violazione dei principi di partecipazione, buona fede e trasparenza. Violazione del diritto di partecipazione effettiva al procedimento dei soggetti interessati. Eccesso di potere per sviamento .

Si costituiva nel giudizio di primo grado il Comune, eccependo l’infondatezza di entrambe le domande, e rilevando, in sintesi, quanto alla prima, l’esistenza di una motivazione adeguata a sostegno dell’atto di acquisizione coattiva dell’area di cui al mappale n. 91, mentre, in relazione alla seconda, la circostanza per cui l’Amministrazione avrebbe dovuto considerarsi già proprietaria dei mappali nn. 159 e 160 in virtù di un atto di compravendita sottoscritto il 28 luglio 2021 con il relativo proprietario, G F Z.

Con memoria le ricorrenti contestavano la validità dell’atto di acquisto del 2021, che, a loro avviso, sarebbe avvenuto “a non domino”. Ciò in quanto assumevano di aver previamente acquisito, in data 13 gennaio 1986, le aree di cui ai mappali 159 e 160 dal precedente dante causa, Leonida Zarri.

Il T.a.r., con la decisione 6 febbraio 2023, n.73 ha:

a) respinto la domanda di annullamento del provvedimento di acquisizione sanante;

b) accertato “incidenter tantum” l’inefficacia nei confronti delle ricorrenti dell’atto di compravendita del 28 luglio 2021 avente ad oggetto la cessione al Comune di Castel Maggiore delle aree costituenti porzioni delle aree indicate al NCEU, al foglio 22, mappali nn.159 e 160;

c) accolto la domanda di accertamento dell’illegittima occupazione delle aree mappali nn.159 e 160 e disposto la relativa restituzione previa riduzione in pristino;

d) respinto la domanda di condanna del Comune al risarcimento del danno.

Il Comune ha proposto appello principale.

Si sono costituite nel giudizio di appello E P, A P, C M, le quali, a loro volta, hanno proposto appello incidentale.

In vista dell’udienza camerale del 13 giugno 2024 le parti hanno depositato memorie con le quali hanno chiarito e ulteriormente argomentato la fondatezza delle rispettive posizioni difensive.

All’udienza pubblica del 13 giugno 2024 la causa veniva trattenuta in decisione.



DIRITTO

Con il primo mezzo di gravame la parte appellante principale lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, in asserita violazione dell’art. 8, c.p.a., ha accertato la validità dell’atto di compravendita del 24 dicembre1985 di cui si è dato conto nella parte in fatto, e, conseguentemente, ritenuto effettuato a non domino il successivo acquisto da parte del Comune, avvenuto in data 28 luglio 2021.

Ad avviso del Comune appellante, la sentenza impugnata, nel riconoscere la prevalenza di del primo titolo di acquisto, e conseguentemente il difetto di legittimazione di Leonida Zarri a ulteriormente disporre delle aree di cui ai mappali 159 e 160, avrebbe esorbitato dai limiti della propria giurisdizione, decidendo una questione attinente ad un conflitto tra titoli, riservata alla giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria.

Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti.

La tesi accolta dal giudice di primo grado è chiaramente ispirata all’orientamento giurisprudenziale che, specie nella materia espropriativa, ha approfondito il tema dei rapporti tra eccezione di usucapione e riparto di giurisdizione.

Alla stregua di tale orientamento, se, in linea di principio, la domanda principale di accertamento dell'usucapione ricade nella giurisdizione ordinaria, e non in quella esclusiva del giudice amministrativo in tema di espropriazione per pubblica utilità (art. 133, primo comma, lett. g, cod. proc. amm.), cionondimeno è necessario operare una distinzione a seconda che l’usucapione venga fatta valere in via di semplice eccezione (riconvenzionale) oppure con una vera e propria domanda riconvenzionale di accertamento dell’esistenza del diritto di proprietà (Cons. Stato, sez. IV, 18 maggio 2022, n. 3922; Cons. giust. amm. 6 luglio 2020, n. 539; Cons. Stato, sez. IV, 24 ottobre 2017, n. 4888; Cons. Stato, sez. IV, 23 giugno 2016, n. 3415).

In base a tale impostazione, qualora l'amministrazione, nel giudizio amministrativo proposto da chi alleghi di essere proprietario dell'immobile, deduca di avere usucapito la proprietà, tale difesa va qualificata come eccezione riconvenzionale, risolvibile mediante cognizione incidentale da parte del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 8, comma 1, cod. proc. amm. (in materia la prima decisione risale a Cons. giust. amm. sic. 14 gennaio 2013, n. 9; in termini, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 maggio 2022, n. 3922; Cons. giust. amm. sic. 6 luglio 2020, n. 539; Cons. Stato, sez. IV, 24 ottobre 2017, n. 4888).

E ciò perché si tratterebbe in questi casi di accertare, in via incidentale, un presupposto di fatto che condiziona la legittimità dell’atto impugnato e non anche di dichiarare definitivamente la proprietà in capo a chi la rivendica.

Reputa il Collegio che tale orientamento non

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