Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-12-20, n. 202108428

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-12-20, n. 202108428
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202108428
Data del deposito : 20 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/12/2021

N. 08428/2021REG.PROV.COLL.

N. 05867/2021 REG.RIC.

N. 05970/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sui seguenti ricorsi in appello:
1) numero di registro generale 5867 del 2021, proposto dai signori P G, C E, G G, A A, C B, C C, C C, F A, M C, M C, G D, R E, E C, M G, M G, R P, R S, A S, G S, M S, G S ed E S, rappresentati e difesi dagli avvocati A D M e L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia,



contro

- il Comune di Vico Equense, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
- la Regione Campania, il signor F S L ed il Condominio Domus Aequana, non costituiti in giudizio;

2) numero di registro generale 5970 del 2021, proposto dai signori Vincenzo Marrone, Gianfranco Paolillo, Vincenzo Maffucci, Angelo De Feo, Roberto Franco, Giuseppe Rapesta, Francesco Esposito, Antonio Staiano, Paola Cioffi, Giuseppe Cioffi, Anna Cioffi, Maria Giuseppa Imperato e dalla Yaris S.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Aldo Starace, Umberto Morelli e L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia,



contro

il Comune di Vico Equense, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia,



nei confronti

della Regione Campania, del signor F S L, dei condomini “Domus Aequana” e “L’Ulivo” e dei signori Carmen Santoro e Gaetano Santoro, non costituiti in giudizio;



per la revocazione

quanto al ricorso n. 5867 del 2021:

della sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, 17 marzo 2021, n. 2306, che ha accolto l’appello n. 2725/2020 R.G., proposto dal Comune di Vico Equense per la riforma della sentenza del TAR Campania, sede di Napoli, sezione V, 25 ottobre 2019, n. 5077, la quale aveva accolto il ricorso n. 1339/2016 R.G. proposto dai ricorrenti in revocazione per l’annullamento della deliberazione 30 dicembre 2015, n. 74, del Consiglio comunale di Vico Equense e per la condanna del Comune stesso al risarcimento dei danni in dipendenza da acquisizione coattiva sanante di terreni di loro proprietà;

quanto al ricorso n. 5970 del 2021:

della sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, 18 marzo 2021, n. 2323, che ha accolto l’appello n.10091/2019 R.G., proposto dal Comune di Vico Equense per la riforma della sentenza del TAR Campania, sede di Napoli, sezione V, 25 ottobre 2019, n. 5076, la quale aveva accolto il ricorso n. 1280/2016 R.G. proposto dai ricorrenti in revocazione per l’annullamento della deliberazione 30 dicembre 2015, n. 74, del Consiglio comunale di Vico Equense di cui sopra e per la condanna del Comune stesso al risarcimento dei danni in dipendenza da acquisizione coattiva sanante di terreni di loro proprietà.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vico Equense;

Visti tutti gli atti delle cause;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2021, il Cons. F G S e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti in revocazione sono proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica facenti parte, rispettivamente, dei complessi “Condominio Cooperativa L’Ulivo” (ricorso n. 5867/2021 R.G.) nonché “Domus Aequana” (ricorso n. 5970/2021 R.G.), entrambi realizzati in Comune di Vico Equense sui terreni di proprietà di certo F S L, originariamente in esecuzione di un piano di zona per l’edilizia economica e popolare - PEEP di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, approvato con deliberazione del Presidente della Regione Campania n. 3806/1977. Si controverte della pretesa avanzata dal Comune nei loro confronti per la restituzione degli importi da esso pagati al proprietario espropriato per l’acquisizione dei terreni in questione.

2. La complessa vicenda, per quanto qui interessa, si può riassumere così come segue (si vedano le identiche sentenze di primo grado TAR Campania Napoli n. 5077/2019 e n. 5076/2019, non contestate quanto ai fatti storici).

2.1. Il Comune di Vico Equense, con atti 11 maggio 1979, rep. n. 85 Segretario comunale, e 30 maggio 1979, rep. n. 87, ha stipulato con le cooperative di cui si è detto, due convenzioni per assegnar loro in diritto di proprietà alcune aree comprese nel PEEP citato, ai sensi dell’art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

2.2. All’art. 7 di queste convenzioni, si stabiliva in particolare che: “ il Comune ora per quando ne acquisterà la proprietà concede alla cooperativa costituita ... il diritto di proprietà sull’area … di sedime del fabbricato e le relative pertinenze... il corrispettivo dell’assegnazione del diritto di proprietà di cui alla presente convenzione resta convenuto: a) nel costo di acquisizione dell’area assegnata...da utilizzarsi per gli insediamenti residenziali e per le opere di urbanizzazione quale risulti definito con l’applicazione dei criteri indennitari di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni; nonché nel costo delle spese che il Comune abbia sostenuto in dipendenza delle procedure di acquisizione di cui sopra… ”.

2.3. Le cooperative stipulanti quindi hanno versato l’indennità di esproprio così determinata, commisurata appunto ai criteri della l. n. 865/1971; il Comune, con i decreti del Sindaco 8 agosto 1981, n. 562, e 28 giugno 1983, n. 166, ha espropriato i fondi; le cooperative di conseguenza hanno realizzato gli alloggi e li hanno assegnati in proprietà ai beneficiari, fra i quali appunto vi sono gli attuali ricorrenti.

2.4. È accaduto però che il proprietario dei fondi trasformati, il citato F S L, ha contestato l’esproprio nei suoi confronti, con gli esiti di cui subito.

2.5. In primo luogo, il TAR Campania Napoli, con sentenza sez. III, 29 gennaio 1988, n. 17, confermata in appello con la decisione sez. IV di questo Consiglio 16 marzo 1999, n. 308, ha accolto il ricorso da lui presentato e annullato il PEEP di cui si è detto e tutti gli atti della connessa procedura espropriativa, ovvero la dichiarazione di pubblica utilità, le delibere del Consiglio comunale concernenti l’assegnazione dei suoli e i decreti di esproprio.

2.6. In secondo luogo, la Corte di appello di Napoli, con sentenza 11 marzo 2011, n. 774, confermata con la sentenza Cass. civ., 13 novembre 2013, n. 32439, ha condannato il Comune di Vico Equense al pagamento in suo favore della somma di €. 645.674,41, oltre rivalutazione a decorrere dall’1 gennaio 1983 ed interessi, a titolo di risarcimento dei danni subiti per la perdita del valore venale del fondo ed il deprezzamento della residua proprietà.

2.7. A fronte di ciò, il Comune ha attivato il procedimento di acquisizione coattiva sanante ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, procedimento terminato con la deliberazione del Consiglio 6 novembre 2013, n. 40, nella quale si stabilisce: “ di accertare che le aree di proprietà del sig. L F S … giusti gli atti annullati e le convenzioni stipulate dalle Cooperative l’Ulivo e Domus Aequana sono state utilizzate dalle stesse e oggi dagli aventi causa per scopi di edilizia economica e popolare che sono meritevoli di tutela e integrano gli estremi del rilevante interesse pubblico; di condividere e di approvare i criteri e le risultanze della relazione di valutazione redatta dal Responsabile del procedimento … e di approvare quale importo dell’indennizzo ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 spettante al sig. L F S la somma di Euro 620.467,58 da versarsi al proprietario entro gg. 30 dalla definizione del presente procedimento; di procedere all’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 con il presente atto dei suoli indicati in epigrafe; di impegnare ... la somma di Euro 620.467,58... quale anticipazione per la copertura del provvedimento di cui sopra da ripetere unitamente a ogni futuro esborso nei confronti dei soggetti aventi causa dal

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