Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-01-02, n. 201900020

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-01-02, n. 201900020
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201900020
Data del deposito : 2 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/01/2019

N. 00020/2019REG.PROV.COLL.

N. 01525/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1525 del 2016, proposto dalla società Sama Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. G D B ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Piediluco n. 9, presso lo studio dell’avv. P D G;

contro

Comune di Spoltore, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato T M, con domicilio eletto presso lo studio s.r.l. Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini 30;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, n. 322 del 23 luglio 2015, resa inter partes , concernente inadempimento di convenzione urbanistica e risarcimento del danno.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Spoltore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 8 novembre 2018 il consigliere G S e uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, gli avvocati B. Candreva, su delega di Di Blasio, e Nieddu su delega di Marchese;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società Sama Immobiliare s.r.l. (in prosieguo la società), proposto un primo ricorso, davanti al T.a.r. per l’Abruzzo – Pescara, avverso il silenzio del Comune di Spoltore, dichiarato improcedibile dal Tribunale in ragione del sopravvenuto diniego del progetto preliminare delle opere di urbanizzazione, ha proposto un secondo ricorso reclamando quanto segue:

a) la declaratoria dell’inadempimento della convenzione sottoscritta il 26 aprile 2010 nonché dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Spoltore in ordine alla richiesta di approvazione del progetto preliminare di realizzazione delle opere di urbanizzazione relative alla predetta convenzione;

b) il risarcimento del danno conseguente al lamentato inadempimento.

2. La società ha evidenziato, innanzi al Tribunale, che il Comune di Spoltore, dopo aver rilasciato il permesso di costruire n. 40 del 2010, avente ad oggetto la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione, non rilasciava il titolo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui alla convenzione nonostante ripetute richieste di integrazione e di rimodulazione del progetto, puntualmente soddisfatte.

3. Costituitasi l'Amministrazione comunale, il Tribunale ha rigettato il ricorso compensando le spese di giudizio.

4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che non è stato evidenziato, né provato, alcun rapporto di causalità tra l’impossibilità di vendere gli immobili ed il comportamento del Comune e che la mancata attestazione dell’ultimazione dei lavori ex art. 25 t.u. edilizia fornisce la prova dell’assenza del “ nesso tra lo stato del procedimento del progetto delle urbanizzazioni e l’impossibilità di conseguire l’agibilità ”.

5. Avverso tale pronuncia la società ha interposto appello, notificato il 5 febbraio 2016 e depositato il 26 febbraio 2016, lamentando, attraverso due motivi di gravame (pagine 14 – 21), quanto segue:

I) il Tribunale non ha tenuto conto del comportamento inadempiente dell’Amministrazione che, nel non aver rispettato il contenuto tecnico della convenzione e lasciato trascorrere circa quattro anni prima di provvedere, ha violato sia l’art. 2 bis della legge n. 241 del 1990 sia i principii di buona fede e correttezza;

II) il Tribunale ha errato nel ritenere che la società avrebbe dovuto comunque portare a compimento i lavori, in quanto l’ultimazione dei fabbricati non era possibile senza la propedeutica approvazione, da parte del Comune, delle opere di urbanizzazione;

II.1.) si allega una nuova perizia giurata per attestare l’entità del danno subito per effetto del comportamento inadempiente dell’Amministrazione.

6. In data 12 aprile 2016 si è costituito in giudizio il Comune di Spoltore con atto di stile, al quale ha fatto seguito la produzione di documenti ritenuti utili ai fini della decisione.

7. In vista della trattazione nel merito del ricorso il Comune appellato ha depositato memoria insistendo per la reiezione del gravame alla luce degli evidenziati comportamenti inadempienti che sarebbero in realtà ascrivibili alla società. La difesa comunale ha eccepito l’inammissibilità delle domande di controparte ed ha sottolineato che “ i lavori di costruzione delle unità abitative sono ben lontani dall’essere ultimati ”. In subordine ha eccepito il concorso di colpa della società ai sensi dell’art. 1227 c.c.

8. Il ricorso, discusso alla pubblica udienza dell’8 novembre 2018, non merita accoglimento.

8.1. Giova ripercorrere brevemente i passaggi essenziali della vicenda di causa così come ricavabili dagli atti del giudizio:

- in data 26 aprile 2010 la società stipulava con il Comune di Spoltore convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione nella zona di via Massera di detto Comune, destinata a zona di completamento B1, in parte ricadente nella proprietà della società medesima;

- la stipula di tale convenzione, avvenuta con la partecipazione di altri proprietari, era considerata condizione ineludibile ai fini del rilascio del permesso di costruire per la realizzazione, ad opera della stessa società, di fabbricato per civile abitazione da eseguirsi nelle aree contraddistinte in catasto al foglio n. 11, particelle nn. 317, 318, 266, 798 e 805, situate in via del Mattatoio Vecchio;

- in data 28 giugno 2010 veniva rilasciato detto permesso di costruire con la seguente testuale prescrizione: “ prima del rilascio del certificato di agibilità dovranno essere ultimate, collaudate e cedute all’intestato Ente tutte le opere di urbanizzazione di cui alla convenzione stipulata il 26.04.2010 ”;

- nelle more della predisposizione del progetto preliminare, che veniva presentato dalla società il 25 giugno 2010, venivano avviati i lavori per la realizzazione del fabbricato assentito;

- il Comune faceva pervenire alla società plurime richieste di integrazione, segnatamente il 30 giugno 2010, il 13 febbraio 2012, il 14 marzo 2013 e, infine, il 15 maggio 2013;

- stante il successivo silenzio dell’Amministrazione, la società, ritenendo di aver puntualmente integrato la documentazione ad ogni richiesta dell’Amministrazione, indirizzava, in data 11 dicembre 2013 e in data 14 marzo 2014, due diffide di cui la seconda rimaneva senza esito;

- proposto ricorso per far valere il silenzio inadempimento del Comune di Spoltore, interveniva il preavviso di diniego del 2 settembre 2014, con conseguente declaratoria di improcedibilità di tale iniziativa giurisdizionale pronunciata dal T.a.r. Abruzzo – Pescara.

8.2. La proposizione del ricorso originario, come sopra evidenziato, è quindi inteso alla condanna del Comune di Spoltore al risarcimento del danno patito dalla società, quantificato in € 700.000,00 come da perizia versata in atti, per le seguenti voci: - “ oneri finanziari passivi maturati nel periodo di fermo della costruzione ”;
- “ perdita di utili conseguenti il crollo dei valori di mercato ”. Il danno patito, di cui si è chiesto il risarcimento, è esattamente connesso al fatto che l’Amministrazione avrebbe indotto in errore la società “ onerandola a redigere e presentare un progetto di opere di urbanizzazione in violazione del vigente PRG ” stante il recepimento nel corso della convenzione (art. 5) della variante tecnica precedentemente approvata dal Consiglio comunale. L’Amministrazione, a dire della ricorrente originaria, avrebbe violato i termini di cui all’art. 3, lett. b) della convenzione e comunque, ove tale clausola fosse ritenuta affetta da nullità, il comportamento adottato sarebbe in contrasto con il generale principio di buona fede.

8.3. L’odierna appellante, nel formulare rilievi critici avverso la gravata pronuncia, articola, come sopra esposto, due motivi suscettibili, per il loro tenore, di trattazione congiunta. La società, in particolare, nel reiterare le considerazioni a base del ricorso di primo grado, argomenta nel senso della ricorrenza degli elementi costitutivi del preteso illecito ascrivibile all’Amministrazione, in ordine sia all’elemento soggettivo della colpa che del danno lamentato (quest’ultimo asseritamente comprovato attraverso la produzione di nuovo elaborato peritale), oltre che del nesso di causalità lamentandosi, da un lato, il comportamento inadempiente dell’Amministrazione, dall’altro il notevole ritardo nel completare l’ iter procedimentale.

8.4. Le considerazioni dell’appellante non sono condivisibili per le seguenti ragioni:

- non possono avere ingresso nel presente giudizio, come eccepito da parte resistente, gli elaborati peritali prodotti dall’appellante al fine di dimostrare il nesso di causalità ed il danno occorso, atteso che il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello riguarda anche le prove c.d. precostituite, quali i documenti, la cui produzione è subordinata al pari delle prove c.d. costituende, alla verifica della sussistenza di una causa non imputabile, che abbia impedito alla parte di esibirli in primo grado ovvero alla valutazione della loro indispensabilità (Cons. Stato, sez. IV, 20 agosto 2018, n. 4969). Ebbene, nel caso di specie non si rinviene alcuno degli speciali motivi previsti dall’art. 345 c.p.c. in grado di giustificare il superamento del citato divieto (Cons. Stato, sez. IV, 11 ottobre 2017, n. 4703);

- in particolare, parte appellante ha prodotto relazione tecnica, a firma dell’Ing. Cauti, tesa a dimostrare l’impossibilità tecnica di completare il fabbricato in assenza delle opere di urbanizzazione per la necessità di provvedere “ agli allacci delle singole unità alla rete pubblica ”;

- ferma l’inutilizzabilità di tale elaborato nel presente giudizio, è d’uopo rilevare che le condizioni ancora al rustico del manufatto non possono giustificarsi nemmeno in astratto per la necessità di previamente realizzare il tracciato stradale;

- dagli atti di causa, ed in particolare dall’elaborato fotografico effettuato dal Comune di Spoltore il 9 gennaio 2015 e prodotto in prime cure (doc. 18), si evince che, a quella data, il fabbricato è ancora al grezzo siccome privo di intonacatura interna ed esterna, finitura degli impianti, posa in opera di porte e finestre, completamento del vano scala e sistemazione esterna;

- parte appellata ha prodotto agli atti del presente giudizio (in data 18 ottobre 2018) la SCIA edilizia presentata dalla società, in data 10 novembre 2015, per il “ completamento di un fabbricato di civile abitazione già assentito senza alcuna modifica ”, che contempla tra i lavori da realizzare anche il “ completamento degli impianti ”;

- di tale documento si può tener conto, ai sensi del su richiamato art. 104 c.p.a., essendo in re ipsa l’impossibilità di tempestiva produzione nel corso del giudizio di prime cure essendo successiva alla data cui risale la pronuncia odiernamente impugnata;

- tale produzione documentale è in grado di dimostrare per tabulas che lo stato non avanzato dei lavori non poteva addebitarsi alla mancata approvazione del progetto;

- deve quindi condividersi quanto osservato dal Tribunale a proposito della mancata dimostrazione del necessario nesso causale tra il danno lamentato, correlato alla mancata vendita degli appartamenti, ed il comportamento assuntivamente inadempiente dell’Amministrazione;

- parte appellante insiste nell’evidenziare che sono trascorsi quattro anni dalla presentazione dell’originario progetto delle opere di urbanizzazione, quando invece “ Per la sussistenza del danno da ritardo, come per la responsabilità aquiliana, occorre verificare la presenza dei presupposti di carattere oggettivo (ingiustizia del danno, nesso causale, prova del pregiudizio subito), nonché quelli di carattere soggettivo (dolo o colpa della p.a.), con la precisazione che la valutazione di questi ultimi non può essere fondata soltanto sul dato oggettivo del procrastinarsi del procedimento amministrativo ” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 giugno 2018, n. 3730);

- occorre altresì evidenziare che la società appellante non ha impugnato il provvedimento del 14 ottobre 2014, con cui il Comune ha rigettato il progetto preliminare per la realizzazione di opere di urbanizzazione dalla stessa proposto, precludendo così ogni sindacato sulla legittimità di tale atto al fine di verificare l’effettiva sussistenza delle sue ragioni giustificative;

- secondo consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, infatti, “ Il risarcimento del danno da ritardo, relativo ad un interesse legittimo pretensivo, non può essere avulso da una valutazione concernente la spettanza del bene della vita ed è subordinato, tra l'altro, anche alla dimostrazione che l'aspirazione al provvedimento sia destinata ad esito favorevole e quindi alla dimostrazione della spettanza definitiva del bene della vita collegato a tale interesse;
ciò in quanto l'entrata in vigore dell' art.

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