Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-09-13, n. 202106278
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Testo completo
Pubblicato il 13/09/2021
N. 06278/2021REG.PROV.COLL.
N. 05346/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5346 del 2019, proposto da
Presidio Ospedaliero - Casa di Cura Pineta Grande S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S A, M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati V G, A N, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini 30;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 06942/2018, resa tra le parti, concernente il monitoraggio dei tetti di spesa fissato dal D.C.A. n. 3 del 26.01.2015 - periodo gennaio - dicembre 2015;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica, tenutasi da remoto, del giorno 1 luglio 2021 il Cons. Stefania Santoleri; quanto alla presenza degli avvocati si fa rinvio al verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR per la Campania, sede di Napoli, la ricorrente ha premesso di essere una struttura sanitaria operante sul litorale Domizio in regime di accreditamento istituzionale nel sistema sanitario nazionale che eroga, tra l’altro, prestazioni emergenziali, essendo inserita nella rete di emergenza sanitaria della Regione Campania, SIRES – 118 ed autorizzata alle funzioni di P.O. di II livello nella rete SIRES con DCA n. 61/2011.
Ha lamentato l’insufficienza del budget assegnatole tenuto conto, in particolare, della prestazione di attività sanitarie in regime di emergenza/urgenza, non programmabili né procrastinabili.
Ha rappresentato di aver chiesto più volte all’Amministrazione la remunerazione di tali prestazioni anche se rese extra budget; dinanzi al rifiuto dell’Amministrazione è intercorso tra le parti un contenzioso diretto ad ottenere la remunerazione di tali prestazioni di urgenza/emergenza, essendosi rifiutata la ricorrente di stipulare il contratto ex art. 8 quinquies del d.lgs. 502/1992.
Solo nell’anno 2015 la ricorrente ha stipulato tale contratto a fronte di un budget pari all’importo di € 39.270.000,00, a suo dire, comunque insufficiente a far fronte agli oneri derivanti dalle prestazioni sanitarie di pronto soccorso.
2. - Con nota 23359 del 26 gennaio 2016, relativa al “monitoraggio tetti di spesa fissato dal DCA n. 3 del 26/1/2015- periodo gennaio-dicembre 2015”, la ASL Caserta ha rappresentato che il fatturato presentato dalla ricorrente per l’anno 2015 era pari ad € 55.727.713, 38 a fronte del tetto di spesa fissato con la delibera n. 1712/2014 di € 39.270.000,00; ha quindi precisato, con tale nota, che “ogni sforamento del budget di cui sopra a qualunque titolo operato, è privo di copertura di spese e, pertanto, in questa fase in nessun modo liquidabile; i volumi di prestazioni erogabili vanno distribuiti possibilmente in maniera omogenea nell’arco dell’anno”.
3. Tale provvedimento è stato impugnato in primo grado dalla società ricorrente, deducendo, in estrema sintesi che:
- illegittimamente la ASL avrebbe preteso di estendere i limiti del budget anche alle prestazioni rese in regime emergenziale, non tenendo neppure conto che sarebbero state rese in esecuzione dell’ordinanza del TAR Campania n. 1583/2012 che, in un pregresso contenzioso tra le parti, aveva ritenuto tali prestazioni non rifiutabili, legittimando, a suo dire, l’erogazione extra budget;
- il budget sarebbe stato fissato senza svolgere un’adeguata istruttoria e sarebbe stato insufficiente a coprire anche le spese relative al pronto soccorso;
- la propria struttura non sarebbe una casa di cura accreditata, bensì un presidio ospedaliero da equipararsi ad un ospedale pubblico o classificato: per tale tipo di struttura non sarebbe possibile limitare ex ante il budget relativo alla prestazioni erogabili, tenuto conto che la struttura fornisce prestazioni di emergenza non preventivabili e non rifiutabili.
3.1 - La ASL di Caserta, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; ha poi replicato alle doglianze proposte chiedendone il rigetto.
4. - Con la sentenza appellata il TAR ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione ed ha respinto il ricorso.
5. - Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto appello articolato sulla base di un unico motivo di impugnazione, con il quale ha contestato la statuizione del TAR insistendo, in particolare, sulla natura di Presidio Ospedaliero della propria struttura, da equipararsi alle strutture sanitarie pubbliche (ospedali pubblici, ospedali classificati, IRCSS) e non alle case di cura private accreditate; ha poi sostenuto che, in difetto di ciò, si sarebbe verificato un ingiustificato arricchimento a vantaggio dell’Amministrazione, tenuto conto della impossibilità di rifiutare le cure di emergenza anche in caso di consumazione del budget; ha ribadito che tali prestazioni non avrebbero potuto essere computate nel tetto di spesa,