Consiglio di Stato, sez. I, parere interlocutorio 2024-11-26, n. 202401451
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Testo completo
Numero 01451/2024 e data 26/11/2024 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 16 ottobre 2024
NUMERO AFFARE 00341/2023
OGGETTO:
Ministero dell'interno.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
quanto al ricorso n. 1155 del 2022:
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Fondazione Marino Marini - C F C contro l’U.T.G. - Prefettura di Pistoia per l’annullamento:
- del provvedimento 62701 del 13 dicembre 2021 con cui è stato disposto “l’annullamento parziale della delibera n. 94 in data maggio 2021, punto 4, con la quale il Consiglio di amministrazione della Fondazione ‘Marino Marini’ ha nominato direttamente l’Organo di Controllo”;
-nonché di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e consequenziali;
quanto al ricorso n. 1595 del 2022:
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Fondazione Marino Marini contro l’U.T.G. - Prefettura di Pistoia, per l’annullamento:
- del provvedimento n. 9978 del 25 febbraio 2022 con cui è stato disposto “l’annullamento della delibera assunta in data 15 dicembre 2021, con la quale il Consiglio di amministrazione della Fondazione ‘Marino Marini’ ha modificato lo Statuto della Fondazione”;
- nonché di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e consequenziali;
quanto al ricorso n. 341 del 2023:
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Fondazione Marino Marini contro la Regione Toscana per l’annullamento del decreto della Regione Toscana n. 5860 del 1° aprile 2022, con cui è stata denegata l’iscrizione della Fondazione al registro unico nazionale del terzo settore;
LA SEZIONE
Vista la nota n. 9290 del 1° agosto 2022 di trasmissione della relazione, con la quale il Ministero dell’Interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare n. 01155 del 2022;
Vista la nota n. 11927 del 19 ottobre 2022 di trasmissione della relazione, con la quale il Ministero dell’Interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare n. 01595 del 2022;
Visto il parere interlocutorio n. 98/2023 del 26 gennaio 2023, con il quale è stata disposta la riunione dei predetti ricorsi n. 1155 del 2022 e n. 1595 del 2022 e sono stati disposti incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione;
Viste le relazioni integrative trasmesse rispettivamente con nota n. 11556 del 25 ottobre 2023 e con nota n. 12173 del 10 novembre 2023;
Vista la nota ministeriale del 4 aprile 2024;
Visto il parere interlocutorio n. 572/2024 del 2 maggio 2024 che ha disposto ulteriori incombenti istruttori;
Vista la nota 7083 del 20 giugno 2024 con cui il Ministero ha trasmesso la ulteriore relazione integrativa in adempimento dell’ordine istruttorio;
Visti, quanto al ricorso n. 341/2023, la relazione trasmessa con nota n. 004015 del 27 marzo 2023, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo ed il parere interlocutorio n. 1020/2023 del 22 novembre 2023;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere A D M;
Premesso in fatto:
1.- Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto il 12 aprile 2022 (n. 1155/2022) la Fondazione Marino Marini ha chiesto l’annullamento del provvedimento n. 62701 del 13 dicembre 2021, con cui il Prefetto di Pistoia aveva disposto l’annullamento parziale della delibera n. 94 del 14 maggio 2021 del Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione ‘Marino Marini’ recante la nomina, ai sensi del d.lgs.n.117 del 2017, di tre professionisti quali componenti dell’Organo di Controllo della stessa, benché l’atto costitutivo e lo statuto della Fondazione non fossero ancora stati adeguati in funzione del passaggio al Registro del Terzo Settore e dunque nulla prevedessero in merito alle modalità di nomina di tale Organo.
2.- Il ricorso è affidato ad un unico, articolato motivo di censura, rubricato “violazione art.25 c.c. e dello Statuto della Fondazione; illogicità, travisamento, difetto di motivazione e di contraddittorio; eccesso di potere particolarmente sotto il profilo dello straripamento di potere; ingiustizia manifesta”.
A giudizio della Fondazione ricorrente le motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato sarebbero in contrasto con gli orientamenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, competente all’attuazione del Registro del Terzo Settore, il quale con nota 1560 del 2 novembre 2020 avrebbe chiarito che gli artt. 30 e 31 del d.lgs. n.117 del 2017 devono considerarsi immediatamente applicabili, in quanto inerenti all’organizzazione interna degli enti del Terzo Settore; né l’impugnato provvedimento avrebbe potuto considerarsi legittimo in ragione della mancata modifica statutaria, e perciò della violazione delle norme statutarie vigenti che disciplinano la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti, in quanto con