Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-11-03, n. 202107345
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Pubblicato il 03/11/2021
N. 07345/2021REG.PROV.COLL.
N. 03745/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3745 del 2017, proposto da
M G, rappresentata e difesa dagli avvocati M B e S M, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 26/B;
contro
Università degli Studi Roma, “La Sapienza”, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata
ex lege
;
nei confronti
M P M, P Bta, e Alessandro Gebbia, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma (Sezione Terza), n. 11366/2016, resa tra le parti, concernente una procedura selettiva per un master di II livello;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi Roma, “La Sapienza”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2021 il Cons. A M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sig.ra M G ha partecipato, con esito positivo, alla selezione pubblica per l’ammissione al master di II livello in “Traduzione Specializzata”, indetta dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Pagato quanto dovuto per l’iscrizione al corso (€ 1.750/00), la sig.ra Gabellone ha iniziato a frequentare, ma poco dopo, le è stato inibito di accedere alle lezioni.
La sig.ra Gabellone ha, quindi, impugnato, davanti al T.A.R. Lazio – Roma, l’esclusione dal master disposta nei propri confronti in via di fatto.
Nelle more del giudizio l’ateneo ha adottato l’atto 7/6/2005, n. 642 con cui ha autorizzato il rimborso, in favore della sig.ra Gabellone, della somma di € 1.750/00 da costei pagata per l’iscrizione al master, basando la decisione sulla riscontrata carenza del titolo di studio necessario per l’ammissione al corso.
Tale atto è stato impugnato dalla sig.ra Gabellone con ricorso per motivi aggiunti.
Con sentenza 15/11/2016, n. 11366, l’adito Tribunale ha respinto il gravame.
Avverso la sentenza ha proposto appello la sig.ra Gabellone.
Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’amministrazione appellata.
Alla pubblica udienza del 21/10/2021 la causa è passata in decisione.
A sostegno dell’appello si deducono i seguenti motivi.
a) Il Tribunale avrebbe ritenuto che il provvedimento di esclusione, in origine mancante, sia stato “ successivamente adottato ”. Ma così non sarebbe atteso che l’Università si sarebbe semplicemente limitata a disporre la restituzione delle somme pagate a titolo di iscrizione al corso, senza, peraltro, addurre la ragioni poste a fondamento dell’espulsione.
Un espresso provvedimento di esclusione sarebbe stato necessario anche in considerazione dell’affidamento ingenerato nella sig.ra Gabellone dal complessivo comportamento dell’Università.
Il bando, inoltre, non avrebbe previsto alcuna possibilità di esclusione postuma degli studenti ammessi.
b) Altrettanto erronea sarebbe la sentenza laddove afferma che l’esclusione sarebbe, comunque, legittima << … posto che la ricorrente non era in possesso del titolo di laurea richiesto, avendo solo conseguito il diploma di mediatore linguistico, vale a dire diploma di corso triennale, mentre il bando riguardava l’attivazione di un corso di master di secondo livello,
il cui regolamento di ateneo stabiliva all’articolo 15 che per accedervi
“è necessario avere conseguito la laurea specialistica” >>.
E invero, il bando non avrebbe contenuto alcun rinvio al citato art. 15, né avrebbe distinto, ai fini dell’ammissione, tra lauree di I e di II livello,
rimettendo, anzi, al giudizio del Consiglio didattico - scientifico l’individuazione delle lauree di specializzazione compatibili.
Ne consegue che l’appellante, in possesso di un titolo universitario di durata triennale, sarebbe stata in possesso dei titoli richiesti per l’accesso al master.
c) La gravata sentenza sarebbe viziata da difetto di motivazione non avendo il giudice di prime cure esaminato le censure prospettate che qui di seguito vengono riproposte.
c1) L’atto gravato sarebbe viziato da incompetenza in quanto solo il Consiglio didattico - scientifico o il Rettore avrebbero potuto adottare il provvedimento espulsivo.
c2) Il bando della selezione non avrebbe previsto la possibilità di disporre l’esclusione dal master successivamente all’inizio delle lezioni.
c3) Il medesimo bando non avrebbe indicato, come sarebbe stato necessario in ossequio al principio di imparzialità, i criteri in base ai quali il Consiglio didattico - scientifico avrebbe dovuto valutare le “ lauree di specializzazione compatibili ”.
c4) L’esclusione della sig.ra Gabellone, disposta per fatti concludenti e senza motivazione, violerebbe gli artt. 3 e 97 Costituzione. Risulterebbe, inoltre, contraria agli artt. 2 del protocollo addizionale alla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, e F della L. 3/11/1992 n. 454, che garantirebbero ad ognuno il diritto all’istruzione.
c5) Si domanda, infine, il risarcimento dei danni derivanti: dal ritardo con cui è stata disposta l’avversata esclusione;dall’aver rinunciato a un posto di lavoro;dalle spese inutilmente sostenute;dal non aver potuto concludere il corso con conseguente perdita di chance di trovare lavoro nel settore d’interesse.
Le censure cosi sinteticamente riassunte, che si prestano a una trattazione congiunta, non meritano condivisione.
Occorre premettere che il motivo con cui è stato dedotto il difetto di motivazione della sentenza resta assorbito dall’effetto devolutivo dell’appello che consente al giudice di secondo grado di correggere eventuali deficit motivazionali della pronuncia impugnata.
Passando al merito, va rilevato che il bando di selezione per l’accesso al master richiedeva espressamente, ai fini dell’ammissione, uno dei seguenti titoli di studio: “ a) lauree quadriennali di Facoltà o Università di Lingue, Lettere o Filosofia;b) laurea Specialistica in Traduzione Letteraria e Tecnico-Scientifica;lauree di Specializzazione compatibili, a giudizio del Consiglio didattico – scientifico e sempre purché abbiano sostenuto nel corso di studi almeno tre annualità della lingua nella quale intendono conseguire i master ”.
L’appellante, in possesso unicamente del diploma di mediatore linguistico, vale a dire di un diploma di corso triennale, in alcun modo equiparabile alla laurea, era, quindi, all’evidenza, priva del titolo di studio richiesto per accedere al master.
Nel descritto contesto, la sua esclusione era doverosa e vincolata, senza che all’uopo occorresse un’apposita clausola del bando, conseguendo la stessa de plano alla constatata assenza di un requisito di ammissione.
La natura vincolata del potere escludeva la necessità di una specifica motivazione, che in ogni caso è stata fornita dall’amministrazione universitaria, dato che nell’atto (n. 642/2005) con cui è stata disposta la restituzione di quanto pagato per l’iscrizione al master, che contiene, in sé, l’implicito provvedimento espulsivo, si legge che l’appellante era stata erroneamente ammessa “ a frequentare il master pur non essendo in possesso di un titolo di studio necessario per la partecipazione al corso ”.
Sotto altro profilo la mancanza di un requisito essenziale per l’ammissione al corso non consente di configurare in capo all’odierna istante alcun affidamento tutelabile, né la sua esclusione dal master viola le invocate norme poste a garanzia del diritto all’istruzione, atteso che, comunque, quest’ultimo può trovare tutela soltanto subordinatamente al possesso dei requisiti di volta in volta richiesti per il suo esercizio, né è stato dedotto che quelli prescritti dal bando siano da ritenere eccessivamente restrittivi, in modo illogico o irragionevole.
La riscontrata carenza del titolo di studio occorrente per la partecipazione alla selezione priva l’odierna appellante di qualunque interesse all’esame della censura con cui si deduce che il bando non avrebbe fissato i criteri in base ai quali il Consiglio didattico-scientifico avrebbe dovuto valutare le “ lauree di specializzazione compatibili ”.
Non merita, infine, accoglimento il motivo con cui è stato dedotta l’illegittimità dell’atto gravato per incompetenza.
Prescindendo da altre considerazioni, la condivisibile giurisprudenza di questo Consiglio di Stato riconosce, in proposito, come la disposizione dell'art. 21 octies della L. 7/8/1990, n. 241, che esclude l'effetto invalidante del vizio dovuto a “ violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ” trovi applicazione anche in relazione ai provvedimenti viziati per incompetenza relativa, quale eventualmente sarebbe quella di specie (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 4/9/2020, n. 5355 e 3/8/2015, n. 3791;Sez. V, 7/2/2020, n. 971 e 14/5/2013, n. 2602;Sez. II, 22/1/2019, n. 253).
Dalla reiezione dei profili impugnatori del ricorso discende l’infondatezza della domanda risarcitoria.
L’appello va, in definitiva, respinto.
Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi o eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Sussistono eccezionali ragioni per compensare spese e onorari di giudizio.