Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-12-27, n. 202311227

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-12-27, n. 202311227
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202311227
Data del deposito : 27 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2023

N. 11227/2023REG.PROV.COLL.

N. 05800/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5800 del 2023, proposto da:
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Fondamenta s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato S Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

L P s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , Bis Tremila s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , Peep Arrow Entertainment s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , Centro Teatrale Artigiano, in persona del legale rappresentante pro tempore , Teatro Segreto s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , Associazione Siciliateatro, in persona del legale rappresentante pro tempore , T.T.R. - Il Teatro di Tato Russo Coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;



per la riforma:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sede di Roma (Sezione Seconda Quater) n. 08636/2023, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fondamenta s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 il Consigliere Lorenzo Cordì e udito, per parte appellata, l’avvocato S Z;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il Ministero della Cultura ha appellato la sentenza n. 8636/2023 con la quale il T.A.R. per il Lazio – sede di Roma (Sezione Seconda Quater) ha accolto il ricorso proposto da Fondamenta s.r.l., e, per l’effetto, ha annullato: i ) il d.d. n. 641 del 14.7.2022 del Ministero della cultura (Direzione generale dello spettacolo, Servizio I - Teatro, danza, attività circensi e spettacolo viaggiante), con cui era stata respinta la domanda della odierna appellata di ammissione ai contributi per il “ Progetto triennale TRIENNIO 2022-2024 Teatro IMPRESE DI PRODUZIONE TEATRALE (D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre 2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021 Art. 13 comma 1) PROG-2022-105570-TIDPT1-00001 ”; ii ) il presupposto verbale n. 5/2022 del 26-27.5.2022 della Commissione consultiva per il teatro.

2. Con il ricorso introduttivo del giudizio Fondamenta s.r.l. aveva dedotto di essere una Società, costituita nel 2007, che si occupa della formazione e realizzazione di attività artistiche e attoriali e che sarebbe la “ prima realtà privata a Roma per numero di allievi iscritti e per qualità del corpo docente ”. L’odierna appellata ha, altresì, dedotto che, nel 2015, era stata costituita la “ Fondamenta Teatro e Teatri ”, con l’obiettivo, da un lato, di costituire un autonomo campo creativo di produzione teatrale per gli artisti promotori, e, dall’altro, di offrire per i giovani artisti esordienti, uno spazio d’opera e d’inserimento professionale. Nel 2018 la Società aveva presentato domanda per accedere ai contributi ministeriali di cui al programma per gli anni 2018-2020, relativo alle imprese di produzione teatrale, ed era risultata ammessa. La Società ha, ancora, dedotto di aver dato esecuzione al progetto appena indicato, ricevendo il relativo contributo, e di essersi aggiudicata, nel 2021, la gestione del Teatro di Villa Lazzaroni/Gigi Proietti situato nell'omonima Villa, ubicata in Roma, via Appia Nuova, n. 522 a Roma. In ultimo, la Società ha dedotto di aver presentato istanza di ammissione al contributo previsto per le imprese di produzione teatrale per il triennio 2022-2024, ma di essere stata esclusa per mancato raggiungimento dei punteggi minimi previsti.

3. La Società ha, quindi, impugnato il provvedimento ministeriale di esclusione deducendo l’illegittimità delle valutazioni compiute dalla Commissione ministeriale per violazione di criteri oggettivi, e, in particolare, per i punteggi assegnati per le voci: i ) “ Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole ”; ii ) “ Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 ”; iii ) “ Partecipazione a festival ”. In sostanza, la Società ha dedotto l’illegittimità dei punteggi assegnati alla stessa e ad altre imprese di produzione teatrale, operando una analitica disamina delle indicazioni contenute nelle domande di tali imprese e contestando le valutazioni espresse sui vari punti dalla Commissione ministeriale.

4. Si è costituto nel giudizio di primo grado il Ministero della Cultura chiedendo di respingere il ricorso e l’istanza cautelare ivi articolata in via incidentale.

5. Con ordinanza n. 7315/2022 il T.A.R. ha accolto la domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di trattazione di merito e ha ordinato di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti ammessi al contributo a valere sul fondo FUS per l’ambito teatro, settore “ Imprese di produzione teatrale ”.

6. Il T.A.R. per il Lazio – sede di Roma ha, poi, accolto il ricorso osservando, in primo luogo e in termini generali, che, nel decidere alcune controversie analoghe a quella in esame [in cui era stato prospettato il difetto di istruttoria e motivazione inficiante gli esiti della selezione (stante la non percepibilità dell’ iter logico-argomentativo seguito dalla commissione giudicatrice nell’attribuzione dei punteggi)] la stessa Sezione del T.A.R., muovendo dall’esame della peculiare disciplina d’interesse, aveva affermato che:

i ) quanto agli elementi di natura “ oggettiva ” (ossia legati a “ dati di natura quantitativa, che consentono di rilevare la presenza del ‘fenomeno’, del grado di rilevanza, della frequenza della sua manifestazione ”), non vi era ragione di ipotizzare regimi “ speciali ” rispetto ai canoni generali in materia di apprezzamenti tecnici della pubblica amministrazione, non ravvisandosi in particolare “ alcun ostacolo alla previsione di sub-criteri per l’attribuzione dei punteggi in modo da rendere percepibili, anche attraverso la relativa graduazione, le valutazioni dell’organo tecnico ” (con la conclusione che i voti numerici attribuiti al progetto per i “ fenomeni ” di tipo quantitativo effettivamente non avrebbero permesso di risalire alle ragioni dell’inerente giudizio, in assenza di sub-criteri e parametri idonei (anche in punto di graduazione) a illustrare l’iter logico-giuridico che aveva portato la commissione ad adottare il contestato esito);

ii ) quanto, poi, agli aspetti c.d. “ qualitativi ” (il cui punteggio costituisce “ la parte più rilevante del giudizio demandato all’amministrazione ”), si sarebbe delineato “ una sorta di albero strategico che dagli obiettivi arriva ai fenomeni e che rappresenta, nel suo insieme, il paradigma di riferimento e l’iter logico seguito dalla Commissione per l’analisi qualitativa dei progetti presentati ”; in tal modo la valutazione di qualità sarebbe stata espressa “ mediante l’attribuzione dei punteggi secondo i parametri previsti per i diversi settori di cui al D.M. che prefigurano e predeterminano l’alveo nel quale deve svolgersi la valutazione di qualità da parte della Commissione ” e si sarebbe, in definitiva, risolta in sostanziale depotenziamento, se non svuotamento, dei canoni generali di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa al punto da far ipotizzare la sussistenza, in capo al soggetto pubblico titolare della relativa potestà, di una sfera di discrezionalità di fatto impermeabile a controlli di qualsiasi tipo (in specie a quello giurisdizionale); esito, quest’ultimo, contrastante con i canoni di trasparenza e imparzialità, non potendo rilevare in contrario che, ai fini dell’apprezzamento della “ qualità artistica ”, sarebbe stata da escludere la possibilità di articolare ulteriori criteri di dettaglio mediante sub-criteri per il motivo che per i “ giudizi concernenti il valore artistico di un progetto o di un professionista ” verrebbero in rilievo “ caratteristiche indivisibili ”;

iii ) al contrario, stando proprio alla disciplina di riferimento, la qualità artistica sarebbe stata suscettibile di essere comprovata anche attraverso criteri oggettivi, avendo la stessa amministrazione individuato e attribuito portata preminente ai ridetti criteri qualitativi (v. art. 9, co. 1, d.l. 8 agosto 2013, n. 91,

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