Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-01-04, n. 202300126

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-01-04, n. 202300126
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300126
Data del deposito : 4 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/01/2023

N. 00126/2023REG.PROV.COLL.

N. 08326/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8326 del 2018, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, n. -OMISSIS-resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2022 il Cons. Fabrizio D'Alessandri e udito l’Avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Parte ricorrente impugna la sentenza del T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, -OMISSIS-resa nel giudizio n.r.g. -OMISSIS- con la quale è stato respinto il ricorso avverso il provvedimento del 17 agosto 2015, prot. n. 168526ZT/2/19-1 di diniego dei benefici economici derivanti dall’applicazione degli artt. 1801 e 2159 del D.Lgs. n. 66/10, già artt. 117 e 120 R.D. n. 3458/28.

In particolare, l’odierno appellante risulta beneficiario, dal 01.02.1991 sino al 31.10.1994, di pensione privilegiata ordinaria di 8ºcategoria, dal 01.11.1994 sino al 19.02.1998 di pensione privilegiata ordinaria di 7ºcategoria, dal 01.04.1998 in poi di pensione privilegiata ordinaria di 6ºcategoria.

Ha presentato, in data 22.1.2015, istanza al fine di ottenere l’attribuzione retroattiva di tutti i benefici economici, derivanti dall’applicazione degli artt. 1801 e 2159 d.lgs.66/2010, comprensivi degli interessi legali e rivalutazione monetaria e l’adeguamento dell’assegno pensionistico erogato dall’ex INPDAP, ora INPS, con la posizione n. 373873.

L’Amministrazione ha adottato un provvedimento di rigetto sulla base della motivazione secondo cui “ il verbale di riconoscimento mod. “AB” nr. 6601 datato 19.3.1980 della CMO di Roma prodotto in copia dal ricorrente, a prescindere dalla mancanza di ascrizione a categoria dell’infermità trattata, non può comunque essere preso in considerazione ai fini della richiesta/attribuzione, in quanto emesso in data successiva al collocamento in congedo del militare avvenuto il 2.2.1979 a seguito di riforma per infermità giudicata “non dipendente da causa di servizio ”.

L’odierno appellante ha impugnato il provvedimento dinanzi al T.A.R. Campania per violazione e falsa applicazione degli artt. 1801 e 2159 del D.lgs. n. 66/10 già art.117 e 120 R.D. 3458/28.

L’adito T.A.R., con la sentenza gravata in questa sede, ha rigettato il ricorso con la seguente motivazione:

gli artt. 1801 e 2159 del D.lgs. n. 66/10, già art.117 e 120 R.D. 3458/28 “ prevedono la concessione in favore dei mutilati, invalidi di guerra o per servizio, dell’abbreviazione di uno o due anni dell’anzianità di servizio necessaria per la maturazione degli aumenti periodici di stipendio. Relativamente agli invalidi di servizio, la concessione di tali benefici è subordinata al riconoscimento delle infermità in costanza del servizio, dipendenti da causa di servizio e rientranti nelle categorie di menomazione comprese tra la prima e l’ottava prevista nella tabella A annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n.384. Orbene, nel caso in esame, il ricorrente richiama ai fini della presentazione dell’istanza il verbale di riconoscimento mod. AB nr 6601 del 19.03.1980 che risulta intervenuto successivamente al congedamento, avvenuto il 2 febbraio 1979, e che, inoltre, non contiene indicazione di ascrivibilità dell’accertata infermità a categoria di pensione.

Non appare influente ai fini dell’accoglimento del gravame, la sentenza 03468/2013, richiamata dal ricorrente, con la quale il Consiglio di Stato ha concesso il medesimo beneficio, escludendo la necessità che l’invalidità fosse riconosciuta durante il servizio, in quanto in tal caso il ritardo era imputabile alle lungaggini della procedura di accertamento della dipendenza da causa di servizio (parere del Comitato di Verifica e decreto di recezione da parte dell’Amministrazione di appartenenza) non ancora in vigore all’epoca in cui l’odierno ricorrente otteneva il processo verbale già citato. Prescindendo infine dal requisito del riconoscimento dell’invalidità durante il servizio, dalla lettura del verbale risulterebbero in ogni caso assenti gli elementi costitutivi della fattispecie attributiva degli emolumenti in questione, ossia la circostanza che la patologia fosse stata contratta in servizio e per causa di servizio e fosse ascritta o ascrivibile a categoria di pensione ”.

Non risulta, pertanto, fondata la pretesa del ricorrente alla corresponsione dei benefici richiesti.

Parte appellante ha impugnato la sentenza formulando il seguente motivo di appello: Error in iudicando in merito alla violazione e falsa applicazione artt. 1801 e 2159 del d.lgs. n. 66/10 già artt. 117 e 120 r.d. 3458/28.

Secondo l’appellante la motivazione del T.A.R. sarebbe criptica nella parte in cui esclude l’applicabilità del precedente del Consiglio di Stato n. 3468/13, sull’inciso che il ritardo era imputabile alle lungaggini della procedura di accertamento, che nel caso dell’appellante non sussiste in quanto “non ancora in vigore all’epoca in cui l’odierno ricorrente otteneva il processo verbale già citato”.

Il medesimo appellante critica la motivazione del T.A.R. anche nella parte in cui rileva che “ dalla lettura del verbale risulterebbero in ogni caso assenti gli elementi costitutivi della fattispecie attributiva degli emolumenti in questione, ossia la circostanza che la patologia fosse stata contratta in servizio e per causa di servizio e fosse ascritta o ascrivibile a categoria di pensione”. Anche detto inciso è errato in quanto ciò che conta è che successivamente la patologia è stata riconosciuta per causa di servizio e contratta in servizio con ascrizione a categoria di pensione ”.

Secondo l’appellante, infatti, il beneficio va riconosciuto in presenza dei requisiti di legge a prescindere se essa sia stata riconosciuta o meno nel corso del servizio.

Ciò che risulterebbe rilevante, infatti, è che la patologia sia stata riconosciuta quale causa di servizio anche se successivamente al collocamento a riposo.

Il verbale nr. AB 6601 del 19.3.1980 testualmente indica che “a richiesta del Comando Legione Carabinieri di Roma con foglio 4319/3 datato 15.5.1979 la CMO si è riunita per procedere alla compilazione del prefato verbale”, riconoscendo la dipendenza dell’infermità sofferta dall’appellante come causa di servizio.

Tale richiesta ha originato la richiesta con foglio 4319/3 datato 15.5.1979 alla CMO di sottoposizione a visita.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistendo all’appello.

L’adito Consiglio, con ordinanza n. -OMISSIS-ha richiesto chiarimenti all’Amministrazione in ordine alle circostanze:

- che l’infermità si sia manifestata in costanza del rapporto di servizio;

- dell’intervenuta presentazione, prima del collocamento in congedo del militare, dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, depositando copia della medesima istanza e il foglio matricolare del militare;

- della non iscrizione a categoria dell’infermità e del non rientrare, quindi, la stessa nelle categorie di menomazione comprese tra la prima e l’ottava prevista nella tabella A annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 384, nonostante al ricorrente sia stata concessa la pensione privilegiata ordinaria.

L’Amministrazione, con nota depositata in data 16/06/22, ha reso i richiesti chiarimenti.

All’udienza del 13.12.2022 l’appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1) L’appello si palesa infondato per le ragioni che seguono.

2) Il Collegio rileva il carattere plurimotivato del rigetto dell’istanza di diniego dei benefici economici derivanti dall’applicazione degli artt. 1801 e 2159 del D.Lgs. n. 66/10, già artt. 117 e 120 R.D. n. 3458/28, che è basato su due concorrenti ma autonomi profili del mancato riconoscimento della causa di servizio in costanza di rapporto di servizio e della non ascrivibilità della patologia sofferta a categoria utile.

3) In punto di diritto, quanto al primo dei segnalati profili, il Collegio ritiene di aderire alla tesi del ricorrente secondo cui ai fini dell’applicazione dei benefici di cui agli artt. 1801 e 2159 del D.Lgs. n. 66/2010, già artt. 117 e 120 R.D. n. 3458/1928, non è necessario che la riconducibilità della patologia a causa di servizio intervenga in costanza di rapporto, ma, come riconosciuto anche da questa Sezione, è sufficiente che la domanda per il riconoscimento sia intervenuta prima della cessazione di tale rapporto e, anzi, ancor prima, è sufficiente che la patologia si sia sicuramente manifestata quando l’interessato era ancora in servizio (Cons. Stato, Sez. II, 7.1.2022, n. 124).

Nell’ipotesi di specie, tuttavia, dall’istruttoria espletata, è emerso che la domanda per il riconoscimento della causa di servizio è stata presentata il 22.3.1979, ovverosia in data successiva al collocamento in congedo del militare avvenuto il 2.2.1979.

Inoltre, parte appellante non ha fornito elementi idonei a dimostrare che la patologia in esame si è manifestata in costanza di servizio, all’uopo non essendo sufficiente, in assenza di specifiche deduzioni da parte dell’appellante, né i documenti da quest’ultimo depositati, né quelli acquisiti al fascicolo processuale in seguito alla richiesta di chiarimenti di questa Sezione.

4) Stante quanto anzidetto, e ribadito il carattere plurimotivato dell’atto gravato che renderebbe superfluo lo scrutinio della censura inerente al profilo della mancata ascrivibilità dell’infermità ad alcuna categoria di pensione, il Collegio osserva come il verbale del 19.3.1980 della CMO di Roma, così come il verbale della Commissione di valutazione di 2° istanza del 12.8.1980, non ritiene ascrivibile l’accertata infermità ad alcuna categoria di pensione.

Il trattamento di pensione privilegiata, ascrivibile all’8^ categoria è, infatti, intervenuto solo con decreto del 9.9.1997, in seguito di istanza di riconoscimento di aggravamento del 22.1.1991, a decorrere dall’1.2.1991, dell’infermità “tenuti opacità a densità fibrotica in sede apicale dx”.

L’intervenuto riconoscimento del trattamento di pensione privilegiata non può quindi porsi come dato oggettivo volto a comprovare l’ascrivibilità a categoria di pensione all’atto dell’accertamento del 19.3.1980, ovverosia a comprovare la circostanza che, al momento del congedo, fosse presente una patologia derivante da causa di servizio ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

5) Per tutto quanto indicato, l’appello deve essere rigettato.

Le specifiche circostanze inerenti al ricorso in esame costituiscono elementi che militano per l’applicazione dell’art. 92 c.p.c., come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a. e depongono per la compensazione delle spese del grado di giudizio di appello tra le parti.

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