Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-01-13, n. 201500050

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-01-13, n. 201500050
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201500050
Data del deposito : 13 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09071/2013 REG.RIC.

N. 00050/2015REG.PROV.COLL.

N. 09071/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9071 del 2013, proposto da:
S C, C A, D A, rappresentati e difesi dall'avv. L D, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, Via L. Mantegazza 24;

contro

Comune di Ceglie Messapica, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. T Mfiori, con domicilio eletto presso il dott. A P in Roma, Via Cosseria, 2;

per la revocazione

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 03171/2013, resa tra le parti, concernente condanna al risarcimento danni da occupazione illegittima


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ceglie Messapica;

Viste le memorie difensive;

Vista la nota difensiva del 6/11/2014 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2014 il Cons. A M e uditi per le parti gli avvocati Lofoco (su delega dell’avv. Durano) e Millefiori;


Premesso che i sigg.ri Cardia Santa, Annese Carla e Annese Domenico hanno proposto ricorso per revocazione ex art.395 n 4 c.p.c. avverso la sentenza n. 3171 del 10/6/2013 con cui questa Sezione, in riforma della sentenza del Tar Puglia- sezione di Lecce- n.1242/2012, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia instaurata dai ricorrenti in epigrafe indicati in relazione alla procedura espropriativa che ha interessato i suoli di loro proprietà;

che, in particolare, con tale decisum è stato statuito che della medesima controversia è stato investito il giudice civile nel 1996, sicché trattandosi di giudizio introdotto anteriormente alle modifiche legislative del 1998 ( art.34 del dlgs n.80/98), la giurisdizione spettava senz’altro all’epoca al giudice ordinario;

Rilevato che con nota difensiva del 6/1/2014, depositata in causa, il patrocinio di parte ricorrente ha fatto presente che la Corte di Appello di Lecce con relativa ordinanza ha confermato l’applicabilità dell’istituto del risarcimento del danno per accessione invertita e che pertanto i medesimi non hanno interesse ad ottenere la revocazione della pregressa sentenza di questa Sezione dichiarativa del difetto di giurisdizione in ragione della pendenza del giudizio innanzi al giudice ordinario;

Considerato che in ragione di quanto sopra rappresentato non resta al Collegio che dare atto della improcedibilità del ricorso all’esame per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito del medesimo ;

Ritenuto che sussistono giusti motivi, avuto riguardo all’esito processuale della causa, di compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

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