Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-04-28, n. 202203367

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-04-28, n. 202203367
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202203367
Data del deposito : 28 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/04/2022

N. 03367/2022REG.PROV.COLL.

N. 07206/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7206 del 2017, proposto da:
IA DI, CH SE, ED BU, ES AT, PI EL, EO EA, US De SI, CH De RO, EI LL VE, AN Di PR, CO SS E. ON, ES AR, IN LE, IA TA, RA ET, ID AN, RC LU, LO RE, PA IA IA DO, AS DO, GI OV, US I', CO AN, IM CH, EL ED, US ED, CO ED, NT RC, NA LI, US EA, TA NN MU, EL ER, AN LI, AN RE, EL QU, NA IC, SE DA IT, AN RO, CE VE, RA LV RD, MA EL Zappia, rappresentati e difesi dall'avv. CO Naso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Salita S. Nicola da Tolentino, 1b;



contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

LA Marziali, non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis n. 7231/2017, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del MIUR;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. Laura Marzano;

Nessuno presente per le parti nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2022;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Gli appellanti in epigrafe, tutti docenti in possesso di diploma tecnico pratico (ITP) conseguito anteriormente alla chiusura delle graduatorie ad esaurimento e non abilitati tramite PAS, TFA o altri analoghi percorsi, hanno impugnato la sentenza breve n. 7231 del 21 giugno 2017 con cui il T.A.R. Lazio Sez. III Bis ha respinto il ricorso avverso il decreto ministeriale MIUR n. 495 del 22 giugno 2016, di aggiornamento delle graduatorie a esaurimento (GAE) del personale docente ed educativo, nella parte in cui non consente loro l’iscrizione nelle dette graduatorie.

Il ricorso introduttivo è stato respinto, mediante richiamo a giurisprudenza consolidata, osservandosi che le GAE, per espressa previsione del legislatore, hanno natura triennale e nel corso del triennio è consentito esclusivamente lo scioglimento delle riserve, secondo le modalità e i termini disciplinati con il D.M. n. 325/2015 per l’annualità 2015/2016 e con il D.M. n. 425/2016 per l’annualità 2016/2017 (v. art. 1, comma 4, del D.L. 97/2004) ma non sono consentiti “nuovi” inserimenti, per i quali si sarebbe dovuta attendere l’emanazione del D.M. 2017/2020, se non fosse che l’art. 1, comma 10 bis , della L. 21/2016 ha prorogato la validità di tali GAE fino all’a.s. 2019/2020.

Gli appellanti censurano tale pronuncia con due motivi con i quali da una parte denunciano disparità di trattamento rispetto ai docenti ITP che sono stati ammessi da provvedimenti giurisdizionali a partecipare al concorso D.D.G. 106/2016, anche se privi di abilitazione e, dall’altra, ripropongono i motivi articolati in primo grado.

Censurano, inoltre, la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il ricorso per omessa impugnazione del D.M. n. 235 del 1 aprile 2014, concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) per il triennio 2014/15, 2015/16, 2016/17: osservano che tale decreto è stato annullato con efficacia erga omnes dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 1973/2015 e n. 5439/2015, sicchè non vi sarebbe stato alcun atto da impugnare a differenza di quanto erroneamente ritenuto dal T.A.R..

L’amministrazione si è costituita nel presente grado di giudizio solo formalmente.

Con ordinanza n. 4994 del 20 novembre 2017 la Sez. VI ha respinto l’istanza cautelare sia tenuto conto della natura “chiusa” delle graduatorie ad esaurimento a seguito della trasformazione delle precedenti graduatorie permanenti sia del fatto che i nuovi inserimenti ammessi, in via pretoria, da questo giudice (nelle more della decisione dell’Adunanza Plenaria sul punto) riguardano particolari categorie di soggetti (diplomati magistrali ante 2001/2002; docenti “depennati” per i quali si configura una fattispecie peculiare di “reinserimento”), tra le quali non si annoverano gli insegnanti teorico-pratici.

All’udienza pubblica del 5 aprile 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Oggetto del contendere è la possibilità per i docenti non abilitati, quali gli appellanti, di essere inseriti nelle GAE: tematica, questa, ripetutamente affrontata e risolta negativamente da questo Consiglio con numerose pronunce, anche di questa Sezione, alle quali il Collegio ritiene di riportarsi.

L’art. 1, comma 605, lett. c), della L. n. 296/2006 stabilisce che: “ Con effetto dalla data in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i soggetti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione… ”.

Come si ricava agevolmente dalla trascritta norma, le GAE hanno natura chiusa e questa preclude la possibilità di nuove iscrizioni, salve le eccezioni (che qui non ricorrono) espressamente contemplate nella medesima disposizione.

Peraltro, giova rilevare che coloro per i quali è prevista la possibilità di nuovo inserimento risultano essere o docenti già abilitati, ovvero soggetti che hanno in corso una procedura di abilitazione, ma pur sempre in relazione a situazioni configurabili al momento di entrata in vigore della disposizione, con conseguente implicita esclusione di abilitazioni ovvero iscrizioni a percorsi abilitanti maturati in epoca successiva.

In relazione alla natura chiusa delle graduatorie va poi osservato che gli interventi legislativi che hanno successivamente consentito l’inserimento di nuove categorie di docenti sono di stretta interpretazione e, dunque, gli stessi, stante il loro carattere eccezionale, non modificano la natura delle graduatorie medesime, sì da giustificare l’esistenza di un principio generale alla derogabilità del carattere ordinariamente chiuso delle stesse (Cons. Stato, Sez. I, 2 dicembre 2020, n. 1868).

In proposito, deve essere evidenziato che l’esistenza di pregresse deroghe legislative al carattere chiuso delle GAE non configura affatto l’illegittimità di successivi provvedimenti che abbiano escluso dall’iscrizione in graduatoria docenti che solo in epoca posteriore abbiano conseguito l’abilitazione tramite PAS o si siano iscritti al relativo percorso abilitante.

Si tratta, infatti, di deroghe legislative giustificate dalla peculiare situazione degli interessati, diversa rispetto a quella degli appellanti, in relazione alla quale non risultano evidenti ragioni di tutela dell’affidamento ovvero di salvaguardia di posizioni giuridiche maturate in fasi di passaggio a nuovi assetti ordinamentali della materia.

La lamentata esclusione risulta, pertanto, coerente con la natura ormai chiusa delle graduatorie ad esaurimento e con il carattere eccezionale delle deroghe previste dal legislatore, le quali, proprio in virtù di tale natura, non appaiono suscettibili di interpretazione analogica né utilizzabili per invocare una disparità di trattamento ovvero l’irragionevolezza o l’illogicità delle disposizioni che, in ossequio al carattere chiuso delle GAE, non abbiano previsto l’inserimento di soggetti successivamente abilitatisi o, ai fini della loro iscrizione con riserva, di docenti che in epoca successiva abbiano

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