Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-04-18, n. 202303914
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Testo completo
Pubblicato il 18/04/2023
N. 03914/2023REG.PROV.COLL.
N. 06075/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6075 del 2022, proposto dall’Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Marinuzzi e Piera Messina, con domicilio eletto presso di loro in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29 (ufficio legale dell’ente) e con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
i signori IG AL, CI PE, RU CE AN, VI SG e MA AS, rappresentati e difesi dall’avvocato Mario Bacci, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Roma, via IG Capuana, n. 207 e con digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia - Romagna, sede di Bologna, sezione prima, n. 290/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dei signori IG AL, CI PE, RU CE AN, VI SG e MA AS;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 14 marzo 2023, il consigliere CO Frigida e uditi per le parti gli avvocati Dario Marinuzzi, Piera Messina e Mario Bacci;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La controversia concerne la corretta individuazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio (cosiddetta indennità di buonuscita) spettante ai dipendenti del comparto statale. In particolare, si tratta di stabilire se, agli ex dipendenti del corpo della Guardia di finanza, congedati a domanda, spetti la maggiorazione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6- bis del decreto legge n. 387/1987 convertito in legge n. 472/1987.
2. I signori IG AL, CI PE, RU CE AN, VI SG e MA AS, tutti ex appartenenti alla Guardia di finanza, con il ricorso di primo grado n. 424 del 2020, hanno adito il T.a.r. per l’Emilia - Romagna, sede di Bologna, per chiedere l’accertamento del loro diritto al riconoscimento di sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione del trattamento di fine servizio, e per l’effetto, la condanna dell’Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale alla rideterminazione delle indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6- bis del decreto legge n. 387/1987 convertito in legge n. 472/1987. Segnatamente essi hanno contestato il provvedimento di liquidazione dell’Inps, in quanto avrebbero asseritamente diritto all’inclusione, nel computo della base di calcolo, dei sei scatti stipendiali. A loro avviso, infatti, detto diritto sussisterebbe anche per il personale congedatosi a domanda in presenza dei due requisiti previsti dal comma 2 del citato art. 6- bis : a) il compimento dei 55 anni di età; b) lo svolgimento di un servizio utile superiore a 35 anni.
3. In punto di fatto occorre precisare che gli appellati risultano congedati a domanda e, come emerge dal ricorso in primo grado, hanno presentato presso gli uffici preposti apposita istanza volta ad ottenere l’inclusione dei sei scatti nel computo della base di calcolo del trattamento di fine servizio. Tuttavia l’Inps si è opposta alla pretesa degli interessati, sostenendo che la maggiorazione della base di calcolo spetti solo al personale che ha cessato la funzione per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto.
4. Con la sentenza n. 290 del 29 marzo 2022, il T.a.r. per l’Emilia - Romagna, sede di Bologna, sezione prima, ha accolto il ricorso e, pertanto, ha condannato l’Inps a corrispondere agli interessati l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo anche i sei scatti stipendiali contemplati dal combinato disposto di cui agli articoli 4 del decreto legislativo n. 165/1997 e 6- bis del decreto legge n. 387/1987 convertito in legge n. 472/1987.
Va precisato che in relazione all’eccepita prescrizione il T.a.r. ha affermato che « Riguardo l’eccezione di prescrizione, avanzata dall’Amministrazione resistente, anch’essa va rigettata in quanto i ricorrenti AS MA, SG VI, AN RU CO, PE CI hanno presentato la domanda giudiziale entro i cinque anni dalla data di congedo. Mentre riguardo al sig. AL IG, pur essendosi congedato nel 2011 l’INPS ha provveduto nel 2017 ha riqualificare il TFS, sulla scorta di un nuovo decreto di pensione, e come recentemente chiarito dal Consiglio di Stato “il termine di prescrizione del diritto all’indennità di buonuscita o dell’assegno vitalizio, disciplinati dall'articolo 20 del D.P.R. n. 1032/1973 decorre dal momento dell’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale” (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 10/08/2018, n. 4899) ».
5. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 5 luglio 2022 e in data 23 luglio 2022 – l’Inps - Istituto nazionale della previdenza ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando tre motivi, di cui il primo riferito soltanto al signor IG AL e volto a far valer soltanto nei suoi confronti la prescrizione della propria pretesa, contestando il rigetto da parte del T.a.r. della relativa eccezione.
6. Le cinque parti private si sono costituite in giudizio in data 18 febbraio 2022, chiedendo il rigetto del gravame.
6.1. Sempre in data 18 febbraio 2022 altri sei soggetti, patrocinati dal medesimo difensore degli odierni appellarti, hanno depositato una memoria difensiva avverso un appello dell’Inps proposto contro un’altra sentenza del T.a.r. per l’Emilia - Romagna. Si tratta con ogni evidenza di un erroneo deposito nel fascicolo telematico di atto di soggetti estranei alla lite e riconducibile ad altro contenzioso, cosicché non se ne terrà in alcun modo conto nel presente giudizio.
7. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 14 marzo 2023.
8. L’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni.
9. In via preliminare va vagliato il motivo sulla prescrizione veicolato dall’Inps soltanto nei riguardi del signor IG AL.
Sul punto l’Inps ha dedotto che « Risulta dal relativo mandato di pagamento depositato in atti che la liquidazione del TFS a favore di tale ricorrente è stata effettuata con prima rata in data 26 gennaio 2012 e con seconda rata in data 26 novembre 2012. Poiché codesto Ecc.mo SE ha affermato che il dies a quo della prescrizione del diritto alla riliquidazione del TFS decorre dal primo ordinativo di pagamento della buonuscita successivo alla cessazione dal servizio, ne consegue che dal 2012 è iniziato a decorrere il quinquennio di prescrizione che si è compiuto nel 2017 e dunque anteriormente alla data di proposizione del ricorso avversario (2020). Eventuali successive riliquidazioni successive alla prima, peraltro, a nulla valgono, in quanto: “la riliquidazione della indennità di buonuscita si sarebbe potuta chiedere nel quinquennio decorrente dalla suddetta data” (CDS, Sez VI, sent. 4899/2018) ».
Tale motivo è infondato.
Il Collegio invero reputa, in adesione all’indirizzo giurisprudenziale prevalente e da cui non intende discostarsi, che il termine di prescrizione quinquennale del diritto all’indennità di buonuscita stabilito dall’articolo 20, comma 2, del d.P.R. n. 1032/1973 decorra dal momento dell’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale (cfr., ex aliis , Consiglio di Stato, sezione VI, sentenze 14 novembre 2014, n. 5598 e 19 marzo 2012, n. 1526; Consiglio di Stato, sezione VI, decisioni 18 agosto 2010, n. 5870, 11 marzo 2008, n. 1034 e 12 febbraio 2007, n. 544, 6 luglio 2000, n. 3794), anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito da riconnettersi al pagamento rateale del dovuto, sicché, atteso che nel 2017 l’Inps aveva provveduto alla riliquidazione della buonuscita, il diritto del signor IG AL non è prescritto, avendo questi interrotto la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione con l’introduzione della domanda giudiziale nel 2020.
10. Nel merito la questione posta all’esame del Collegio concerne in sostanza la valutazione dell’applicabilità ad appartenenti a corpi di polizia ad ordinamento militare o civile dell’integrazione dell’indennità di buonuscita con ulteriori sei scatti stipendiali, originariamente prevista dall’art. 6- bis del decreto legge n. 387/1987 convertito in legge n. 472/1987, ove la cessazione dal servizio avvenga a domanda.
11. Tramite il primo composito motivo l’Inps ha lamentato: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472; Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 15-bis, del decreto legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1987, n. 468. Violazione e falsa applicazione dell’art 4 del Decreto legislativo n. 165 del 1997. Motivazione insufficiente e contraddittoria ».
In particolare l’ente previdenziale ha censurato la sentenza gravata laddove il T.a.r. avrebbe errato nell’applicare l’art. 6- bis del decreto legge n. 387/1987 convertito in legge n. 472/1987 al caso di specie e quindi al personale della Guardia di finanza, siccome il comma 1 del citato art. 6- bis si riferisce letteralmente ai dipendenti della Polizia di Stato, sicché l’applicazione del beneficio al personale della Guardia di finanza integrerebbe un’estensione arbitraria dell’ambito operativo della norma.
Inoltre, anche a voler ritenere applicabile l’art. 6- bis ai dipendenti della Guardia di finanza, la sentenza impugnata sarebbe erronea anche in quanto il T.a.r. non avrebbe considerato tutti i