Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-02-16, n. 201200813

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-02-16, n. 201200813
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201200813
Data del deposito : 16 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04945/2007 REG.RIC.

N. 00813/2012REG.PROV.COLL.

N. 04945/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4945 del 2007, proposto da:
P M, rappresentato e difeso dagli avv. A A, M M, con domicilio eletto presso Moira Mammuccari in Roma, via Marianna Dionigi, 17;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. del LAZIO –Sede di ROMA- SEZIONE I BIS n. 14073/2006, resa tra le parti, concernente INIDONEITA' AL CONCORSO PER ARRUOLAMENTO VOLONTARI IN F.B. ARMA CARABINIERI


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2012 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli Avvocati Claudio Rossano in sostituzione di A A e l’Avvocato dello Stato Carla Colelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato chiesto dall’odierno appellante P M l’annullamento della nota prot. n. 227606/1 del 21 giugno 2006 con la quale il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri aveva espresso il giudizio di non idoneità al concorso per l’arruolamento di volontari in ferma breve nelle forze armate.

L’originario ricorrente aveva prospettato motivi di censura incentrati sui vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Tribunale amministrativo regionale, con ordinanza collegiale del 14 Settembre 2006 aveva disposto l’acquisizione di copia della documentazione relativa alle prove sostenute in sede di accertamenti attitudinali dall’originario ricorrente ( quali le relazioni redatte -Relazione psicologica e scheda di valutazione relativa all’intervista attitudinale di selezione- ed i risultati dei tests attitudinali somministrati al ricorrente medesimo, con le risposte fornite e relativa votazione o giudizio riportato relativamente alla procedura conclusa con l’impugnato giudizio) e, successivamente, con l’impugnata decisione resa in forma semplificata aveva respinto il ricorso a cagione della ritenuta infondatezza delle censure di incompetenza ed eccesso di potere prospettate e della ininfluenza della eventuale idoneità ottenuta dall’originario ricorrente in altre selezioni.

Avverso la sentenza in epigrafe l’ originario ricorrente in primo grado ha proposto appello evidenziando che la motivazione della impugnata decisione era apodittica ed errata, criticandola in ogni sua parte (ed anche con riferimento alla condanna alle spese) e riproponendo le censure disattese dal Tribunale amministrativo regionale.

Con ricorso per motivi aggiunti ha censurato specificamente la relazione tecnica illustrativa depositata dall’amministrazione appellata in vista della adunanza camerale fissata per la delibazione della domanda di sospensione dell’esecutività dell’appellata decisione e criticato il richiamo al disposto di cui all’art. 4 del d.Lvo 12 maggio 1995 n. 198 contenuto nelle difese dell’amministrazione.

All’adunanza camerale del 13 Luglio 2007 fissata per la delibazione dell’incidente cautelare la Sezione con l’ordinanza n. 3609/2007 ha disposto incombenti istruttori disponendo l’acquisizione di copia di tutti i verbali medici ed attitudinali, che avevano condotto alla dichiarazione di inidoneità;
con la successiva ordinanza cautelare n 4947/2007ha respinto l’istanza di sospensione della esecutività dell’appellata decisione.

Alla odierna pubblica udienza del 7 febbraio 2012 la causa è stata posta in decisione dal Collegio.

DIRITTO


1.L’appello è inammissibile e comunque infondato e va pertanto disatteso nei termini di cui alla motivazione che segue.

1.1. Il Collegio ritiene in primo luogo doveroso evidenziare che l’atto di appello principale non soddisfa i requisiti minimi di ammissibilità, dal che consegue anche la conseguenziale inammissibilità dei motivi aggiunti proposti avverso la relazione tecnica illustrativa depositata dall’amministrazione appellata in vista della adunanza camerale fissata per la delibazione della domanda di sospensione dell’esecutività dell’appellata decisione. 1.2. Si rileva in proposito che l’atto di appello principale è stato strutturato attraverso una sostanziale bipartizione: in una prima “sezione” infatti (tre motivi di censura, da pag. a pag. 24 dell’atto di gravame principale) ci si duole della motivazione contenuta nella decisione impugnata, mentre nella seconda parte sono stati riproposti i motivi di impugnazione disattesi in primo grado.

Più in particolare, quanto alla prima parte dell’impugnazione, con i primi due motivi di censura l’appellante denuncia la contraddittorietà dell’operato del primo giudice che - pur avendo preso atto della parziale inottemperanza dell’amministrazione appellata alla ordinanza istruttoria da esso prima resa- aveva poi ugualmente deciso nel merito la controversia (con ciò non tenendo conto della circostanza che la documentazione richiesta e non trasmessa era stata ritenuta “indispensabile ai fini del decidere”): da tale circostanza l’appellante fa discendere il vizio di difetto di motivazione, contraddittorietà ed illogicità dell’impugnata decisione, ed anche il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 del codice di procedura civile (egli, infatti, non aveva inteso sindacare nel merito gli opinamenti a se sfavorevoli della Commissione, ma unicamente lamentare che non era stata presa in considerazione la propria passata esperienza presso l’Arma dei Carabinieri in costanza di leva).

Il vizio ex art. 112 del codice di procedura civile, si è sostenuto, ricorreva anche con riferimento all’omesso esame della censura relativa alla circostanza che la relazione psicologica e la scheda attitudinale erano state elaborate in un ristrettissimo torno di tempo (tra le 9.30 e le 11.30 del 21 giugno 2006) durante il quale erano stati esaminati altri aspiranti, di guisa che ne risultava per tabulas l’insufficiente approfondimento meditativo ed elaborativo.

Con una ulteriore terza censura l’appellante, infine, ha censurato la condanna alle spese pronunciata dal Tribunale amministrativo a suo carico a cagione, tra l’altro, della circostanza che la difesa erariale non aveva svolto alcuna attività.

Nella seconda parte del ricorso in appello, come prima rilevato, l’appellante ha riproposto tutti i motivi di doglianza di merito già prospettati in primo grado.

1.3.Rileva il Collegio che la pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato,

già antecedentemente alle positive prescrizioni contenute nel codice del processo amministrativo, ha avuto modo costantemente di rilevare che “nonostante l'appello nel processo amministrativo sia un mezzo di impugnazione a critica libera, occorre comunque che esso contenga una critica della sentenza gravata e, dunque, specifiche censure avverso la stessa, essendo insufficiente la mera proposizione di motivi, eccezioni, argomenti, sollevati in prime cure e disattesi dalla sentenza di primo grado. La specificità dei motivi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono, ragion per cui, alla "?parte volitiva?" dell'appello deve sempre accompagnarsi una "parte argomentativa" che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
pertanto, è necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.”(Consiglio Stato , sez. VI, 15 dicembre 2010 , n. 8932).

Ancora di recente, questa Sezione del Consiglio di Stato ha chiarito che “è inammissibile l'appello fondato sulla semplice riesposizione delle censure svolte in primo grado, senza specifica e concreta impugnativa dei diversi capi della sentenza gravata, atteso che l'appello ha carattere impugnatorio, sicché le censure in esso contenute devono investire puntualmente il decisum di primo grado e, in particolare, precisare i motivi, per i quali la decisione impugnata sarebbe erronea e da riformare.”

(Consiglio Stato , sez. IV, 12 marzo 2009 , n. 1473).

Il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi da tale condivisibile approdo ermeneutico, dal che discenderebbe la declaratoria di inammissibilità di tutti i motivi contenuti nell’ultima parte del gravame principale (da pag. 24 in poi).

1.3.1. La particolarità dell’odierno atto di impugnazione, riposa (come si è prima rilevato) nella circostanza che nella prima parte del medesimo, invece, l’appellante ha effettivamente svolto censure che attingono direttamente la motivazione della sentenza.

Senonchè trattasi di doglianze che, da un lato, criticano il modus operandi del primo giudice, d’altro canto ipotizzano la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 del codice di procedura civile, e, in ultimo, attingono la statuizione sulle spese.

Ciò comporta che, anche a volere ammettere la sussistenza di tali vizi – il che non è certamente, come meglio si dimostrerà di qui a poco-, per la pacifica giurisprudenza amministrativa antecedente alla emanazione del codice amministrativo

“l'eventuale difetto di motivazione delle decisioni di primo grado non costituisce vizio tale da comportare l'annullamento con rinvio delle decisioni impugnate, ma è semplicemente causa di integrazione della motivazione da parte del Consiglio di Stato.”(Consiglio Stato , sez. VI, 18 agosto 2009 , n. 4955).

Si è detto inoltre, che in caso di incompletezza dell' istruttoria, l'omissione di accertamenti istruttori da parte del Tar non concreta un vizio di procedura e non richiede, pertanto, rinvio al tribunale medesimo, spettando al Consiglio di Stato, qualora l'omissione venga specificamente rilevata come vizio della sentenza, provvedere agli accertamenti non effettuati (Consiglio Stato , sez. IV, 12 luglio 2002 , n. 3929).

Ed anche nella ipotesi di ricorrenza del vizio di cui all’art. 112 del codice di procedura civile, è pacifico che “l'omessa pronuncia su una o più censure proposte col ricorso giurisdizionale non configura un error in procedendo -difetto di procedura o di forma secondo la previsione di cui all'art. 35, primo comma, l. 1034 del 1971- tale da comportare l'annullamento della decisione, con contestuale rinvio della controversia al giudice di primo grado, ma solo un vizio dell'impugnata sentenza che il giudice di appello è legittimato ad eliminare integrando la motivazione carente o, comunque, decidendo del merito della causa.”(Consiglio Stato , sez. VI, 03 dicembre 2009 , n. 7547).

E’ incontroverso quindi che, anche a considerare sussistenti i “vizi” attingenti la impugnata decisione e rappresentati nella prima parte del gravame principale, il giudice d’appello non avrebbe potuto annullare con rinvio la decisione gravata, ma sarebbe stato tenuto a delibare sui motivi di merito attingenti il convincimento giudiziale: ma questi ultimi non sono stati sostanzialmente proposti con le dovute forme, per le già chiarite ragioni, essendosi l’appellante limitato a riproporre i motivi di primo grado senza formulare alcuna deduzione critica al merito del convincimento reiettivo espresso dal primo giudice.

L’atto di appello principale, conseguentemente, appare inammissibile e da ciò consegue – stante il vincolo di interdipendenza sussistente tra le impugnazioni- la inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti (Consiglio Stato , sez. IV, 24 agosto 2009 , n. 5020, Consiglio Stato , sez. IV, 22 ottobre 2004 , n. 6959).

2.Per completetezza espositiva si evidenzia comunque che la proposta impugnazione è complessivamente del tutto sfornita di fondamento, e che sono inaccoglibili tutte le istanze di ulteriore integrazione dell’istruttoria in quanto la causa appare esaurientemente istruita.

3.Venendo all’esame del merito delle censure si osserva infatti che la scelta del primo giudice di trattenere la causa in decisione –ancorchè l’ostensione degli atti da parte dell’amministrazione odierna appellata non fosse stata completa – oltre a non potere, come prima chiarito, condurre all’annullamento della sentenza, si rivela non scorretta, alla luce delle circostanza che la documentazione comunicata dall’amministrazione appellata offriva al collegio di primo grado comunque elementi sufficienti per decidere.

3.1. Quanto alla ipotizzata omissione di pronuncia (ed errata pronuncia) attingente la pregressa esperienza dell’appellante quale carabiniere di leva e la questione degli ristretti termini (dalle 9.30 alle 11.30 del 21 gennaio 2006) in cui furono redatte relazione, scheda valutativa e giudizio finale, da un canto il primo giudice ha chiarito (con proposizione seppure sintetica idonea a ricomprendervi l’intero spettro delle censure formulate dall’appellante) che la pregressa esperienza (ed idoneità riportata dall’appellante) non poteva riverberare alcun effetto con riferimento alla (diversa) selezione per cui è causa.

Ciò peraltro risulta pienamente in linea con la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (“al fine di non violare il principio della "par condicio" dei concorrenti, l'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale dei candidati all'arruolamento di volontari in ferma prefissata nell'Esercito é riferita al momento delle prove concorsuali, con la conseguenza che ove il profilo del candidato abbia ricevuto una differente valutazione in altra sede ed in altri momenti ciò non costituisce di per sé sintomo della erroneità ed illegittimità "sub specie" dell'eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione o contraddittorietà od irragionevolezza con riferimento al precedente accertamento.(Consiglio Stato, sez. III, 20 ottobre 2009 , n. 1583) né può eludersi tale condisivibile approdo postulando che, in simili ipotesi, ricorra in capo all’Amministrazione un onere di motivazione “rafforzata” che dia conto del perché si sia giunti a considerazioni difformi rispetto a quelle che contraddistinguevano la idoneità in passato conseguita dal concorrente.

Per altro verso la censura relativa alla asserita “superficialità” degli esami e delle valutazioni rese dall’amministrazione appellata è esposta in termini apodittici ed assertivi (anche nell’atto di appello), non apparendo le due ore impiegate dall’amministrazione a redigere relazione psicologica, scheda valutativa e giudizio finale, dimostrative di un lasso di tempo

inconferente per procedere previamente, con compiutezza, alle non particolarmente problematiche valutazioni alla stessa demandate.

Si rammenta in proposito il costante orientamento giurisprudenziale che afferma che

“nel giudizio di idoneità al servizio militare, l'accertamento dei requisiti attitudinali soddisfa esigenze diverse rispetto alla valutazione di quelli psico-fisici e non è a questo sovrapponibile. Inoltre le valutazioni tecnico discrezionali in materia attitudinale sono insindacabili da parte del giudice amministrativo.”(ex multis, Consiglio Stato, sez. IV, 31 gennaio 2006 , n. 447.

e, soprattutto Consiglio Stato sez. VI, 23 dicembre 2005 , n. 7373).

La constatazione nelle citate pronunce contenuta secondo cui detta tipologia di valutazione risulta “per sua natura inserita in un “contatto” seriale, in relazione all'elevato numero di persone da valutare e, come tale, esplicitamente vincolata all'adozione di metodologie che conducono a deduzioni basate su elementi sintomatici più generici, individuati da tests ed esami che appositamente riguardano situazioni seriali e quindi applicative di regole empiriche necessariamente semplificanti”, si attaglia perfettamente alla fattispecie e chiarisce per qual ragione il Collegio ritenga inaccoglibili le doglianze genericamente avanzate avverso tale segmento dell’ azione amministrativa

3.2.Escluso quindi che la valutazione psico attitudinale sia viziata (anche da difetto di motivazione e di istruttoria) ed escluso che essa necessitasse di una motivazione “rafforzata”, i giudizi ivi contenuti si oggettivano ed assumono rilievo pregnante nella valutazione insufficiente espressa con riferimento ai parametri comportamentale ed assunzione di ruolo (dovendosi segnalare sul punto che la Commissione si espresse all’unanimità) e le deduzioni dell’appellante sul punto non esuberano da una generica asserzione di inadeguatezza dei detti giudizi che finisce, in realtà ( a dispetto delle asserzioni appellatorie secondo cui non si vorrebbe sollecitare alcun apprezzamento di merito da parte del Collegio) proprio nell’ipotizzare una indebita invasione giurisdizionale di profili attinenti al merito.

3.2.1. Posto che sostanzialmente il primo giudice ha escluso la sussistenza di profili di incompetenza in capo all’Organo che ha espresso le valutazioni impugnate e che l’appellante non ha espressamente gravato detta censura limitandosi a riproporre il motivo del mezzo di primo grado fondato in realtà sull’equivoco riposante nel non avere considerato che il giudizio era stato adottato e redatto dalla Commissione, mentre il Direttore aveva adottato il provvedimento di esclusione (conformemente al bando di concorso) può concludersi per la complessiva infondatezza, nel merito, del ricorso principale

Ciò anche tenendosi conto (con riferimento al motivo attingente la condanna alle spese resa dal primo giudice) del condivisibile orientamento secondo cui “la decisione del giudice di merito in materia di spese processuali è censurabile in sede di legittimità, sotto il profilo della violazione di legge, soltanto quando le spese siano state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa;
non è invece sindacabile, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito sull'opportunità di compensare, in tutto o in parte le spese medesime. Tali principi trovano applicazione non soltanto quando il giudice abbia emesso una pronuncia di merito, ma anche quando egli si sia limitato a dichiarare l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'atto introduttivo del giudizio. Infatti, pure in tali ultimi casi sussiste pur sempre una soccombenza, sia pure virtuale, di colui che ha agito con un atto dichiarato inammissibile o improcedibile che consente al giudice di compensare parzialmente o totalmente le spese, esercitando un suo potere discrezionale che, nel caso specifico considerato, ha come suo unico limite il divieto di condanna della parte vittoriosa e che si traduce in un provvedimento che rimane incensurabile in cassazione purché non illogicamente motivato. (Cassazione civile , sez. lav., 27 dicembre 1999, n. 14576)

Detto principio è stato più volte predicato dalla giurisprudenza amministrativa, che ha avuto modo di affermare che la statuizione del primo giudice sulle spese e sugli onorari di giudizio costituisca espressione di un ampio potere discrezionale, come tale insindacabile in sede di appello, fatta eccezione per l'ipotesi di condanna della parte totalmente vittoriosa, oppure per il caso che la statuizione sia manifestamente irrazionale o si riferisca al pagamento di somme palesemente inadeguate.” (Cons. Stato, sez. VI, 30 dicembre 2005, n. 7581).

Ciò non si è certamente verificato nella fattispecie per cui è causa, dal che discende la reiezione anche di questa censura.

4. Non migliore sorte meritano le doglianze contenute nel ricorso per motivi aggiunti.

La contraddittorietà endemica di tale atto di censura (rispetto alle critiche in precedenza avanzate nel mezzo principale) è evidente, laddove si consideri che nel ricorso principale predetto si era lamentata la parziale inottemperanza dell’amministrazione alla ordinanza istruttoria resa in primo grado (e che tale lagnanza è stata reiterata anche con riguardo alla condotta dell’amministrazione appellata tenuto in grado di appello).

Con il ricorso per motivi aggiunti sostanzialmente ci si duole (dichiarando di “non accettare il contraddittorio”) del contrario.

Posto che l’amministrazione appellata ha depositato una analitica relazione volta a documentare e chiarire sotto il profilo cronologico, fattuale, ed anche normativo le ragioni sottese alle valutazioni da essa espresse, l’appellante si duole proprio della circostanza che l’Amministrazione abbia depositato tale complessiva ricostruzione (che comunque fa venire meno ogni ipotizzabile -sebbene per le già chiarire ragioni non rilevante- profilo di incompletezza dell’istruttoria).

4.1. Tutti i motivi di censura direttamente avversanti tale atto (le altre censure contenute nei motivi aggiunti appaiono invece ripetizione di quelle già scandagliate ed afferenti alle valutazioni psico-attitudinali, alla condotta processuale dell’amministrazione appellata, etc, mentre la critica alla scelta di esaminare il componimento redatto dall’appellante impinge in valutazioni di merito) si fondano sulla ricostruzione ivi contenuta al primo paragrafo, e volta a rappresentare l’attuale stato della legislazione relativa al reclutamento nell’Arma dei Carabinieri e, segnatamente, alla possibilità di ivi permanere al termine del servizio ausiliario.

L’appellante propone sul punto la propria esegesi del disposto di cui al d.Lgs 12 maggio 1995 n. 198 art. 4 (“Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda in qualità di carabinieri effettivi previa verifica dei requisiti previsti per tale categoria dall'articolo 5, escluso quello di cui alla lettera b), commutando i periodi di ferma in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze organiche e fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332. Ai fini dell'immissione in ferma quadriennale si provvede, in base all'esito di una prova per l'accertamento del grado di preparazione culturale e professionale e sulla scorta della documentazione caratteristica e matricolare, alla formazione della graduatoria, ammettendo ad apposito corso integrativo di formazione i militari in essa utilmente collocati. Il mancato superamento del corso integrativo comporta l'automatica rescissione della ferma volontaria ed il collocamento in congedo” ), ma non è dato al Collegio comprendere a che fine tale ricostruzione possa giovare all’appellante posto che non risulta che lo stesso avesse richiesto di essere sottoposto a tale accertamento, di guisa che non ricorre in questo caso la necessità di “accettare o meno il contraddittorio su tale ultimo punto”, quanto quella di prendere atto dell’assenza di pregressa domanda dell’appellante.

5. Conclusivamente, l’appello, che è comunque infondato, deve essere dichiarato inammissibile nei termini di cui alla motivazione che precede.

6. Avuto riguardo alla natura della controversia possono essere compensate tra le parti le spese processuali sostenute.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi