Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-11-30, n. 202007562

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-11-30, n. 202007562
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202007562
Data del deposito : 30 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/11/2020

N. 07562/2020REG.PROV.COLL.

N. 03476/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3476 del 2016, proposto dal Ministero dell'interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati E F e A L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato R R in Roma, via Renato Fucini, n. 288;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. dell’ Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara - Sezione I, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2020 il Cons. Alessandro Verrico;

Nessuno presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. Abruzzo, sezione staccata di Pescara (R.G. n. -OMISSIS-), l’odierno appellato, assistente capo della Polizia di Stato in servizio presso la-OMISSIS-, impugnava il decreto n. 333D/35667 del 4 giugno 2015 di trasferimento dello stesso per motivi di opportunità e incompatibilità ambientale presso la-OMISSIS-, deciso dall’Amministrazione resistente a seguito del deferimento del medesimo alla Procura della Repubblica di Pescara per un’interrogazione abusiva effettuata al centro elaborazione dati del Ministero dell'Interno su poliziotti in servizio presso la Questura di provenienza, i cui dati sarebbero stati utilizzati per poi elaborare e trasmettere un esposto anonimo con contenuto calunnioso e diffamatorio.

In particolare, l’Amministrazione, tra il settembre 2013 e marzo 2014, a seguito del recepimento di due missive anonime dal contenuto calunnioso e denigratorio riguardanti il responsabile della sezione -OMISSIS- della squadra mobile della-OMISSIS- e una delle sue figlie, veniva a conoscenza, sulla base di successive indagini, del fatto che il dipendente, assieme ad un collega, aveva svolto interrogazioni allo S.D.I. su colleghi in servizio nella sede di Pescara e sui loro familiari senza alcuna ragione d'ufficio. Peraltro, per tali fatti veniva avviato nei loro riguardi il procedimento penale R.G.N.R. 1351/14 presso la Procura della Repubblica di L'Aquila, per i reati di diffamazione, calunnia ed accesso abusivo al sistema informativo.

2. Il T.a.r., con la sentenza n. -OMISSIS-, ha accolto il ricorso e ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio. Ad avviso del Tribunale, in particolare, sebbene sussistano i presupposti per l’adozione del trasferimento per ragioni di incompatibilità ambientale e opportunità, il provvedimento risulta sproporzionato rispetto al fine avendo disposto il trasferimento presso una sede eccessivamente lontana da quella di servizio attuale, in quanto l’obiettivo è quello di eliminare la fonte del pericolo con il minimo sacrificio possibile del dipendente.

2.1. Nelle more del giudizio di primo grado, in esecuzione dell’ordinanza del T.a.r. n. -OMISSIS-di accoglimento dell’istanza cautelare, il ricorrente, piuttosto che alla-OMISSIS-, è stato trasferito alla -OMISSIS-.

3. Il Ministero ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente rigetto integrale del ricorso originario. In particolare, l’appellante, con la censura rubricata “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 55, commi 4 e 5, d.p.r. 335/1982 ”, premettendo che il trasferimento per incompatibilità ambientale implica una valutazione ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, ha dedotto che nell’adottare tale provvedimento la stessa non sarebbe tenuta né ad operare espressamente alcuna considerazione comparativa delle esigenze organizzative degli uffici né a menzionare i criteri in base ai quali vengono determinati i limiti geografici dell'incompatibilità ai fini dell'individuazione della più opportuna sede dell'impiegato.

3.1. Si è costituito in giudizio l’originario ricorrente, il quale, depositando memoria difensiva, si è opposto all’appello e ne ha chiesto l’integrale rigetto. In particolare, l’appellato ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’appello, in quanto notificato presso la segreteria del T.a.r. Abruzzo, sede di Pescara, piuttosto che all’indirizzo PEC dei difensori, indicato nel ricorso introduttivo. Nel merito, l’appellato ha evidenziato che la assegnazione presso la -OMISSIS- - avvenuta con provvedimento del 20 ottobre 2015 – era stata assentita dal Questore di Pescara e che la stessa era stata originariamente esclusa dall’Amministrazione in ragione della presenza di altre domande di trasferimento per quella sede di dipendenti di pari qualifica con maggiore anzianità di servizio, in tal modo concretando un palese sviamento di potere.

3.2. In seguito, l’appellato, con deposito del 18 febbraio 2020, ha prodotto la sentenza del Tribunale penale di Pescara del 3 dicembre 2019, con cui lo stesso è stato assolto dai reati contestatigli, e infine, con memorie ex art. 73 c.p.a., ha replicato alle avverse deduzioni, insistendo nelle proprie difese.

4. All’udienza del 1° ottobre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

5. L’appello è infondato e deve pertanto essere respinto.

6. Preliminarmente, il Collegio, alla luce dell’infondatezza dell’appello nel merito, ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso in appello, da ritenere ad ogni modo superabile, in ragione della costituzione dell’appellato in giudizio e della circostanza che, sebbene nel ricorso introduttivo fosse stato indicato l’indirizzo PEC dei difensori, alcuna specificazione era ivi presente in merito alla domiciliazione.

7. Quanto al merito dell’appello, si ravvisa che, con un unico motivo, l’appellante lamenta l’erroneità della impugnata pronuncia laddove viene negato che l'Amministrazione abbia compiuto un congruo bilanciamento tra l’interesse pubblico e quello privato, difettando peraltro di motivazione in ordine all’asserita compromissione dell’interesse privato del dipendente. In relazione alla sede -OMISSIS-, a cui il dipendente è stato assegnato in esecuzione dell’ordinanza cautelare, il Ministero ha sottolineato che essa ricade comunque nell’ambito territoriale di competenza della Corte d’Appello dell’Aquila, distretto nel quale è incardinato il procedimento penale instaurato a carico dell’originario ricorrente, e che l’assegnazione risulta essere in “soprannumero”. Peraltro, l’appellante sottolinea che, ad ogni modo, la sede -OMISSIS-, che per converso soffre una carenza organica, non è eccessivamente distante dalla residenza del dipendente.

7.1. La censura non è fondata.

7.2. Il Collegio intende premettere che è costante la giurisprudenza di questo Consiglio nell’affermare che nel disporre il trasferimento per incompatibilità ambientale, ex art. 55, comma 4, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, l’Amministrazione gode di un’ampia discrezionalità in ordine alla valutazione delle ragioni di opportunità che giustificano tale tipologia di trasferimenti i quali, proprio per questa ragione, non necessitano nemmeno di una particolare motivazione. Ne consegue che il giudice chiamato a valutare la legittimità dei provvedimenti che dispongono questa misura deve limitarsi al riscontro dell’effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità venutasi a creare nonché della proporzionalità del rimedio adottato per rimuoverla (cfr., ex plurimis e da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 18 ottobre 2019, n. 7088;
Sez. IV, 22 marzo 2019, n. 1533;
per quanto riguarda i militari Sez. IV, n. 239 del 2018).

7.3. Quanto al primo degli aspetti menzionati, si rileva che i fatti posti a fondamento del trasferimento in esame sono – quanto meno potenzialmente – idonei a determinate una grave compromissione del rapporto fiduciario tra il dipendente ed i sui colleghi della sede di assegnazione.

Il trasferimento per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale oggetto di impugnazione risulta pertanto correttamente disposto al fine di tutelare il prestigio ed il corretto funzionamento dell’ufficio di provenienza, per garantire la regolarità e la continuità dell'azione amministrativa, provvedendo in tal modo ad eliminare la causa obiettiva dei disagi che derivavano dalla presenza del dipendente presso la-OMISSIS-, a prescindere dall’imputabilità allo stesso di eventuali profili soggettivi di colpa nelle vicende che avevano determinato tali disagi.

Invero, come noto, tale tipologia di trasferimento non ha carattere sanzionatorio né disciplinare ed è condizionato solo alla valutazione del suo presupposto essenziale costituito dalla sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio, decoro o funzionalità dell'amministrazione che sia, da un lato, riferibile alla presenza del dipendente in una determinata sede e, dall’altro lato, suscettibile di rimozione attraverso l’assegnazione del medesimo ad altra sede.

7.4. Ciò posto, proprio per tale motivo e quindi in considerazione della intrinseca ratio dell’istituto, il Collegio rileva il difetto di proporzionalità nella scelta originaria della-OMISSIS- quale sede di destinazione. Tale decisione, peraltro, non è giustificabile in ragione delle esigenze organizzative dell’Amministrazione di evitare il soprannumero presso altre sedi, vista la previsione dell’art. 55, co. 4, del d.P.R. 24 aprile 1982 n. 335, che, nel disciplinare tale forma di trasferimento, prevede espressamente che esso possa essere disposto anche “ in soprannumero all'organico dell'ufficio o reparto ”.

D’altro canto, l’assegnazione alla diversa sede della -OMISSIS-, già disposta con provvedimento del 20 ottobre 2015 in esecuzione dell’ordinanza del T.a.r. n. -OMISSIS-, risulta di per sé soddisfacente al fine di far venir meno la situazione di fatto lesiva della funzionalità amministrativa.

8. In conclusione, in ragione di quanto esposto, l’appello deve essere respinto.

9. La peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

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