Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-01-31, n. 202400988

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-01-31, n. 202400988
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202400988
Data del deposito : 31 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/01/2024

N. 00988/2024REG.PROV.COLL.

N. 05138/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5138 del 2022, proposto da Terna Rete Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C M, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;

contro

Z A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M A, D L, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;

nei confronti

Terna – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni, non costituita in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 06423/2022.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Z A;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2023 il Cons. L F e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale.


FATTO e DIRITTO

1. Il dott. Amleto Z è proprietario di un’unità immobiliare, attualmente adibita a deposito, sita nel Comune di Argegno, in via Pizzo Gordona, identificata dai mappali 717, 718, 740, 777, 2351, 2353, 2355, 2357 del catasto comunale, che utilizza per scopi ludici con il proprio nucleo familiare;

Il fondo di proprietà di Z dista dal centro del paese di Argegno circa 400 mt. e la zona è provvista dei servizi ed urbanizzazione primaria, quali la rete dell’acquedotto, la rete elettrica, il telefono, la rete fognaria, la rete gas metano.

L’area in esame è qualificata, sotto il profilo urbanistico, come zona di espansione del centro abitato ed esprime una volumetria assentibile ad uso residenziale di circa 850 mc di volume, come da Certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di Argegno e prodotto nel giudizio di primo grado.

2. Il dott. Z lamenta che le descritte potenzialità edificatorie risultano paralizzate dalla presenza di un elettrodotto ad alta tensione e, in particolare, da due tralicci da 132 kW, che precluderebbero la possibilità di dar corso all’edificazione della propria casa di abitazione ovvero, in alternativa, di vendere il terreno di proprietà, determinando di fatto un azzeramento del valore fondiario dell’area.

3. Per tale ragione, il dottor Z avviava un’interlocuzione con Terna Rete Italia s.p.a, proprietaria delle strutture, al fine di individuare possibili soluzioni dirette allo spostamento dell’elettrodotto e/o dei relativi sostegni.

3.1. Terna Rete Italia replicava che lo spostamento non era attuabile a causa di ragioni tecniche.

3.2. In particolare, con successive comunicazioni, Terna Rete Italia precisava che sull’area di proprietà del dott. Z insisteva una servitù di elettrodotto risalente al 1925, data di messa in esercizio della linea, a favore della società elettrica interregionale cisalpina, dante causa di Terna Rete Italia spa e che, comunque, l’elettrodotto in parola attraversava il fondo da oltre 80 anni in maniera del tutto visibile, consentendo la chiara percezione dell’esistenza della servitù.

3.3. Il dott. Z, con successiva comunicazione,

contro

-replicava che la servitù in esame si riferiva esclusivamente al mappale 717, e sottolineava l’assenza di servitù trascritte in relazione ai mappali 740, 2351 e 2353 sui quali insistono i tralicci. Ulteriormente evidenziava che il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 maggio 1925, n 4130, era diretto al solo mantenimento della linea e, per tale motivo, non precludeva anche diverse e più idonee soluzioni tecniche. Rappresentava, inoltre, che gli accertamenti condotti da Terna Rete Italia spa avevano determinato l’emersione della fattibilità tecnica dello spostamento dell’elettrodotto, e che, cionondimeno, Terna Rete Italia spa aveva chiarito che tale spostamento sarebbe potuto avvenire solo con oneri a carico del proprietario del fondo.

Infine, sottolineava che Terna non aveva eseguito verifiche specifiche in relazione alla richiesta di spostamento dei tralicci, i quali, peraltro, presentavano segni di ammaloramento con conseguenti correlati pericoli per la staticità dell’elettrodotto stesso.

4. Sulla scorta di tali motivi il dott. Z agiva dinanzi al T.a.r per il Lazio per chiedere, l’accertamento dell’inesistenza di una servitù di elettrodotto e la conseguente condanna di Terna Rete Italia spa allo spostamento dei tralicci, nonché il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del mantenimento del predetto elettrodotto.

In subordine, richiedeva che, ove fosse nondimeno accertata l’effettiva sussistenza di una servitù sui terreni di sua proprietà, la condanna ex art. 1068 c.c. di Terna Rete Italia spa alla sua traslazione ed al risarcimento dei danni derivanti dal mantenimento dell’elettrodotto e dal conseguente deprezzamento commerciale dell’area. In via istruttoria, instava affinché venisse disposta verificazione o CTU volta ad illustrare lo stato dei luoghi, la successione temporale degli atti e/o il valore dei terreni ai fini risarcitori.

5. Si costituiva nel giudizio di primo grado Terna Rete Italia spa, eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva.

5.1 Terna Rete Italia spa, in particolare, sottolineava di non essere titolare dell’elettrodotto in questione, assumendo che la relativa titolarità facesse capo a Terna spa, nella sua qualità di concessionaria dell’attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi del decreto legge 79/99.

5.2. Nel merito, contestava la fattibilità tecnica dell’intervento di spostamento dei tralicci, in quanto la variante proposta implicava un avvicinamento delle linee ad alta tensione ai terreni confinanti, di proprietà di soggetti terzi, rispetto ai quali non sussisteva un analogo diritto di servitù, oltre a un incremento di intensità del campo magnetico, tale da superare il limite di qualità previsto dalla Legge quadro 36/2001.

Il T.ar., con ordinanza del 6.12.2021, n. 2562, dopo aver rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, formulata da Terna Rete Italia, rilevava la necessità di integrare il contraddittorio in favore anche di Terna s.p.a, rimettendo, a tal fine, in termini il ricorrente, ex art. 37 c.p.a., per la conseguente necessaria integrazione del contraddittorio.

8. All’esito dell’adempimento del prescritto incombente, si costituiva nel giudizio di primo grado Terna s.p.a., la quale formulava domanda riconvenzionale con la quale chiedeva di accertare l’avvenuta usucapione del diritto di servitù.

8.1. Terna spa evidenziava, in via preliminare, di essere titolare di tutte le attività, funzioni, beni rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al Gestore della Rete elettrica in forza del

DPCM

11.5.2004 e di essere divenuta titolare della concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica nel territorio nazionale.

8.2. Sottolineava, fornendone prova documentale, come nella rete di trasmissione rientrassero anche le linee elettriche oggetto di causa e assumeva l’infondatezza del ricorso innanzitutto in ragione dell’affermata maturazione del termine utile all’usucapione della servitù in parola.

8.3. Ulteriormente eccepiva l’intervenuta prescrizione delle domande proposte dalla ricorrente.

8.4. Nel merito evidenziava che l’elettrodotto in parola rientrasse nella categoria della rete elettrica nazionale e che, per tale ragione, la relativa traslazione avrebbe imposto il conseguimento di autorizzazioni amministrative ed atti di assenso da parte dei proprietari di terreni limitrofi, specificando, altresì, che il mappale indicato dal ricorrente, quale area suscettibile di utilizzo per la riallocazione degli elettrodotti, sarebbe del tutto insufficiente, e quindi non idoneo, ai sensi della disciplina di cui all’art. 122 del R.D. 1775/33.

Inoltre, a tal riguardo, ulteriormente osservava che la traslazione avrebbe potuto arrecare nocumento all’economia nazionale, sotto il profilo della corretta esecuzione del trasporto dell’energia elettrica.

8.5. Infine, aggiungeva che le ipotesi progettuali avanzate dal ricorrente si rivelavano, sotto un profilo tecnico, approssimative e comunque tali da imporre il coinvolgimento di fondi di proprietà di soggetti terzi.

9. Terna spa formulava, inoltre, sempre in via riconvenzionale, domanda volta all’accertamento in suo favore della servitù volontaria di elettrodotto sui terreni di proprietà del dott. Z.

Evidenziava, a tal proposito, l’esistenza di una servitù volontaria di passaggio di linee elettriche accordata in forma scritta sin dal 1925, con conseguente non applicabilità al caso oggetto di esame della fattispecie di cui per all’art. 122 del TU n.1175/33.

In via subordinata chiedeva che venisse costituita una servitù coattiva ex art. 1056 c.c. di identico contenuto a quella esistente di fatto.

10. Con sentenza 19 maggio 2022 n. 6463, il T.a.r ha accolto il ricorso, in base alla considerazione per cui, non emergendo dagli atti concessori versati in giudizio, l’apposizione espressa di alcun vincolo di inamovibilità dei tralicci, dovrebbe trovare applicazione l’art. 122 del TU n.1175/1933 che accorda al proprietario del fondo, che necessiti di operare interventi edilizi sul fondo e che metta a disposizione dell’ente proprietario delle reti un’area alternativa di proprietà, il diritto potestativo ad ottenere dal titolare del fondo dominante lo spostamento dello stesso senza dover sostenere alcun costo.

10.1. Sulla base di tale argomento il T.ar. ha concluso nel senso che “ compete all’Ente – sulla base delle condizioni date ed in ossequio alla normativa-attivare ogni iniziativa procedurale idonea all’individuazione di una soluzione che garantisca il contemperamento dell’esplicazione delle pretese proprietarie del titolare del fondo servente con la piena funzionalità dell’impianto, previo vaglio di tutti i profili amministrativi tecnici ed autorizzativi necessari a garantire l’efficiente continuità alla gestione dell’infrastruttura energetica e conseguente adozione dei provvedimenti in merito ”.

11. Contro tale sentenza Terna Rete Italia Spa ha proposto appello per chiederne la riforma sulla scorta dei seguenti motivi:

1) omessa pronuncia su domande proposte dalle parti;

2) conseguente necessaria disamina della (intera) domanda riconvenzionale proposta da Terna spa.;

3) erroneità del rigetto della domanda riconvenzionale di accertamento di intervenuto acquisto per usucapione. – Violazione degli artt.1158 e ss. c.c. e dell’art.1141 c.c.

4) erroneità, sotto distinto profilo, della pronuncia di rigetto della domanda di accertamento della intervenuta usucapione. – Distinta violazione degli artt.1158 e ss. c.c. e dell’art.1141 c.c.;

5) in ulteriore subordine, necessario esame della domanda riconvenzionale volta a conseguire pronuncia costitutiva di servitù coattiva di elettrodotto ex art. 1056 c.c. – Conseguente riforma, in parte qua, della sentenza di I grado;

6) difetto di giurisdizione sulla domanda [accolta] del Ricorrente volta a conseguire lo spostamento dell’elettrodotto;

7) in ogni caso: violazione e falsa applicazione dell’art.122

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