Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-11-30, n. 201505407

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-11-30, n. 201505407
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201505407
Data del deposito : 30 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07204/2006 REG.RIC.

N. 05407/2015REG.PROV.COLL.

N. 07204/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7204 del 2006, proposto da:
P R, rappresentato e difeso dagli avv. F L, A O, con domicilio eletto presso F L in Roma, Via G.G.Belli Nr 39;

contro

Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. C A, con domicilio eletto presso C A in Roma, Via Poli 29;

nei confronti di

L L;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Campania - Napoli: Sezione IV n. 08679/2005, resa tra le parti, concernente il mancato superamento dell’esame per l’abilitazione a guida turistica


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2015 il Cons. Sabato Guadagno e uditi per le parti gli avvocati A O in proprio e su delega dell'avv. F L;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Il sig. P R partecipava agli esami per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica e, non avendo superato la prova della conoscenza di almeno una delle lingue straniere, nel suo caso la lingua spagnola, non conseguiva l’abilitazione.

2. Il ricorrente impugnava avanti al T.A.R. Campania – Napoli gli atti della procedura concorsuale deducendone l’illegittimità sia con il ricorso originario che con successivi motivi aggiunti.

2.- Il T.A.R. Campania – Napoli, Sezione IV respingeva il ricorso con sentenza n. 8679/2005.

3. L’interessato ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, riproponendo le censure prospettate in primo grado sia con il ricorso introduttivo che con i motivi aggiunti ed in particolare ha dedotto le seguenti censure:

1) violazione degli artt. 3 e 12 della legge n. 241/1990, dell’art. 12 del d.p.r. 487/94 , degli artt. 3 e 7 della legge regionale n. 11/1986, della legge n. 217/1983, del bando di concorso e dell’art. 41 Cost., in quanto il giudizio di inidoneità formulato nei suoi confronti sarebbe carente di motivazione per la mancata predeterminazione da parte della Commissione dei parametri di valutazione delle prove sostenute dai candidati e dei principi di trasparenza amministrativa nelle procedure concorsuali.

2) violazione dell’art. 3 della legge n.241/90, degli artt. 3 e 7 della legge regione Campania n. 11/1986, della legge n. 217/1983 e dell’art. 41 Cost. per non aver proceduto al calcolo della media riportata nelle singole materie.

3) violazione dell’art. 11 della legge n. 217/83, dell’art. 3 della legge n. 241/90, dell’art. 7 della legge regione Campania n. 11/86 e dell’art. 41 Cost. , in quanto la Commissione si sarebbe limitata a rilevare la presunta inidoneità del ricorrente nella prova di lingua straniera senza procedere ad una valutazione complessiva delle prove d’esame e non avrebbe tenuto conto del carattere recessivo della conoscenza della lingua straniera, svolgendo la guida turistica una mera attività di accompagnamento di persone o gruppi di persone non necessariamente stranieri.

4) violazione dell’art. 11 L. n. 217/83, dell’art. 5 della L.R.C. Legge regionale Campania n. 11/86, e violazione del giusto procedimento e del principio di collegialità. ed eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità e violazione dell’articolo 41 della costituzione.

4.- Si è costituita in giudizio la Regione Campania, chiedendo il rigetto dell’appello.

5. - All’udienza pubblica del 13 ottobre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

6.- Il ricorso infondato.

Va disattesa la prima censura, con cui l’appellante assume che il giudizio di inidoneità formulato nei suoi confronti sarebbe carente di motivazione in relazione alla mancata predeterminazione dei parametri in base ai quali valutare le prove sostenute dai candidati in sede di concorso, non avendo la commissione di concorso provveduto a fissare nella prima riunione i criteri di valutazione né concordato il contenuto delle domande in palese violazione dell’art. 12 del D.P.R. 487/94 e dei principi di trasparenza amministrativa nelle procedure concorsuali.

Al riguardo il Collegio – analogamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata - rileva che i principi di cui parte appellante invoca l’applicazione sono principi vincolanti nelle procedure concorsuali per l’assunzione del personale, in cui è necessario assicurare la par condicio tra i partecipanti al fine di perseguire la selezione dei migliori da inserire nella struttura in base alla dotazione organica delle varie amministrazioni ai sensi dell’art. 97. Inoltre la posizione in graduatoria concorsuale può incidere anche sullo sviluppo successivo di carriera.

Nella fattispecie in esame trattasi invece di una procedura finalizzata al conseguimento di un’abilitazione di guida turistica, qualifica che astrattamente potrebbe essere conseguita da tutti i partecipanti alla procedura e quindi non vi è un’automatica trasposizione dei principi sanciti per le procedure concorsuali di carattere selettivo.

Né la previsione del bando di una prova solo orale di una lingua straniera sta a significare che la conoscenza della lingua straniera non sia necessaria ai fini del conseguimento dell’abilitazione, tenuto conto che, contrariamente all’assunto di parte appellante, l’attività di guida turistica non comporta una mera attività di accompagnamento “silente” di turisti anche stranieri, ma si estrinseca anche in un’attività informativa in senso lato dei fruitori di tale servizio, che presuppone la conoscenza di una o più lingue straniere.

D’altronde il bando della procedura abilitativa in esame è stato indetto con decreto del Presidente della Regione Campania n. 12193 del 15 settembre 1998, che prevedeva espressamente, tra i vari requisiti, anche la conoscenza almeno di una lingua straniera a scelta del partecipante, in ordine alla quale era prevista una prova orale. L’indicazione della lingua straniera prescelta doveva essere indicata nella domanda di partecipazione, a pena di esclusione.

Il bando era stato emanato in vigenza della legge n. 217/1983 (successivamente abrogata), il cui art. 11, penultimo comma, sanciva espressamente per le guide turistiche il requisito della “esatta conoscenza di una o più lingue straniere”, ribadito anche dall’art. 7 comma 1 della L. R. Campania n.11/1986, secondo cui: “l'esame per l'esercizio della professione di guida turistica regionale consta di una prova scritta ed una orale di cultura generale e di una prova orale di conoscenza di almeno una lingua straniera”.

La lettura coordinata delle suddette statuizione normative porta altresì a disattendere le censure di parte appellante secondo cui la Commissione avrebbe dovuto apprezzare la preparazione del candidato nel suo complesso, valutandone la non idoneità solo all’esito di un giudizio complessivo, prospettando erroneamente che anche una negativa valutazione della prova linguistica non avrebbe avuto effetto preclusivo in ordine al conseguimento dell’abilitazione.

Il Collegio rileva che dalla disamina del verbale della Commissione in data 22.09.2003 il giudizio di non abilitazione risulta legittimo, in quanto all’appellante è stato attribuito un punteggio numerico pari a 15/30, che ha comportato il non superamento della prova linguistica e conseguentemente il mancato conseguimento dell’abilitazione.

Risulta altresì infondata la dedotta censura in ordine all’asserita insufficienza del punteggio numerico, in quanto il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte o orali di un concorso pubblico (o di un esame di abilitazione) esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato , sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5175 e Sez. VI, 2 aprile 2012, n. 1939, sez. III 28 settembre 2015 n. 4518).

Tale principio è stato definito "diritto vivente" dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 20, e 15 giugno 2011, n. 175), la quale ha sottolineato che - quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio tecnico-discrezionale finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l'ammissione all'esame orale - tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato.

Deduce infine l’appellante la censura di violazione del principio di collegialità da parte della commissione esaminatrice, in quanto la prova orale non si è svolta con la contestuale presenza di tutti i commissari.

Anche tale censura va disattesa, in quanto dalla documentazione prodotta in giudizio risulta la sottoscrizione collegiale di ciascuna delle schede di partecipazione agli esami orali e vi è stata quindi una valutazione collegiale di ciascun candidato.

D’altronde la circostanza che nella procedura in esame, al pari di quel che avviene in altre procedure concorsuali con un elevato numero di candidati ammessi a sostenere la prova orale (ad esempio per l’esame per abilitazione di avvocato), la commissione abbia proceduto alla disamina dei candidati, suddivisa in sottocommissioni competenti per materie, a cui ha fatto seguito la successiva formulazione dei giudizi definitivi da parte dell’intera Commissione, non determina l’illegittimità dell’atto impugnato.

Infatti tale modalità costituisce un’applicazione del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall’art. 97 Cost., nel cui ambito rientra anche la celerità dell’azione amministrativa, che risulterebbe compromessa in caso di mancata adozione di misure con finalità di accelerare l’attività valutativa e di pervenire più velocemente alla conclusione della procedura.

7.- L’appello va pertanto respinto.

Sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese tra le parti.

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