Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-11-06, n. 202006842

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-11-06, n. 202006842
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202006842
Data del deposito : 6 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/11/2020

N. 06842/2020REG.PROV.COLL.

N. 02722/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2722 del 2020, proposto da P P, rappresentato e difeso dagli avvocati S P, A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
B L P, rappresentato e difeso dagli avvocati G I, M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M P in Roma, via Oslavia, 28;

nei confronti

E T non costituito in giudizio;

per la revocazione

della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 00353/2020, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di B L P;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2020 il Cons. Giovanni Tulumello e uditi per le parti gli avvocati A C e G I;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato e depositato il 23 marzo 2020, la signora P P ha chiesto revocarsi la sentenza di questa Sezione n. 353/2020.

Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, la controinteressata B L P.

Con decreto n. 5755/2020 è stata respinta la domanda di sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata.

Il ricorso è stato deciso nel merito alla pubblica udienza del 15 ottobre 2020 (previa rinuncia, nella camera di consiglio fissata nella stessa data per l’esame collegiale della domanda cautelare, a tale domanda).

2. La sentenza n. 353/2020 ha accolto l’appello proposto dalla signora B L P contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 9524 del 2018 che aveva respinto il ricorso di primo grado avverso il Decreto Ministeriale n. 478 del 6 settembre 2016 nella parte in cui ha approvato la graduatoria finale per la specialità Canottaggio, Doppio, Pesi Leggeri donne, del concorso pubblico, per titoli, a 12 posti (di cui due posti per la detta specialità) per l'accesso al ruolo dei Vigili del Fuoco in qualità di atleta del gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco Fiamme Rosse del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il punto centrale della controversia riguardava e riguarda l’attribuzione alla odierna ricorrente P P di 15 punti per la categoria I.2.1 (“partecipazione al campionato mondiale”), per la partecipazione alla World Championship di Aiguebelette del 29.8.2015, competizione nella quale l’atleta non ha gareggiato ed è stata convocata come generica “riserva Pesi Leggeri” e non per il “Doppio pesi leggeri”.

3. La sentenza di cui si chiede la revocazione ha in proposito ritenuto che “ l’espressa convocazione dell’atleta P P alla World Championship di Aiguebelette del 29.8.2015 come generica “riserva pesi leggeri” non poteva essere valutata alla stregua della “partecipazione al campionato mondiale nella specialità doppio pesi leggeri” oggetto del bando, come previsto dall’Allegato 2, Punto 2, Cat. I.

2.1. per il conseguimento dei 15 punti in relazione alla “partecipazione al campionato mondiale”. Difatti, è pacifico che la candidata P, convocata come riserva, non ha di fatto gareggiato. Non è rilevante che la lex specialis non richiedesse espressamente che gli atleti abbiano gareggiato per l’attribuzione del punteggio previsto per la “partecipazione”. A tale conclusione conduce, invero, l’interpretazione logico-sistematico della Tabella A del decreto del Ministro dell’Interno 13 aprile 2015, n. 61, art. 3, lett.e), pedissequamente applicata dal bando. Difatti, seguendo la tesi interpretativa della Commissione di gara, non vi sarebbe stata ragione di prevedere un distinto e diverso punteggio per la mera convocazione (punto 8, Cat. 1.8 “Componente la squadra nazionale assoluta-convocato per competizioni ufficiali”) rispetto alla “partecipazione”. Il tratto distintivo tra mera “convocazione” e “partecipazione”, ai fini dell’attribuzione di un maggiore punteggio, non può che rinvenirsi nel fatto che l’atleta, nel secondo caso, abbia effettivamente gareggiato. Anche la circostanza che all’interno della Categoria 2 siano attribuiti punteggi maggiori, in ordine decrescente, al “Campione mondiale”, “secondo classificato al campionato mondiale”, “terzo classificato…”, “record mondiale”, “finalista…” fino alla “partecipazione al campionato mondiale”, lascia intendere che la “partecipazione” sia da interpretarsi come “partecipazione in gara”, pur senza conseguimento di una particolare posizione. Pertanto, alla concorrente 1à classificata, P P, illegittimamente sono stati attribuiti punti 15 a titolo di “partecipazione al campionato mondiale”, per la sola presenza nella squadra nazionale alla World Championship di Aiguebelette del 2015 come “riserva Pesi leggeri”. Il corretto punteggio attribuibile, invece, è in totale di punti 25, inferiore a quello di 39 ottenuto dalla ricorrente
”.

4. Il ricorso per revocazione proposto dalla signora P si fonda sulla sopravvenienza di un “nuovo documento”, costituito dall’allegato 1 al D.M. n. 138 del 15 maggio 2018, con il quale è stato indetto un nuovo concorso pubblico, per titoli, a 10 posti per l'accesso al ruolo dei Vigili del Fuoco in qualità di atleta del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse”.

Tale bando prevederebbe espressamente l’attribuzione del punteggio controverso per la partecipazione a campionati mondiali di categoria, anche in qualità di riserva.

Ad avviso della ricorrente tale documento dimostrerebbe che il Collegio di appello sarebbe incorso nell’errore di ritenere come unica interpretazione possibile del bando quella per cui il punteggio per la partecipazione ai campionati mondiali spettasse solo all’esito della affettiva partecipazione alle competizioni, e non anche in qualità di riserva.

Sostiene in proposito la ricorrente che “ il Consiglio di Stato, nella gravata sentenza, effettua un vero e proprio “salto logico”, che ha avuto, come affetto, quello di produrre un’inammissibile integrazione a posteriori della “lex specialis ”.

5. Il ricorso per revocazione lamenta poi la pretesa erroneità della sentenza gravata nella parte in cui – per respingere l’argomento che invocava un contemperamento di interessi legato alla valorizzazione dell’appartenenza dell’atleta al Corpo di Vigili del Fuoco - ha escluso che l’amministrazione, in sede di valutazione dei titoli cui si è autovincolata con il bando di concorso, eserciti “ discrezionalità amministrativa e, dunque, non è chiamata ad operare alcun bilanciamento di interessi ”.

6. Il ricorso è inammissibile.

Osserva preliminarmente il Collegio che, come recentemente ricordato anche da questa Sezione (sentenze n. 7938/2019 e n. 4836/2020), “ La giurisprudenza amministrativa ha da tempo perimetrato i presupposti che identificano l'errore di fatto "revocatorio", distinguendolo dall'errore di diritto che, come tale, non dà luogo ad esito positivo della fase rescindente del giudizio di revocazione, evidenziando, in apice, che l'istituto della revocazione è rimedio eccezionale, che non può convertirsi in un terzo grado di giudizio. Orbene, l'orientamento costante di questo Consiglio è nel senso che "Nel processo amministrativo il rimedio della revocazione ha natura straordinaria e l'errore di fatto - idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 106 del c.p.a. e 395 n. 4 del c.p.c. - deve rispondere a tre requisiti:

a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato;

b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;

c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa.

Inoltre, l'errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche;
esso è configurabile nell'attività preliminare del giudice, relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, ma non coinvolge la successiva attività d'interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del convincimento;
in sostanza l'errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo riguardo all'attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto a loro esistenza e a loro significato letterale, per modo che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali;
ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento del giudice;
si versa pertanto nell'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4, c.p.c. allorché il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo;
se ne esula allorché si contesti l'erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o di un esame critico della documentazione acquisita" (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. IV, 14/06/2018, n. 3671;
Consiglio di Stato, sez. IV, 22 gennaio 2018 n. 406;
Id., sez. V, 25 ottobre 2017, n. 4928;
Id., sez. V, 6 aprile 2017, n. 1610;
Id., sez. V, 12 gennaio 2017 n. 56). Peraltro, affinché possa ritenersi sussistente l'errore di fatto revocatorio nell'attività preliminare del giudice relativa alla lettura ed alla percezione degli atti, è necessario che "nella pronuncia impugnata si affermi espressamente che una certa domanda o eccezione o vizio - motivo non sia stato proposto o al contrario sia stato proposto" (Cons. Stato, V, 4 gennaio 2017, n. 8);
inoltre, ricorre l'errore revocatorio in ipotesi di mancata pronuncia su di una censura sollevata dal ricorrente "purché risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima;
si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame o di valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione, non censurabile in sede di revocazione" (Cons. Stato, VI, 22 agosto 2017, n. 4055);
sempre in termini, Cons. Stato, V, 12 maggio 2017, -OMISSIS-, secondo cui "L'errore revocatorio è [...] configurabile in ipotesi di omessa pronuncia su una censura sollevata dal ricorrente purché risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima;
si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione (cfr., Cons. Stato, Sez. V, 5/4/2016, n. 1331;
22/1/2015, n. 264;
Sez. IV, 1/9/2015, n. 4099)" ed ancora "si può affermare che, laddove una sentenza menzioni nella parte descrittiva in fatto un motivo di doglianza, pur se ometta di pronunciarsi espressamente su di esso nella parte motiva, ciò non configura un vizio di omessa pronuncia, dovendosi considerare la pronuncia sul punto implicita nella statuizione complessiva della sentenza" (Cons. Stato, V, 19 ottobre 2017, n. 4842)
”.

7. L’applicazione al caso di specie dei superiori princìpi, ai fini della preliminare delibazione dell’eccezione d’inammissibilità del ricorso sollevata dalla controinteressata, conduce all’accoglimento di tale eccezione.

7.1. Con il primo profilo di critica la ricorrente deduce come fatto nuovo la circostanza che sia stato bandito altro concorso, nel cui ambito il titolo da lei rivendicato è valutato positivamente.

Si tratta peraltro di concorso antecedente la sentenza di cui si chiede la revocazione, e l’allegato in questione è stato pubblicato nella GU, senza che la ricorrente abbia fornito la prova di non averlo potuto produrre prima in giudizio.

In ogni caso ciò che appare dirimente è il rilievo per cui sulla base di tale dato il ricorso per revocazione allega un errore, peraltro definito “di interpretazione” a pag. 14 dello stesso ricorso, e “salto logico” alla successiva pag. 15.

Ferma restando la fisiologica possibilità che l’amministrazione proceda ad un autovincolo, in punto di definizione dei criteri di valutazione dei titoli, avente contenuto diverso in relazione a diverse procedure concorsuali (ancorché aventi oggetto analogo od identico), ciò che nel caso di specie preclude l’ammissibilità del mezzo è il rilievo della estraneità di un simile profilo di critica alla categoria dei vizi rilevanti in sede di revocazione.

Il Collegio di appello non è incorso in errore (peraltro, di diritto) nell’interpretare il bando senza tener conto della differente soluzione fornita dal diverso bando oggi prodotto, proprio in ragione della diversità delle procedure concorsuali.

Ma quand’anche ciò fosse in astratto, il mezzo in esame sarebbe comunque rivolto contro un preteso errore di interpretazione giuridica, del tutto estraneo all’ambito dei vizi rilevanti nel presente giudizio.

7.2. Il secondo profilo di critica attiene anch’esso ad una valutazione puramente giuridica: si contesta la qualificazione data dal giudice di secondo grado alla natura dell’attività dell’amministrazione in sede di attribuzione dei punteggi e di selezione dei candidati.

A sostegno di tale censura si allegano elementi curriculari relativi ai percorsi professionali e sportivi delle candidate interessate.

Si tratta, oltre che di valutazione meramente soggettiva che impinge nel merito della valutazione ritenuta in sede concorsuale, della deduzione non di un errore di fatto revocatorio, ma un (preteso) errore di valutazione giuridica.

8. Il ricorso è pertanto inammissibile.

Sussistono le condizioni di legge, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.

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