Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-03-31, n. 202303332
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Testo completo
Pubblicato il 31/03/2023
N. 03332/2023REG.PROV.COLL.
N. 07027/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7027 del 2022, proposto da
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n.-OMISSIS- resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 il Cons. Fabrizio D'Alessandri e uditi per la parte appellante l’Avv. Michele Bonetti. in sostituzione dell’Avv. G V;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’appellato, Tenente Colonnello f. (AVES) del ruolo speciale dell'Esercito, preso in esame
per l'avanzamento a scelta al grado superiore per il 2016, è stato giudicato idoneo ma non è stato iscritto in quadro perché collocato al -OMISSIS- posto della graduatoria di merito e, quindi, è stato
escluso dal numero dei 21 Ufficiali da iscrivere nel predetto quadro (punti di merito: 26,60).
Ha impugnato l’esito della valutazione dinanzi al T.A.R. Lazio Roma che, con sentenza n.
-OMISSIS- ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente il vizio di eccesso di potere sia assoluto che relativo, con riferimento al parigrado -OMISSIS- (-OMISSIS- iscritto in quadro), e ha annullato il formulato giudizio e disposto che il Ministero della Difesa provveda ad affidare nuovamente alla Commissione di Avanzamento, in composizione differente da quella che si è già pronunciata, la documentazione personale del ricorrente per effettuare una nuova valutazione ai fini dell’avanzamento, tenendo conto del contenuto della presente sentenza.
Il Ministero della Difesa ha impugnato la sentenza, formulando articolati motivi di appello.
Si è costituito in giudizio l’appellato resistendo al gravame.
L’appello è stato trattenuto in decisione all’udienza del 7 marzo 2023.
DIRITTO
1) L’appello deve essere parzialmente accolto, nei termini e limiti di cui alla motivazione che segue, e rigettato per il resto.
2) L’appellante ha richiamato in sede di appello l’ampia discrezionalità tecnica inerente all'operato della Commissione Superiore di Avanzamento, stante la necessità di scegliere soggetti estremamente qualificati per l'esercizio di complesse e delicate funzioni di comando.
Il vizio di eccesso di potere in senso relativo può essere ravvisato nei ridotti limiti del sindacato esercitabile su un’attività permeata da rilevanti margini di discrezionalità valutativa attribuita alla commissione, non potendo il giudice amministrativo procedere all'esame comparativo degli ufficiali valutati in sede di redazione degli scrutini di avanzamento o verificare la congruità del punteggio e, comunque, solo in presenza di valutazioni macroscopicamente irragionevoli.
Inoltre, le valutazioni compiute in sede di avanzamento non si possono risolvere nella mera risultanza aritmetica dei titoli e dei requisiti degli scrutinandi, ma implicano una complessiva ponderazione delle loro qualità (definibili solo mediante sfumate analisi di merito) e, per conseguenza, anche la valutazione giudiziale non può essere atomistica e parcellizzata, ma deve essere globale e complessiva.
3) Il Collegio intende ricordare, in via preliminare e in punto di diritto, che la promozione a scelta degli Ufficiali è disciplinata dal D.lgs. n. 66/2010, Codice dell’ordinamento militare, che espressamente opta, in luogo della procedura selettiva di ordine comparativo, per la valutazione in assoluto di ciascuno degli scrutinandi; conseguentemente, l’iscrizione nel quadro di avanzamento deve essere valutata in base alla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria, sulla base del punteggio attribuitogli e non dall’esame comparativo dei singoli Ufficiali (T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 5 febbraio 2018, n. 1427; Cons. Stato, IV Sez., 23 ottobre 2017, n. 4860).
Tale sistema risulta conforme ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento.
Nel procedimento di avanzamento “a scelta” degli ufficiali, i criteri per la valutazione dei titoli, ai fini dell’attribuzione del punteggio di merito, sono quelli prefissati dal D.lgs. n. 66/2010 e dal D.P.R. n. 90/2010, in virtù dei quali la valutazione deve essere diretta ad accertare, con un apprezzamento globale, se l’ufficiale ha assolto in modo soddisfacente le funzioni del grado rivestito e se risulta complessivamente in possesso dei requisiti morali, di carattere, fisici, intellettuali, culturali e professionali, tali da evidenziare la piena attitudine all’esercizio delle funzioni del grado superiore.
Nella successiva fase di formazione della graduatoria di merito, la Commissione, nella sintesi del relativo punteggio, esprime un giudizio di merito assoluto nei confronti di ciascun ufficiale scrutinando, previa valutazione collegiale delle sue qualità, capacità ed attitudini.
Vengono in rilievo, quindi, livelli di valutazione per i quali risulta essere elevata la discrezionalità tecnica della Commissione, trattandosi di Ufficiali dotati di ottimi precedenti di carriera, le cui specifiche qualità sono definibili solo attraverso sfumate analisi di merito che non si risolvono in una ponderazione aritmetica del numero e della qualità dei titoli posseduti.
L’elevata discrezionalità tecnica che connota la valutazione della Commissione Superiore di Avanzamento non esclude, comunque, il sindacato giurisdizionale, consentendolo sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso relativo e assoluto.
Il giudice amministrativo, dunque, deve compiere una verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio, restando precluso l’ambito delle valutazioni apportate dalla Commissione di avanzamento per gli Ufficiali.
La discrezionalità tecnica della Commissione è, infatti, sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione (Cons. Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2005, n. 7397).
Il giudice non può sostituire propri criteri di valutazione a quelli utilizzati dall’Amministrazione, ma può e deve accertare se questi ultimi, nel loro insieme, siano palesemente incoerenti, ossia non omogenei, nei confronti dei diversi candidati (Cons. Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2016, n. 5505)
Inoltre, il giudice amministrativo non può scindere i singoli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione per poi assumere che uno solo di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo, in quanto i titoli vantati da ciascun ufficiale sono bilanciabili fra loro.
Ne consegue che è possibile ravvisare la figura sintomatica dell’eccesso di potere qualora la documentazione evidenzi immediatamente, senza necessità di alcuna analisi dettagliata, un livello così macroscopicamente ottimale dei precedenti di carriera dell’Ufficiale da palesare l’assoluta inadeguatezza del punteggio assegnato ad esprimere il grado di tale livello.
Il giudice amministrativo deve verificare se il giudizio espresso sia stato determinato da un errore nell'acquisizione dei fatti determinati (attribuzioni di fatti non concernenti l'interessato, omessa rilevazione di circostanze o fraintendimento delle stesse, ovvero considerazione di elementi non pertinenti etc.) oppure da un macroscopico errore nell'apprezzamento e nella valutazione degli stessi elementi, talmente abnorme e grossolano da essere evidente a chiunque (macroscopico travisamento tale da consentire anche ad un non esperto della materia di ravvisare la palese "abnormità della valutazione"), ovvero sia stato determinato dalla violazione delle regole del procedimento valutativo, in primis dall'adozione di un criterio di valutazione diverso da quello prescritto dalla normativa in materia, oppure quest'ultimo sia applicato con metro di valutazione difforme per i diversi candidati ("l'eccesso di potere in senso relativo" per difformità del metro valutativo utilizzato che determina una disparità di trattamento valutativo tra i soggetti sottoposti a scrutinio, indicativa di un “favoritismo” perpetrato dall’organo valutativo).
In sostanza, la discrezionalità tecnica della Commissione è sindacabile nel caso in cui l’incoerenza della valutazione, e quindi del punteggio assegnato, emerga dall’esame della documentazione con assoluta immediatezza e il giudice non può sostituire propri canoni valutativi a quelli utilizzati dall’Amministrazione, ma deve solo accertare se questi siano palesemente incoerenti, ovvero non omogenei nei confronti dei diversi candidati.
Inoltre, per consolidato indirizzo di questo Consiglio (Cons. Stato, Sez. II, 19 ottobre 2021, n. 7034, sez. II, 4 ottobre 2021, n. 6625; sez. I, 24 maggio 2021, n. 960; sez. I, 9 maggio 2021, n. 655; sez. II, 6 ottobre 2020, n. 5918), perché il giudizio della commissione di avanzamento possa ritenersi affetto da eccesso di potere in senso assoluto occorre che ci si trovi in presenza di una figura esemplare di ufficiale, munito di precedenti di carriera costantemente ottimi (tutti giudizi finali apicali, massime