Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-06-13, n. 201303293

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-06-13, n. 201303293
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201303293
Data del deposito : 13 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02374/2012 REG.RIC.

N. 03293/2013REG.PROV.COLL.

N. 02374/2012 REG.RIC.

N. 02432/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2374 del 2012, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Giustizia, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

Prograf s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Balzaretti, con domicilio eletto presso RU De OC in Roma, via Antonio Bertoloni, 30;

sul ricorso numero di registro generale 2432 del 2012, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Giustizia, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

OS RO De NA, Compossele s.n.c. (in liquidazione), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Sergio Balzaretti, con domicilio eletto presso RU De OC in Roma, via Antonio Bertoloni, 30;



per la riforma

quanto al ricorso n. 2374 del 2012:

della sentenza del T.a.r. Lombardia - Sez. staccata di Brescia: Sezione II n. 00213/2012, resa tra le parti, concernente esecuzione del decreto 1899/2011 della Corte d'appello di Brescia - pagamento somme a titolo di equa riparazione ex l. 89/2001

quanto al ricorso n. 2432 del 2012:

della sentenza del T.a.r. Lombardia - Sez. staccata di Brescia: Sezione II n. 00214/2012, resa tra le parti, concernente esecuzione del decreto Corte d'appello di Brescia sez. II civ. del 7 dicembre 2010 - equa riparazione ex l. 89/2001

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Prograf s.n.c. e di OS RO De NA e di Compossele s.n.c. (in liquidazione);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2013 il Cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti l’avvocato Sergio Balzaretti e l'avvocato dello Stato Stefano Varone

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con decreto 7 dicembre 2010, passato in giudicato il 7 giugno 2011, la Corte d’appello di Brescia, sez. II civ., ha accolto il ricorso proposto dal signor OS IE De NA, quale legale rappresentante della Prograf s.n.c. per ottenere, a seguito dell’irragionevole durata di un giudizio civile, l’equa riparazione prevista dall’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, condannando il Ministero della giustizia a pagare la somma di euro 5.600,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

Prima ancora che il provvedimento passasse in giudicato, con nota del 18 febbraio 2011 il ricorrente ha richiesto il pagamento e, nell’inerzia dell’Amministrazione, ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 e segg. c.p.a.

Il T.A.R. per la Lombardia – Brescia, sez. II, ha accolto il ricorso con sentenza 9 febbraio 2012, n. 213, condannando l’Amministrazione ad adempiere e a risarcire il danno da ulteriore ritardo, nominando a tal fine un commissario ad acta nella persona di un dirigente del Ministero dell’economia e delle finanze.

Contro la sentenza hanno interposto appello il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero della giustizia (ricorso n. 2012/2374).

Le Amministrazioni censurano la sentenza del T.A.R. sotto diversi profili.

• Il Tribunale territoriale avrebbe ritenuto che l’esecuzione della condanna a corrispondere l’indennizzo faccia parte del termine complessivo del processo e, dunque, rilevi ai fini del rispetto dell’art. 6, par. 1, della C.E.D.U. A questo proposito, l’Avvocatura dello Stato osserva che la tesi contrasterebbe con il medesimo art. 6, par. 1, richiamato espressamente dall’art. 2 della legge n. 89 del 2001, secondo cui il “termine ragionevole” per la decisione varrebbe per i soli giudizi civili e penali di fronte a un “tribunale indipendente e imparziale”: la fase di liquidazione dell’indennizzo, svolta al di fuori di un processo esecutivo, non avrebbe carattere giurisdizionale e dunque non integrerebbe i presupposti di applicazione della norma. Il T.A.R. avrebbe inoltre trascurato l’art. 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30), che – in sintesi – accorda alle Amministrazioni il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure esecutive e, prima della scadenza di tale termine, non consente al creditore di procedere a esecuzione forzata né di porre in essere atti esecutivi. Nel caso di specie, la Società appellata né avrebbe notificato il decreto con la formula esecutiva (che risulterebbe apposta il 21 giugno 2011) né avrebbe fatto decorrere il termine legale di 120 giorni. Pertanto la conclusione del Tribunale regionale (secondo cui con il passaggio in giudicato del decreto cesserebbe il termine di tolleranza di sei mesi riconosciuto in sede europea) non sarebbe conforme alla normativa interna.

• Sarebbe poi erronea l’affermazione circa la necessaria disapplicazione dell’art. 3, comma 7, della legge n. 89 del 2001, che circoscrive l’erogazione degli indennizzi ai limiti delle risorse disponibili. Alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, il giudice dovrebbe in primo luogo interpretare le norme interne in senso conforme alle norme della C.E.D.U; l’esito negativo di tale operazione ermeneutica dovrebbe condurlo a sollevare questione di legittimità costituzionale della norma contestata, per violazione di una norma interposta ex art. 117, primo comma, Cost. Il giudice di primo grado avrebbe disatteso le esigenze pubbliche di una corretta politica di bilancio, corrispondente anche a precisi vincoli assunto dallo Stato in sede di Unione europea, e

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