Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-03-07, n. 202402250
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Testo completo
Pubblicato il 07/03/2024
N. 02250/2024REG.PROV.COLL.
N. 04848/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4848 del 2022, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano e Amelia Cuomo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, piazza San Bernardo, n. 101;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Guardia di FI - Comando Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, n.-OMISSIS-resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Guardia di FI - Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Guardia di FI - Comando Generale;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2024 il Cons. Francesco Cocomile e udito per la parte appellante l’avvocato Gennaro Terracciano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - L’odierno appellante -OMISSIS- Maresciallo Capo della Guardia di FI, era stato imputato dinanzi al Tribunale di Como del reato di cui all’art. 326, comma 1, cod. pen. “ perché quale maresciallo della Guardia di FI in servizio presso la Compagnia del G. di F. di Como, pubblico ufficiale, violando i doveri di riservatezza inerenti alle sue funzioni ed abusando della predetta qualità, acquisiva e comunicava a -OMISSIS-indagato nel medesimo procedimento penale e persona non abilitata a ricevere cognizione di esse, notizie riguardanti le indagini svolte dalla G. di F. nei confronti di-OMISSIS- e dello stesso-OMISSIS- violando in tal modo i doveri inerenti la funzione e rivelando notizie di ufficio che dovevano rimanere segrete … ” e del reato di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen. “ perché quale maresciallo della Guardia di FI in servizio presso la Compagnia del G. di F. di Como, dopo aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio meglio descritti al capo A), riceveva da -OMISSIS-quale corruttore, utilità di vario genere quali capi di abbigliamento di valore e un orologio ”.
Tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Como, l’appellante veniva condannato con la sentenza n.-OMISSIS-confermata dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza n-OMISSIS-mentre la Corte di Cassazione, Sezione VI, con la sentenza n. -OMISSIS-annullava senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati erano estinti per prescrizione.
Nel frattempo, appena dopo l’avvio del procedimento penale, il-OMISSIS-veniva sospeso dal servizio con provvedimento del 7 novembre 2014 del Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di FI.
Conclusasi la vicenda penale con la citata sentenza di proscioglimento, il Comandante Regionale Lombardia della Guardia di FI con atto prot. n. 0135832/2020 del 2 marzo 2020 ordinava lo svolgimento di un’inchiesta formale disciplinare di stato nei confronti del -OMISSIS-
Veniva disposta una nuova sospensione precauzionale dall’impiego a decorrere dal 17 luglio 2020 col provvedimento n. 0448069/2020 del 4 agosto 2020 del Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di FI.
In data 28 aprile 2020 il-OMISSIS-veniva ricoverato per problemi di salute presso la Clinica -OMISSIS-ed operato il giorno successivo e dimesso in data 5 maggio 2020.
Il-OMISSIS-presentava richieste di sospensione del procedimento disciplinare, richieste che venivano respinte.
In data 10 agosto 2020 l’Inquirente dichiarava chiusa l’istruttoria dell’inchiesta formale, assegnando il termine del 21 agosto 2020 per la produzione di memorie.
L’Inquirente in data 28 agosto 2020 con il rapporto n. 484667 proponeva il deferimento del-OMISSIS-ad una Commissione di disciplina, che veniva nominata dal Comandante Regionale in data 12 ottobre 2020 tra i militari in servizio presso il medesimo reparto dell’Inquirente, il cui Presidente il 21 ottobre 2020 fissava il giorno della riunione per il giorno 11 novembre 2020, come da convocazione del 27 ottobre 2020.
In data 6 novembre 2020 il Comandante Regionale nominava il nuovo Presidente della suddetta Commissione, sempre tra gli ufficiali in servizio presso lo stesso reparto dell’Inquirente, in sostituzione del precedente Presidente, dichiaratosi ammalato.
Con la determina prot. n. 0738656/2020 del 18 dicembre 2020, il Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di FI, fatta propria la proposta della Commissione di disciplina, disponeva la perdita del grado per rimozione dell’appellante ed il conseguente licenziamento.
2. - Il-OMISSIS-impugnava siffatto provvedimento e quelli connessi e presupposti dinanzi al T.A.R. Lombardia, sede di Milano col ricorso r.g. n.-OMISSIS- deducendo le seguenti censure:
« 1. Violazione di legge – art. 1370, d.lgs 66/10; eccesso di potere per la violazione della circolare gdf n. 1/2006;
2. Violazione di legge - articoli 1370 e seguenti d. lgs 66/2010; eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione della circolare n. 1/2006 guardia di finanza;
3. Violazione di legge – art. 1387 d.lgs 66/10; violazione del principio del giusto processo, nonché del buon andamento della pubblica amministrazione;
4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1355, comma 5, d.lgs. 66/2010;
5. Violazione di legge per disparità di trattamento – mancato procedimento nei confronti di -OMISSIS-
6. Violazione e falsa applicazione del comma 2, art. 1355, d.lgs. 66/201; eccesso di potere per difetto di proporzionalità della sanzione al caso concreto, irragionevolezza ed erronea valutazione dei fatti. ».
Con successivi motivi aggiunti censurava la determinazione della Guardia di FI del 12 marzo 2021 di richiesta della restituzione di € 361,77, considerati dall’Amministrazione quali emolumenti non dovuti.
In esito all’udienza in camera di consiglio del 5 maggio 2021 l’istanza cautelare proposta in primo grado dal-OMISSIS-veniva respinta con ordinanza n. -OMISSIS- per insussistenza del presupposto cautelare del fumus boni iuris con la seguente motivazione:
«… Considerato che:
- l’Amministrazione risulta avere adeguatamente provato i gravi fatti attribuiti all’esponente, concretizzatisi nella rivelazione di segreti d’ufficio e nell’accettazione indebita di utilità di vario genere da parte di soggetti legati ad organizzazioni criminali;
- la stessa Corte di Cassazione nella sentenza n. -OMISSIS-pur dando atto dell’avvenuta prescrizione dei reati per cui l’esponente era stato condannato nei primi due gradi di giudizio, ha reputato accertata la responsabilità del ricorrente e ne ha escluso l’assoluzione ai sensi dell’art. 129 del c.p.p. (cfr. il doc. 6 del resistente, pagine 5 e seguenti);
- i fatti sopra indicati appaiono tali da menomare definitivamente il rapporto fiduciario che deve intercorrere fra l’Amministrazione militare ed il suo appartenente;
- il gravame non pare quindi assistito da sufficienti elementi di fondatezza, mentre con riguardo alla richiesta di restituzione di euro 361,77 non pare sussistere neppure il periculum in mora;
- l’istanza cautelare deve di conseguenza rigettarsi, mentre le spese della presente fase possono essere compensate, attesa la natura delle parti coinvolte . …».
L’ordinanza di prime cure era appellata e il Consiglio di Stato, con ordinanza n. -OMISSIS- rigettava l’impugnazione cautelare, sempre confermando l’infondatezza della pretesa dell’esponente, con la seguente motivazione:
«… Considerato che:
1) la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la pubblica amministrazione può legittimamente promuovere un procedimento disciplinare, contestando al pubblico dipendente la condotta fatta oggetto dell'imputazione nel processo penale conclusosi con sentenza irrevocabile di non luogo a procedere in ordine al reato ascritto, perché estinto per prescrizione, e applicare la sanzione disciplinare sulla base di autonomi elementi di valutazione tratti da tutti gli atti formati ed acquisiti nell'ambito del procedimento penale (cfr. Consiglio di Stato sez. IV - 09/03/2020, n. 1689; 10/12/2020, n. 7865 e 20 ottobre 2016, n. 4381);
2) non pare sussistere, ad una sommaria valutazione propria di questa fase, alcuna sproporzione tra le condotte addebitate e la sanzione irrogata, suscettibile di integrare l’eccesso di potere nell’esercizio della discrezionalità, in considerazione del fatto che si tratta di condotte poste in essere in violazione dei doveri di ufficio ed integranti ben due fattispecie delittuose contro la pubblica amministrazione, tra loro oggettivamente connesse (art 326 c.p. e art 319 quater c.p.);
2) quanto alla lamentata omissione del differimento del procedimento disciplinare per ragioni di salute, dagli atti di causa risulta che la richiesta di differimento è stata respinta perché, sulla base della circolare 1/2006, è stato accertato che la mancata presenza fisica non ha pregiudicato il diritto di difesa, in quanto l’appellante era fornito di difensore e le interlocuzioni tra l’ufficiale inquirente, da un lato, e il militare inquisito e il difensore, dall’altro, sono avvenute esclusivamente “da remoto” tramite PEC, al fine di garantire il distanziamento sociale durante la prima fase dell’emergenza COVID;
Ritenuto, pertanto, che l’appello debba essere respinto, con condanna dell’appellante alle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo; …».
3. - Con l’impugnata