Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-11-29, n. 202310308

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-11-29, n. 202310308
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202310308
Data del deposito : 29 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/11/2023

N. 10308/2023REG.PROV.COLL.

N. 00204/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 204 del 2023, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Torino, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente una informativa antimafia.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2023 il consigliere Nicola D'Angelo e udito per la parte appellante l’avvocato M P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’Autodemolizione -OMISSIS- (di seguito indicata come società), con oggetto sociale relativo alla commercializzazione all’ingrosso di rottami metallici, di veicoli nuovi e usati, nonché di ricambi, è stata costituita nel novembre del 2010 tra il signor -OMISSIS-- e il signor -OMISSIS-, rispettivamente titolari del 75% e del 25% delle quote. Dopo pochi mesi, tuttavia, il signor -OMISSIS-cedeva le sue quote al signor -OMISSIS-.

1.1. Il signor -OMISSIS-, con decreto del 24 aprile 2012 n. -OMISSIS- del Tribunale di Torino è stato poi destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di cinque anni (ridotta a tre anni in appello) con contestuale confisca delle quote detenute in una serie di società al medesimo riconducibili, tra le quali figurava anche la società appellante.

1.2. La situazione di grave dissesto economico di quest’ultima induceva l’amministratore giudiziario dei beni sequestrati a chiedere l’autorizzazione a cedere le quote confiscate in favore della società “-OMISSIS-”. A cessione avvenuta, dopo la revoca della misura di prevenzione, il signor -OMISSIS- manteneva comunque la carica di Amministratore unico della società.

2. Ciò premesso, a seguito di richiesta di rilascio della documentazione antimafia nell’ambito del procedimento di rinnovo dell’autorizzazione all’attività di demolizione, la Prefettura di Torino, in data 29 maggio 2020, adottava nei confronti dell’impresa l’interdittiva antimafia n. -OMISSIS-, avendo accertato la sussistenza nei confronti della medesima società di elementi che facevano ritenere possibili tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata.

2.1. Sulla base delle risultanze dell’istruttoria emergeva infatti un quadro indiziario rappresentativo della fitta rete di interferenze e cointeressenze con la criminalità organizzata veicolate dallo stretto rapporto tra l’amministratore unico e rappresentante legale della società signor -OMISSIS- con il pluripregiudicato signor -OMISSIS-, rinvenibile nell’evidente condizionamento che operava quest’ultimo nelle scelte gestorie della società, nonché dall’abituale attività di prestanome e di fedele collaborazione svolta in suo favore dai fratelli -OMISSIS- (per il fratello signor -OMISSIS-- erano emersi anche rapporti con altri esponenti della criminalità organizzata di stampo ‘ndranghetista).

2.2. Con decreto del Tribunale di Torino, sezione misure di prevenzione, in data 25 settembre 2020, era stato anche accertato il carattere non occasionale dell’infiltrazione mafiosa riguardante la società ed era stata respinta l’istanza di ammissione al controllo giudiziario.

3. Contro il citato provvedimento di interdittiva n. -OMISSIS- del 1° gennaio 2020 proponeva ricorso la società sostenendo che vi sarebbe stato da parte della Prefettura un erroneo riferimento a circostanze estranee alla stessa compagine sociale. In ogni caso i fatti posti a sostegno del provvedimento sarebbero stati inattuali e si sarebbe verificata una violazione delle garanzie procedimentali in materia di contraddittorio.

4. Il Tar di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe (n. -OMISSIS-), ha respinto il ricorso condannando la ricorrente alle spese di giudizio.

4.1. Lo stesso Tribunale ha ritenuto sussistenti, alla luce dell’istruttoria compiuta dall’Amministrazione, gli indici rilevatori di un quadro indiziario da cui poteva trarsi il pericolo di infiltrazione mafiosa. In particolare, sarebbe emerso un organico ruolo del pluripregiudicato -OMISSIS-nelle scelte gestionali della società (soggetto di levata caratura criminale che aveva riportato anche condanna per il delitto di associazione mafiosa e che comunque risultava inserito con rilievo nell’ambito della ‘ndarngheta).

4.2. Relativamente alle contestate cause risalenti, la sentenza impugnata ha poi evidenziato come il signor -OMISSIS- abbia mantenuto la posizione di amministratore anche dopo la cessione delle quote e come il decreto del Tribunale di Torino, sezione misure di prevenzione, del 25 settembre 2020 abbia respinto l’istanza di ammissione al controllo giudiziario presentata dalla società (decreto che ha evidenziato l’attualità del condizionamento).

4.3. Il Tar ha infine ritenuto non applicabile la disciplina introdotta dal DL n. 152 del 2021 sulle garanzie di contraddittorio in relazione alle esigenze di celerità nell’adozione del provvedimento impugnato e alla normativa vigente al momento dell’adozione del provvedimento.

5. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello la società -OMISSIS- prospettando, essenzialmente, la non attualità dei rilievi dell’Amministrazione a proposito del signor -OMISSIS-, ormai non più socio, l’assenza di rilievo nel mero rapporto di parentela del signor -OMISSIS-- con il fratello signor -OMISSIS-- e la mancata la partecipazione al procedimento alla luce delle modifiche introdotte con d.l. n. 152 del 2021 all’art. 92 comma 2 bis del d.lgs. 159/2011.

6. Il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Torino si sono costituiti in giudizio il 12 gennaio 2023, chiedendo il rigetto dell’appello. Hanno poi depositato un’ulteriore memoria il 28 giugno 2023, cui ha replicato la società appellante il 31 luglio 2023.

7. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 21 settembre 2023.

8. L’appello non è fondato.

9. In via preliminare, va osservato che l’informativa antimafia deve basarsi su un insieme di elementi e di fatti che, pur non dovendo assumere il carattere di prova certa, siano comunque tali da far ragionevolmente ritenere l’esistenza del rischio di infiltrazione mafiosa. La conseguente valutazione del Prefetto presuppone dunque l’acquisizione e la ponderazione di elementi in forza dei quali non sia illogico, secondo il criterio del più probabile che non, ritenere la sussistenza di un collegamento dell’impresa con organizzazioni mafiose, o il condizionamento dell’imprenditore da parte delle medesime.

9.1. Il giudizio di pericolosità è dunque di tipo preventivo e prescinde dall’accertamento di responsabilità penali. In questo contesto, il Prefetto esercita un’ampia discrezionalità valutativa sull’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa in fatti che, seppur privi di certezza, siano comunque idonei, valutati nel complesso, a fondare il giudizio di possibilità che l’attività dell’impresa possa, anche indirettamente, agevolare le organizzazioni criminali ovvero esserne condizionata.

10. Nel caso di specie, i suddetti elementi indiziari sono sussistenti. L’impresa appellante è stata infatti destinataria in data 29 maggio 2020 di interdittiva antimafia, ai sensi del d.lgs. n.159 del 2011, in considerazione delle relazioni imprenditoriali e delle cointeressenze economiche dell’allora amministratore unico signor -OMISSIS-- con soggetti controindicati ai fini antimafia, in particolare con il signor -OMISSIS-, personaggio di eminente caratura criminale organico alla criminalità organizzata di matrice ‘ndranghetista, in favore del quale il signor -OMISSIS- risulta aver esercitato storicamente il ruolo di prestanome.

10.1. In particolare, al momento dell’adozione del provvedimento interdittivo l’amministrazione e la legale rappresentanza della società erano attribuite in via esclusiva al signor -OMISSIS-, mentre all’atto della costituzione nel 2010 la proprietà era condivisa dallo stesso -OMISSIS- e dal signor -OMISSIS-, rispettivamente titolari di partecipazioni societarie pari al 75% e al 25% (quest’ultimo aveva poi ceduto la propria quota al -OMISSIS-, divenuto pertanto socio unico dell’impresa).

10.2. Successivamente, in data 24 aprile 2012 con decreto n.-OMISSIS- il Tribunale di Torino, Sezione Misure di Prevenzione, ha applicato nei confronti del -OMISSIS-la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per la durata di 5 anni, ridotta a 3 anni in grado di appello, e ha contestualmente disposto la confisca delle quote di una serie di società al medesimo riconducibili, pur se formalmente intestate a terzi, tra le quali anche la società appellante.

10.3. A seguito della confisca, con provvedimento del 3 giugno 2013 la misura di prevenzione patrimoniale concernente la società è stata poi revocata al solo scopo di consentire all’amministratore giudiziario l’alienazione delle quote alla società -OMISSIS-. Tuttavia, nella motivazione del decreto del decreto il Giudice della prevenzione e stata riportata la minuziosa ricostruzione effettuata dalla Questura di Torino in sede di proposta di applicazione della misura di prevenzione, ed è stata descritta la “ cospicua carriera criminale ” di -OMISSIS-, nonché il ruolo di prestanome storicamente esercitato in suo favore da -OMISSIS-- (le indagini hanno appurato che i proventi di numerose attività illecite sono stati reinvestiti dal -OMISSIS-nell’acquisto di beni mobili e immobili intestati ai propri familiari, nonché in attività imprenditoriali apparentemente lecite, la cui proprietà e la cui gestione amministrativa sono state fittiziamente attribuite a persone di fiducia, tra i quali -OMISSIS--. Inoltre, da conversazioni telefoniche intercettate è emerso che -OMISSIS-fosse il vero padrone e gestore delle società oggetto di confisca).

10.4. D’altra parte, tra le persone di stretta adesione al -OMISSIS-è risultato anche il fratello di -OMISSIS--, -OMISSIS-(in relazione a quest’ultimo, il Gip del Tribunale di Torino, in un’ordinanza di custodia cautelare relativa a -OMISSIS-del 15 settembre 2019, ha sottolineato “ il ruolo palesemente subordinato di -OMISSIS- rispetto a -OMISSIS-’ faceva di lui una ‘testa di legno’ ”).

10.5. In sostanza, dagli atti giudiziari è emerso che i fratelli -OMISSIS- sono stati gestori per conto del -OMISSIS-di diverse attività tra le quali quella svolta dalla società appellante, risultando anche coinvolti in ulteriori attività imprenditoriali nelle quali hanno operato altri soggetti contigui alla ‘ndrangheta.

11. Relativamente alla contestata inattualità dei fatti posti a base dell’interdittiva, va innanzitutto rilevata la circostanza (attuale) che con decreto del Tribunale di Torino, Sezione Misure di Prevenzione, del 25 settembre 2020, è stato anche accertato il carattere non occasionale dell’infiltrazione mafiosa riguardante la società appellante e per tale ragione è stata respinta l’istanza di ammissione al controllo giudiziario.

11.1. In ogni caso, l’esistenza del rischio di infiltrazione mafiosa non presuppone necessariamente stabili e perduranti relazioni economiche con i malavitosi, essendo sufficienti anche mere frequentazioni, situazioni di convivenza o di condivisione di interessi. Le stesse forme di contiguità con gli ambienti della criminalità organizzata possono perciò prescindere da ipotesi di dipendenza economica e trovare copertura in assetti gestionali d’impresa apparentemente ineccepibili (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 14 ottobre 2020, n.6208).

11.2. L’interdittiva dunque ben può essere legittimamente fondata anche su fatti che sono risalenti nel tempo, purché dall'analisi complessiva delle vicende esaminate emerga, come nel caso di specie, un quadro indiziario che sia idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 maggio 2023, n.4733).

12. Quanto alla lamentata violazione delle norme sulle garanzie in tema di contraddittorio (introdotte dal d.l. n.152 del 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 233 del 2021), va evidenziato che la disciplina ratione temporis applicabile al caso (l’interdittiva è stata notificata il 1° giugno 2020) era invece quella dettata dall’art. 92, comma 2 bis , del d.lgs. n. 159 del 2011, nella sua formulazione precedente alle modifiche introdotte dal d.l. n. 152 del 2021.

12.1. In tale contesto, la comunicazione di avvio del procedimento e la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (artt. 7 e 10 bis della legge n. 241 del 1990) erano adempimenti non necessari rispetto all'adozione dell'informazione interdittiva antimafia, posto che, ai sensi del citato art. 93, comma 7, il contraddittorio era solo eventuale (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 20 aprile 2021, n.3182).

13. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.

14. Sussistono ragioni connesse alla complessità della vicenda che giustificano la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

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