Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza breve 2022-09-12, n. 202207895
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 12/09/2022
N. 07895/2022REG.PROV.COLL.
N. 06381/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex
artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 6381 del 2022, proposto da:
C R, rappresentata e difesa dall'avvocato M F, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero della Cultura, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato
ex lege
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, i cui uffici sono ubicati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- A D, non costituito in giudizio;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), n. 01952/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2022 il Consigliere Lorenzo Cordi' e uditi per parte appellante l’avvocato Dario Gioia in sostituzione dell'avvocato M F e per il Ministero appellato l’avvocato dello Stato Attilio Barbieri;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Sig.ra Restaino propone ricorso in appello con contestuale istanza cautelare ex art. 98 c.p.a. avverso la sentenza n. 1952/2022 con la quale il T.A.R. per il Lazio – sede di Roma (Sez. II- quater ) dichiara improcedibili il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti proposti dalla stessa avverso:
i ) il provvedimento del 14.04.2021 con il quale la Direzione Generale Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Roma comunica all’odierna appellante di risultare “ non idonea per l’istituto periferico ABAP selezionato perché non soddisfatti i requisiti richiesti all’articolo 4, comma 2, dell’avviso di selezione in argomento ”;
ii ) la graduatoria dei candidati idonei pubblicata sul sito istituzionale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura;
iii ) “ ove e per quanto occorra ”, la graduatoria provvisoria pubblicata sul sito istituzionale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura;
iv ) “ ove e per quanto occorra ”, il verbale n. 10 della Commissione esaminatrice, reso all’esito della seduta di valutazione del 02.03.2021 e recante la valutazione dell’appellante;
v ) “ ove lesivo e per quanto occorra ”, la previsione di cui all’art. 4 dell’avviso di selezione in oggetto, approvato con D.D.G. n. 1799/2020;
vi ) il decreto n. 506 del 24.05.2021 con il quale è approvata la graduatoria definitiva dei candidati risultati vincitori nella procedura concorsuale indetta con decreto n. 1799 del 29.12.2020 (recante “ avviso per il conferimento di incarichi in collaborazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm e ii. da svolgersi presso la Soprintendenza speciale Archeologia, Belle arti e paesaggio di Roma, la Soprintendenza nazionale per il Patrimonio culturale e subacqueo e la Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ”) nell’ambito della quale l’appellante risulta esclusa;
vii ) il decreto n. 548 del 28.05.2021 con il quale è approvato l’elenco dei candidati che, a seguito dello scorrimento della graduatoria, risultano vincitori nella procedura concorsuale.
2. L’appellante deduce di partecipare - per il profilo di storico dell’arte - alla procedura selettiva indetta dal Ministero della Cultura per il conferimento di incarichi di collaborazione ex art. 7, co. 6, D. Lgs. n. 165/2001 da svolgersi presso la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale e subacqueo e la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Ministero (D.D.G. n. 1799/2020). La candidata viene ritenuta “ non idonea ” per mancata osservanza del requisito di cui all’art. 4, co. 2, dell’avviso e, in particolare, per l’eccessiva lunghezza della lettera di presentazione che supera le 2500 battute richieste.
3. La Sig.ra Restaino adisce il T.A.R. per il Lazio – sede di Roma che, con ordinanza n. 5143/2021, accoglie l’istanza cautelare - formulata in via incidentale nel ricorso introduttivo del giudizio - osservando come il limite dimensionale non sia considerato espressamente causa di esclusione dalla procedura selettiva. Il Ministero propone appello cautelare che viene rigettato dalla Sezione con ordinanza n. 6468/2021;in particolare, la Sezione osserva che: i ) “ il rispetto delle 2500 battute, nella redazione della lettera di presentazione e della lettera di motivazione, non è previsto dal bando quale causa di nullità della domanda di partecipazione al concorso né quale causa di esclusione dalla procedura concorsuale ”; ii ) “ il superamento di detto limite dimensionale avrebbe potuto essere sanzionato dall’Amministrazione semplicemente sancendo la non utilizzabilità del contenuto eccedente le 2500 battute, ciò che non sarebbe stato di ostacolo al sollecito disbrigo delle operazioni concorsuali ”; iii ) “ la sanzione espulsiva, in concreto adottata dall’Amministrazione risulta, alla luce delle considerazioni che precedono, sproporzionata ed irragionevole ”.
4. All’esito della fase di merito il T.A.R. per il Lazio – sede di Roma emette la sentenza appellata con la quale, come già evidenziato, dichiara il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento dei provvedimenti impugnati. Tale decisione si fonda sull’intervenuto esaurimento del termine di efficacia dei contratti stipulati con i vincitori (31 dicembre 2021), ritenuta circostanza ostativa al perdurare dell’interesse ad una sentenza di accoglimento della domanda di annullamento proposta. Il Giudice di primo grado osserva, inoltre, come non sia preannunciata la proposizione di domanda risarcitoria “ alla quale è subordinata l’applicazione dell’art. 34, comma 3, cpa, (da ultimo, Tar Napoli, n. 1326 del 2021) fermo restando che la domanda di condanna al risarcimento del danno, ove ne sussistessero i presupposti, può essere formulata in autonomo giudizio ai sensi dell’art. 30, comma 5, cpa ”. In ultimo, il T.A.R. per il Lazio – sede di Roma pone, comunque, a carico dell’Amministrazione le spese di lite in applicazione del principio di soccombenza virtuale ritenendo la domanda di annullamento incidentalmente fondata nella parte in cui censura il provvedimento di esclusione.
5. Avverso tale sentenza la Sig.ra Restaino propone ricorso in appello affidato a due motivi.
5.1. Con il primo motivo (rubricato: “Error in iudicando – violazione di legge (art. 34 – comma 3 c.p.a. in relazione all’art. 24 – comma 1 del d.l. n. 104/2020 nonché art. 28 – comma 1 del d.l. n. 228/2021 in relazione al d.d.g. n. 101 del 31.12.2021) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – di istruttoria – erroneità manifesta – travisamento - arbitrarietà – illogicità) ”), l’appellante deduce l’erroneità della declaratoria di improcedibilità che non terrebbe conto dell’intervenuta proroga dei contratti fino al 30.6.2022, disposta con determina n. 101 del 31.12.2021 del Direttore Generale della competente articolazione ministeriale. L’appellante osserva, inoltre, come tale determina preveda lo scorrimento della graduatoria per ottanta posizioni rimaste vacanti nell’ambito di vari profili, tra cui quello di storico dell’arte.
5.2. Con il secondo motivo (rubricato: “Error in iudicando – violazione di legge (art. 34 – comma 3 c.p.a. in relazione all’art. 24 – comma 1 del d.l. n. 104/2020 nonché art. 28 – comma 1 del d.l. n. 228/2021 in relazione al d.d.g. n. 101 del 31.12.2021) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – di istruttoria – erroneità manifesta – travisamento - arbitrarietà – illogicità ”), l’appellante deduce l’erroneità della decisione di primo grado ponendola a raffronto con ulteriori sentenze rese dal T.A.R. per il Lazio – sede di Roma (relative a contenziosi omologhi al presente) nelle quali è, invece, riconosciuto il persistente interesse alla decisione sulla domanda di annullamento.
5.3. L’appellante chiede, in ultimo, di decidere la causa con sentenza in forma semplificata ritenendo il proprio ricorso manifestamente fondato. Chiede, in subordine, di adottare una misura cautelare che disponga l’immediata riammissione alla procedura onde poter conseguire uno degli incarichi previsti, ancora in essere in forza delle proroghe dell’efficacia dei contratti disposte dall’Amministrazione.
6. L’Amministrazione della Cultura si costituisce in giudizio in data 5.9.2022 ma non deposita né documenti né memorie.
7. In vista dell’udienza in camera di consiglio dell’8.9.2022 parte appellante deposita memoria con la quale insiste nei motivi di ricorso articolati nell’atto d’appello. Inoltre, l’appellante osserva come, dopo la pronuncia di primo grado, entri in vigore la previsione di cui all’art. 51, co. 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, a mente della quale: “ Gli incarichi di collaborazione autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2022, entro il limite di spesa di euro 10.236.500 per l'anno 2022. Per la durata e con la scadenza di cui al primo periodo, possono essere altresì autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 1, ulteriori incarichi, per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.600.000 euro per l'anno 2022 ”. Tale disposizione confermerebbe la perdurante sussistenza dell’interesse ad ottenere uno degli incarichi oggetto della procedura selettiva e, quindi, una pronuncia che esamini la legittimità dell’esclusione.
8. All’udienza dell’8.9.2022 l’Amministrazione eccepisce la carenza di interesse alla decisione del ricorso in appello deducendo come sia adottato un nuovo provvedimento da parte dell’Amministrazione che attribuisce alla Sig.ra Restaino un punteggio non tale, tuttavia, da consentirle di ottenere uno degli incarichi in questione. Secondo la difesa dell’Amministrazione la sola controversia rispetto alla quale la Sig.ra Restaino risulti ancora titolare di un interesse concreto ed attuale sarebbe quella proposta proprio avverso quest’ultimo provvedimento (rubricata al n. R.G. 4274/2002 del T.A.R. per il Lazio – sede di Roma). Chiede, quindi, di depositare in giudizio copia della relativa documentazione;a tale richiesta si oppone la difesa di parte appellante. Il deposito della documentazione non è autorizzato dal Presidente del Collegio ad eccezione dell’ordinanza cautelare n. 3102/2022 del T.A.R. per il Lazio – sede di Roma (Sez. II- quater ), resa nel giudizio R.G. n. 4274/2022 (relativo – come spiegato – al nuovo provvedimento adottato dall’Amministrazione).
9. Entrando in medias res il Collegio osserva, in primo luogo, come sussistano i presupposti per poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ex artt. 60 e 74 c.p.a. Infatti, nel caso di specie l’istruttoria risulta completa non dovendosi acquisire alcuna ulteriore prova ex art. 104 c.p.a. In secondo luogo, non risulta necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei vincitori della selezione per le ragioni che saranno esposte nella disamina della portata per il presente giudizio della previsione di cui all’art. 51, co. 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, alle quali si rinvia ( cfr ., punto 13 della presente sentenza).
10. Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione di improcedibilità per carenza di interesse alla decisione del ricorso in appello formulata dalla difesa dell’Amministrazione all’udienza in camera di consiglio dell’8.9.2022.
10.1. Tale eccezione non può accogliersi difettando in giudizio evidenze in ordine all’effettivo venir meno del presupposto processuale costituito dall’interesse a ricorrere. Deve, infatti, considerarsi come l’eccezione si fondi su provvedimenti che non sono, tuttavia, acquisiti nel presente giudizio in quanto non tempestivamente depositati da parte dell’Amministrazione. Il solo provvedimento acquisito è costituito dall’ordinanza cautelare n. 3102/2022 dalla cui lettura non è, tuttavia, comprensibile l’esatta relazione giuridica tra il provvedimento oggetto del presente giudizio ed il successivo provvedimento adottato dall’Amministrazione ed oggetto del giudizio R.G. n. 4274/2002 pendente dinanzi al T.A.R. per il Lazio – sede di Roma. In particolare, non è dato comprendere da tale ordinanza cautelare se il nuovo provvedimento sia adottato in mera esecuzione della pronuncia cautelare resa dal T.A.R. per il Lazio (e confermata dalla Sezione) nel giudizio che termina con la sentenza appellata (nonostante il provvedimento sia successivo di pochi giorni a tale sentenza) o se, al contrario, costituisca annullamento in autotutela del precedente provvedimento e nuova valutazione da parte dell’Amministrazione, con le differenti conseguenze giuridiche che discendono dalle due ipotesi.
10.2. L’impossibilità di comprendere i nessi tra i provvedimenti (derivante, come spiegato, dalla non tempestiva produzione in giudizio dei nuovi atti adottati dall’Amministrazione) non consente, inoltre, al Collegio di avere esatta cognizione dei rapporti tra i due giudizi che hanno ad oggetto tali provvedimenti, con conseguente impossibilità di arrestare la decisione del presente ricorso in appello sulle soglie di una declaratoria di improcedibilità in carenza di elementi certi sull’inutilità della pronuncia. Infatti, secondo una costante giurisprudenza che il Collegio condivide e sulla quale si soffermerà ulteriormente infra ( cfr. , punto 11.1 della presente sentenza), l’inutilità di una pronuncia di merito sulla domanda articolata dalla parte può affermarsi solo all’esito di una indagine “ condotta con il massimo rigore, onde evitare che la declaratoria in oggetto si risolva in un’ipotesi di denegata giustizia e quindi nella violazione di un diritto costituzionalmente garantito ” (Consiglio di Stato, Sez. VII, 10 agosto 2022, n. 7076). Nel caso di specie, difettano, per le ragioni spiegate, i presupposti per ritenere “ chiara e certa l’inutilità di una pronuncia di annullamento dell’atto impugnato ” (Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, 3 luglio 2020, n. 536), e, pertanto, in difetto di tali elementi, devono decidersi i motivi di appello articolati.
11. Tali motivi possono esaminarsi congiuntamente in quanto afferenti, in sostanza, alla medesima questione giuridica. Difatti, con il primo motivo l’appellante censura la decisione del primo Giudice nella parte in cui dichiara la domanda di annullamento improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, osservando come tale esito decisorio non tenga conto dell’intervenuta proroga dei contratti fino al 30.6.2022, disposta – unitamente allo scorrimento della graduatoria - con determina n. 101 del 31.12.2021 del Direttore Generale della competente articolazione ministeriale;con il secondo motivo l’appellante censura, invece, la decisione di primo grado ponendola a raffronto con altre sentenze del T.A.R. per il Lazio – sede di Roma che ravvisano la perdurante sussistenza dell’interesse alla decisione della domanda di annullamento in contenziosi relativi alla medesima procedura oggetto del presente giudizio.
11.1. Osserva il Collegio come, secondo la consolidata e già evocata ( cfr ., retro , punto 10.2 della presente sentenza) giurisprudenza di questo Consiglio, “ la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse presuppone che, per eventi successivi alla instaurazione del giudizio, debba essere esclusa l’utilità dell’atto impugnato, ancorché meramente strumentale o morale, ovvero che sia chiara e certa l’inutilità di una pronuncia di annullamento dell’atto impugnato ” (Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, 3 luglio 2020, n. 536). La sopravvenienza deve essere cioè tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per aver fatto venir meno per il ricorrente qualsiasi residua utilità della pronuncia del giudice, anche soltanto strumentale o morale (Consiglio di Stato, Sez. II, 27.4.2020, n. 2707). Inoltre, “ l’indagine tesa a verificare il sopravvenuto difetto di interesse deve essere condotta con il massimo rigore, onde evitare che la declaratoria in oggetto si risolva in un’ipotesi di denegata giustizia e quindi nella violazione di un diritto costituzionalmente garantito ” (Consiglio di Stato, 10 agosto 2022, n. 7076).
11.2. Nel caso di specie, il Giudice ritiene che venga meno l’interesse alla decisione sul merito della domanda di annullamento in ragione dell’esaurimento del periodo di efficacia dei contratti stipulati dall’Amministrazione. La sola circostanza messa a fondamento della decisione di primo grado non è, però, ex se idonea a decretare in modo “ certo ” e “ definitivo ” l’inutilità della pronuncia sul merito della domanda. Al contrario, una indagine rigorosa sulla questione - come quella richiesta dalla giurisprudenza richiamata al precedente punto - avrebbe agevolmente disvelato le evoluzioni della realtà materiale in cui si innesta la domanda giurisdizionale in esame e, in particolare, l’intervenuta proroga dei contratti stipulati dall’Amministrazione da cui consegue il perdurante interesse ad una decisione di merito e il consequenziale dovere del Giudice di soddisfare il bisogno di tutela giurisdizionale della parte. In sostanza, la decisione del primo Giudice termina per fondarsi sul mero dato della scadenza dei contratti risultante dagli atti versati nel giudizio senza, tuttavia, operare alcun approfondimento prima di addivenire a decretare la perdita di interesse alla decisione sul merito della domanda che, del resto, non è neppure dedotta dall’Amministrazione nel corso del giudizio di primo grado. Inoltre, deve osservarsi come le ulteriori pronunce del T.A.R. per il Lazio su omologhe controversie allegate dalla parte a sostegno del secondo motivo assumano rilevanza, a prescindere dal differente quadro di deduzioni formulate nelle singole controversie (ed emergenti dalla lettura delle stesse; cfr .: pagina 7 della sentenza n. 1971/2021;pagina 12 della sentenza n. 2506/2022;pagine 11-12 della sentenza n. 2505/2022;pagine 11-12 della sentenza n. 2504/2022;pagina 12 della sentenza n. 2514/2022;pagina 12 della sentenza n. 2518/2022), ma in quanto indici della cognizione da parte del Giudice di quel contenzioso degli intervenuti mutamenti della realtà materiale che dà sfondo ai giudizi e che avrebbero, quindi, imposto maggior approfondimento sulla questione. Il modus operandi del primo Giudice risulta, quindi, contrario ai principi processuali che governano la materia, compendiati nel precedente punto 11.1. della presente sentenza e volti ad evitare che la declaratoria di improcedibilità possa risolversi in un indebito diniego della tutela giurisdizionale.
12. Osserva, inoltre, il Collegio come la sussistenza di un interesse alla decisione sul merito della controversia non possa neppure negarsi in ragione della scadenza del termine del 30.6.2022, data alla quale risultano prorogati i contratti con i vincitori in forza della determina n. 101 del 31.12.2021 del Direttore Generale della competente articolazione ministeriale. Deve, infatti, tenersi conto dello ius superveniens costituito dalla previsione di cui all’art. 51, co. 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, secondo cui: “ Gli incarichi di collaborazione autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2022, entro il limite di spesa di euro 10.236.500 per l'anno 2022. Per la durata e con la scadenza di cui al primo periodo, possono essere altresì autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 1, ulteriori incarichi, per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.600.000 euro per l'anno 2022 ”. Tale disposizione rende, quindi, concreto ed attuale l’interesse di parte appellante ad ottenere una pronuncia che, annullando l’illegittima esclusione, schiuda la possibilità di ottenere il bene della vita sotteso alla domanda di annullamento, consistente nell’attribuzione di uno degli incarichi di collaborazione di cui all’art. 24, co. 1, del d.l. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 126/2020.
13. La disposizione esaminata al precedente punto assume, inoltre, rilievo sotto il profilo processuale, come già indicato al punto 9 della presente sentenza. Infatti, la possibilità di conferire nuovi incarichi in luogo di disporre un subentro nei contratti già stipulati con l’Amministrazione esclude la configurabilità di soggetti controinteressati atteso che: i ) l’accoglimento della domanda non comporta la caducazione dell’intera procedura né la riassegnazione totale dei punteggi ma il solo accertamento dell’illegittimità dell’esclusione ed il conseguente dovere dell’Amministrazione, in ottemperanza alla portata conformativa della presente sentenza, di esaminare la posizione della Sig.ra Restaino (confermando, in ipotesi, anche il giudizio espresso nella nota del 24.2.2022, a cui fa riferimento l’ordinanza cautelare n. 3102/2022, essendo il tema del punteggio fisiologicamente estraneo al presente giudizio); ii ) l’accoglimento della domanda non comporta la modificazione dell’ordine della graduatoria, dovendo l’Amministrazione previamente verificare se l’appellante abbia un punteggio tale da poter ottenere uno degli incarichi previsti e potendo, comunque e in caso di punteggio adeguato, conferire uno dei nuovi incarichi previsti dalla disposizione di cui all’art. 51, co. 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, senza, quindi, dover incidere sulla posizione dei soggetti titolari attualmente di contratti. In sostanza, non è prefigurabile in forza dell’ordine contenuto nella presente sentenza e delle facoltà concesse dalla normativa sopravvenuta una lesione in concreto di situazioni soggettive qualificate.
14. Esaurita la trattazione della questione relativa al perdurante interesse alla decisione di merito sulla domanda articolata, il Collegio osserva come la stessa sia da ritenersi, comunque, fondata. Invero, la fondatezza di tale domanda è già affermata dal primo Giudice seppur ai soli fini della regolazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale. Le condivisibili considerazioni sul punto del T.A.R. per il Lazio – sede di Roma possono confermarsi ai fini della presente decisione e sorreggere, quindi, la statuizione di annullamento del provvedimento di esclusione. Deve, infatti, osservarsi come il rispetto delle 2500 battute - nella redazione della lettera di presentazione e della lettera di motivazione - non sia previsto dal bando quale causa di nullità della domanda di partecipazione al concorso né quale causa di esclusione dalla procedura concorsuale. Tanto più che, come notato dal primo Giudice, tale compressione “ finirebbe per penalizzare proprio i candidati forti delle esperienze più articolate e numerose, posto che essi potrebbero essere costretti a rinunciare ad una compiuta ed esaustiva descrizione degli aspetti peculiari di ciascuna di simili esperienze ”. Inoltre, la previsione di “ nullità ” della domanda deve intendersi riferita alla omessa allegazione del documento, e non alle modalità di formazione di esso attinenti al limite delle 2500 battute, spazi inclusi. Lo conferma la previsione di cui all’art. 5 del bando che, nel regolare, i casi di esclusione dalla procedura, indica - alla lett. c ) - “ le domande prive della documentazione richiesta all’art. 4 ”, riferendo, quindi, l’esclusione non all’inosservanza del limite dimensionale ma alla sola carenza del documento.
15. In definitiva l’appello va accolto ai sensi e nei limiti indicati in motivazione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, vanno conseguentemente accolti – nei predetti limiti - il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti articolati in primo grado e deve essere annullato l’impugnato provvedimento di esclusione.
16. Le spese di lite del presente giudizio possono essere compensate tra le parti costituite ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 92 del codice di procedura civile, come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale, 19 aprile 2018, n. 77 che dichiara l’illegittimità costituzionale di quest’ultima disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da individuarsi nella peculiarità della situazione processuale esaminata anche in considerazione della rilevanza della normativa intervenuta dopo la pronuncia di primo grado.