Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-02-27, n. 201801171

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-02-27, n. 201801171
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201801171
Data del deposito : 27 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/02/2018

N. 01171/2018REG.PROV.COLL.

N. 07183/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7183 del 2016, proposto da L D M, rappresentata e difesa dagli avvocati E D M, L M, G P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato P D M in Roma, via Candia, 66;

contro

Comune di Ischia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A T, con domicilio eletto presso Pierluigi Rizzo in Roma, piazza del Popolo, 18;

nei confronti di

Epsilon 2000 a.r.l., non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del 3 marzo 2016 n. 1167, del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, Sezione VI.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ischia;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2017 il Cons. V L e uditi per le parti gli avvocati Iaccarino in dichiarata sostituzione dell'avv. Ernesto de Maria, Giuseppe Russo su delega dell'avv. A T.


FATTO e DIRITTO

1.− La signora Luisa di Meglio, in data 14 ottobre 2010, ha presentato presso il Comune di Ischia una denuncia di inizio attività, prot. n. 26388, con la quale ha comunicato che, in assenza di inibitorie, avrebbe effettuato una serie di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria relative ad un fabbricato di propria proprietà, non trattandosi di opere che necessitavano di parere paesaggistico.

Il Comune, con ordinanza 3 marzo 2011, n. 55, ha ingiunto la demolizione di diverse opere realizzate in difformità dalla denuncia di inizio attività del 14 ottobre 2010, senza i necessari titoli abilitativi e in un territorio, quello Comune di Ischia, sottoposto a vincolo paesistico.

In particolare sono state riscontrate le seguenti difformità, raggruppate sotto le tre lettere di seguito riportate.

A. Un primo intervento riguarda:

- « la tettoia di circa mq. 14 compresa tra portici ed altri locali in adiacenza al manufatto di maggiore consistenza si è rinvenuta chiusa con trasformazione in antibagno e w.c., con altezza variabile da mt. 3,05 a mt. 2,70 circa .

B. Un secondo intervento riguarda:

b) ampliamento verso Sud-Est della preesistente “cucina” a forma trapezoidale di circa mq. 19 circa alto internamente mt. 2,90;

detto ampliamento è ubicato e realizzato nella zona indicata sul grafico di rilievo come “porzione di fabbricato non oggetto di lavori” ed è costituito da un ambiente con angolo cottura, disimpegno e w.c.;
detto fabbricato “non oggetto di lavori” di fatto è stato demolito internamente, ma non ricostruito;

C. Un terzo gruppo riguarda i seguenti interventi:

c) «all’interno del manufatto avente forma rettangolare sul lato esposto a Nord è stata realizzata una scala in muratura rivestita con scalini di mattonelle e di accesso al piano interrato sfalsato e sottoposto da mt. 1 a mt. 2»;

- «in detta zona, ad un’altezza di circa mt. 2,70 dalla quota pavimento, sono state sistemate (incastrate alla muratura) n. 7 travi in ferro ( ) distaccate l’una dall’altra all’incirca di mt. 1 e lunghe circa mt. 4,80 cadauno, presumibilmente per la futura realizzazione di soppalco servito da una scala in ferro già montata»;

- «per accedere al piano seminterrato sul lato esposto a Sud è stata realizzata una rampa di scale a raso in muratura rivestita con pietra lavica costituita da circa 15 alzate»;

- «risulta realizzata esternamente e circostante al fabbricato un massetto in cemento che si raccorda con un viale sterrato che conduce alla via Morgioni»;

- «l’area di circa mq. 2500 esterna e circostante al manufatto, è stata risistemata con muri aventi altezze variabili da mt. 1 a mt. 4,00 e scale sempre in muratura con pietre locali a vista con sistemazione a giardino» ;
aggiungendosi che «dal controllo effettuato si è accertato che sono presenti vecchie piante con vegetazione di macchia mediterranea che lasciano presupporre la preesistenza di muri interessati da interventi di manutenzione, così come si è rinvenuto un vecchio pozzo delle acque rivestito con pietre locali a vista» ;

- «sul lato Nord-Est, retrostante un muro di contenimento alto circa mt. 4,00 e quindi incassato nel terrapieno si è rinvenuto un locale al grezzo di circa mq. 32 (mt. 5,80 x 5,60 alto circa mt. 3,15) con copertura in lamiere speciali sorrette da n. 7 travi in ferro, utilizzato come stalla ».

1.1.− La signora Luisa di Meglio ha impugnato detta ordinanza di demolizione innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, chiedendone l’annullamento per vari motivi, riproposti in appello.

Il 15 giugno 2011 l’appellante ha depositato presso il Comune di Ischia un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica e conformità urbanistica.

2.− Il Tribunale amministrativo, con sentenza del 3 marzo 2016 n. 1167, ha rigettato il ricorso.

3.− La ricorrente ha proposto appello, chiedendo l’annullamento della sentenza di primo grado previa sospensione dell’ordinanza di demolizione.

3.1.− Questa Sezione, con ordinanza n. 5088 del 2016, ha sospeso, nelle more della decisione, l’ordine di demolizione.

4.− La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 5 dicembre 2017.

5.− Con un primo motivo si lamenta l’omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado sull’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica e urbanistica del 15 giugno 2011. In particolare, si assume che la suddetta presentazione comporterebbe l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Il motivo è infondato.

L’art. 36 del d.lgs. n. 380 del 2001 prevede che « sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata ».

La giurisprudenza di questo Consiglio ha chiarito che la presentazione dell’istanza di sanatoria non determina l'improcedibilità, per sopravvenuta carenza d'interesse, dell'impugnazione proposta avverso l’ordinanza di demolizione, « ma comporta, tuttalpiù, un arresto temporaneo dell'efficacia della misura repressiva che riacquista la sua efficacia nel caso di rigetto della domanda di sanatoria ». Infatti, se si sostenesse che l’amministrazione, nell’ipotesi in cui debba operare un rigetto esplicito o implicito dell’istanza di accertamento di conformità, avesse l’obbligo di riadottare l’ordinanza di demolizione, ciò « equivarrebbe a riconoscere in capo a un soggetto privato, destinatario di un provvedimento sanzionatorio, il potere di paralizzare, attraverso un sostanziale annullamento, quel medesimo provvedimento » (Cons. Stato, sez. VI, 4 aprile 2017, n. 1565).

6.− Con il secondo e terzo motivo l’appellante assume l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che i singoli interventi devono essere valutati globalmente e non singolarmente. In particolare, si sottolinea come la normativa di riferimento imponga una valutazione dei singoli interventi che, nella specie, sarebbero conformi alla stessa. Sotto altro aspetto, si deduce come il difetto di istruttoria da parte della p.a. abbia impedito di fare emergere la non adeguatezza della misura della demolizione in ragione degli interessi pubblici implicati.

I motivi sono in parte fondati e in parte non fondati.

L’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) dispone che costituiscono attività edilizia libera, tra l’altro, gli interventi di manutenzione ordinaria che include « gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti ».

L’art. 10, comma 1, dello stesso decreto individua, in modo tassativo, quali sono gli interventi per i quali è necessario il permesso di costruire e tra essi indica « a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni
».

L’art. 22 dispone che sono assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività, tra l’altro:

- gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b ), dello stesso decreto, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio, che sono « le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso »;
si aggiunge che « nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso »;

- gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c ), dello stesso decreto, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
che sono « gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi »;
la norma aggiunge che « tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio ».

La valutazione della conformità degli interventi effettuati alla normativa riportata deve essere svolta con riguardo ai singoli interventi e non, come ritenuto dal primo giudice, in modo globale. Tale valutazione globale si giustifica soltanto nel caso in cui l’amministrazione accerti l’esistenza di lavori che hanno una cosi stretta interdipendenza da risultare sostanzialmente di valenza unitaria.

Nella fattispecie in esame, si tratta, invece, di interventi che, per la loro natura quale emerge dalla descrizione sopra riportata, possono anche sussistere isolatamente.

Ne consegue che è necessario valutare la loro portata “individuale” per stabilirne la conformità o meno al parametro legale.

Alla luce dell’esposte coordinate interpretative, deve ritenersi quanto segue.

Con riferimento agli interventi descritti sub A e B, gli stessi necessitano di permesso di costruire, trattandosi di opere che realizzano una nuova volumetria. Non si tratta, pertanto, come sostenuto dall’appellante, “al più” di opere eseguite in “difformità” rispetto alla d.i.a. del 2008, in quanto, si ribadisce, si tratta di interventi per i quali era necessario munirsi di un previo titolo abilitativo.

Con riferimento agli interventi descritti sub C, si tratta di interventi che, incidendo sulla sistemazione interna e avendo riguardo alla loro effettiva valenza, hanno natura di interventi di risanamento conservativo e di manutenzione che, in quanto tali, si possono realizzare previa segnalazione certificata di inizio attività. Ciò vale ad esclusione del “locale grezzo” in quanto anche esso realizza nuova volumetria.

Per quanto attiene all’incidenza sui vincoli paesistici, cui si fa riferimento nella memoria dell’amministrazione resistente, è sufficiente rilevare come essi sono stati genericamente richiamati nell’ordinanza di demolizione e non risultano profili di contrasto alla luce della natura delle opere sopra indicate che vanno escluse dal perimetro del provvedimento sanzionatorio.

7.− Alla luce di quanto esposto, deve, pertanto, ritenersi illegittimo l’ordine di demolizione nella parte in cui ha incluso nel proprio oggetto anche gli interventi sopra descritti, con conseguente accoglimento, parziale, dell’appello proposto.

8.− La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

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