Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-06-04, n. 202405013
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Testo completo
Pubblicato il 04/06/2024
N. 05013/2024REG.PROV.COLL.
N. 03768/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3768 del 2024, proposto da Autodromo Nazionale di Monza – S.I.A.S. (Società Incremento Automobilismo e Sport) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Saverio Marini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Sacchetti 9;
contro
MO s.r.l. società unipersonale, non costituita in giudizio;
nei confronti
Mci Infrastructures Engineering s.r.l. in proprio nella duplice qualità di componente e mandataria Rt, Rt Mci con Ing. Agostino Maninetti – Arch. Giosuè Savoldelli e Geol. Francesco Serra, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 1083/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2024 il Cons. Gianluca Rovelli e udito per la parte appellante l’avv. Marini;
sentita la parte presente ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’Automobile Club d’Italia – CI (di qui in avanti anche solo “CI”) è concessionaria, per il periodo 1.01.2020 – 31.12.2028, dell’Autodromo Nazionale di Monza in forza della Convenzione stipulata in data 3 settembre 2019 con il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. CI ha sub-concesso, per il medesimo periodo, alla società AS (società in house di CI) l’intero complesso dell’Autodromo di Monza.
2. Riferisce l’appellante che CI ha riscontrato la necessità di attuare interventi di rifacimento della pista e di riqualificazione dei sottopassi, in attuazione delle priorità rappresentate da Formula One Marketing Limited e Formula One World Championship Limited che hanno manifestato l’opportunità che detti interventi siano realizzati entro il Gran Premio di Formula 1 che sarà disputato nel mese di settembre 2024.
3. La sub-concessionaria AS, con lettera d’invito del 16 luglio 2022, ha avviato la procedura negoziata “ senza bando, previa valutazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, aggiornato a seguito della modifiche introdotte dall’art.1, comma 2, lett. b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria inerenti l’attività di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale per l’intervento di riqualificazione della pavimentazione della pista di F1 e relative opere idrauliche presso Autodromo Nazionale Monza, via Vedano 5, 20900 Monza ” – CIG 93088398F3 - CUP H57H22001790005.
4. La procedura è stata aggiudicata al TP CI Infrastructures Engineering s.r.l. (mandataria), con mandante l’Arch. Giuseppe Laporta, con provvedimento del 22 novembre 2022, mentre l’TP MO si è classificata in seconda posizione.
5. Con distinta procedura, AS ha indetto la gara per l’affidamento dei “ servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria inerenti all’attività di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale per l’intervento di riqualificazione di alcuni sottopassi e del viale di ingresso da Vedano presso Autodromo Nazionale Monza, via Vedano 5, 20900 Monza ” – CIG 9314142122 - CUP H57H22001860005.
6. Tale procedura è stata aggiudicata a un operatore differente da CI, ossia al TP Sylos Labini Ingegneri e Architetti Associati s.r.l.
7. Con successiva determinazione a contrarre n. 3922 del 22 giugno 2023, CI ha determinato l’avvio della procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 157, d.lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento di “ riqualificazione di alcuni sottopassi e del viale di ingresso Vedano e riqualificazione della pavimentazione della pista F1 e relative opere idrauliche, da realizzarsi presso l’Autodromo Nazionale di Monza ”, dando atto di aver incaricato Invitalia, quale Centrale di Committenza, a predisporre gli atti di gara (CIG 99192052EA).
8. A tale procedura, gestita interamente da Invitalia, hanno preso parte sia CI (in TP con l’Ing. Agostino Maninetti, Arch. Giosuè Savoldelli, Geol. Francesco Serra) sia la MO (quale mandante nel costituendo raggruppamento). Riferisce l’appellante che, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte per la gara della Direzione Lavori e del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (28 luglio 2023), il progetto esecutivo delle opere di riqualificazione della pavimentazione della pista (la cui redazione era stata affidata all’TP con mandataria la CI), non era stato avviato, come pure il progetto esecutivo riguardante i sottopassi e il viale di ingresso (affidato, come visto, a un differente TP).
9. Con provvedimento del 27 settembre 2023 Invitalia ha aggiudicato la gara della Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al TP CI.
10. La MO ha impugnato tale ultimo provvedimento di aggiudicazione (dinanzi al TAR Lombardia, Milano, sez. IV, r.g. n. 2103/2023), chiedendone l’annullamento, previa sospensiva, adducendo, sostanzialmente, che il precedente affidamento da parte di AS del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva relativo al medesimo intervento avrebbe determinato una “ distorsione della concorrenza ” fornendo al TP CI “ un incommensurabile vantaggio competitivo ” sugli altri concorrenti.
11. Con ordinanza del 24 novembre 2023, n. 1089, il TAR Lombardia – Milano ha rigettato l’istanza cautelare e ha contestualmente fissato l’udienza di discussione al 13 marzo 2024.
12. Con atto d’appello cautelare del 27 dicembre 2023, la MO ha impugnato l’ordinanza cautelare (R.G. n. 10087/2023). All’esito della camera di consiglio del 18 gennaio 2024, con ordinanza n. 199 del 19 gennaio 2024 il Consiglio di Stato – “ ritenuto in via assorbente che, nella valutazione comparativa degli interessi in funzione delle rispettive esigenze cautelari, appare prevalente quello invocato dall’amministrazione a tener fermi gli effetti del provvedimento amministrativo gravato, anche alla luce dell’intervenuto affidamento d’urgenza del servizio controverso, oltreché dei lavori cui lo stesso accede, nonché considerata d’altra parte la già intervenuta fissazione dell’udienza di discussione in primo grado per il prossimo 13 marzo 2024 ” – ha respinto l’appello cautelare della MO.
13. Il giudizio afferente l’aggiudicazione della Direzione Lavori e del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’esito dell’udienza pubblica del 13 marzo 2024, è stato definito con sentenza di rigetto n. 962 del 29 marzo 2024 (impugnata innanzi al Consiglio di Stato, sez. V, r.g. n. 3304/2024).
14. Nelle more, CI ha affidato in data 3 gennaio 2024, in via d’urgenza, i servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
15. In data 8 gennaio 2024, la Direzione lavori ha effettuato la consegna in via d’urgenza dei lavori alla ditta aggiudicataria Impresa Bacchi s.r.l.
16. In tale contesto, con istanza del 29 dicembre 2023, MO ha domandato a AS il “ rilascio di copia degli atti e dei documenti menzionati nella relazione tecnica del progetto esecutivo integrato, ove sono elencati i passaggi procedurali che hanno portato all’approvazione del complessivo intervento di riqualificazione dell’impianto monzese ”.
17. Decorso il termine di 30 giorni AS, restando inerte, non ha concesso l’ostensione documentale.
18. Avverso il silenzio-rigetto la MO ha presentato ricorso chiedendone l’annullamento e l’ostensione dei documenti indicati nell’istanza d’accesso citata (R.G. n. 278/2024) in quanto necessari alla propria “ difesa in giudizio nell’ambito del citato ricorso R.g. n° 2103/2023 ”.
19. All’esito della camera di consiglio del 10 aprile 2024, il TAR Lombardia – Milano, con sentenza pubblicata in data 12 aprile 2024, n. 1083/2024, ha accolto il ricorso di MO, con conseguente obbligo in capo a AS di consentire l’accesso integrale entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della sentenza.
20. Di tale sentenza, AS ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello alla luce delle censure così rubricate: “ I. Error in iudicando e in procedendo. Violazione, falsa interpretazione e applicazione di legge (in particolare violazione degli artt. 29, 53 e 76 d.lgs. n. 50/2016 e degli artt. 22 e ss., l. n. 241/1990; violazione degli artt. 35 e 120 c.p.a; violazione